Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 30/09/2020 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2012) |
Art. 3. (Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali) |
Art. 4. (Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla l.r. 6/2010) |
Art. 5. (Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee [...] |
Art. 6. (Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici) |
Art. 7. (Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana) |
Art. 8. (Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 19 della l.r. 11/2020, in applicazione del principio di leale collaborazione) |
Art. 10. (Modifiche alla l.r. 1/2012) |
Art. 11. (Modifiche alla l.r. 11/2014) |
Art. 12. (Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.58 - L.R. 30 settembre 2020, n. 20.
Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo
(B.U. 2 ottobre 2020, n. 40 suppl.)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.
Art. 2. (Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell'attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:
a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all'articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della
b) laddove l'amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni:
1) in via prioritaria, in modalità asincrona;
2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della
a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della
b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della
c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;
d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della
3. Le determinazioni rese dalle amministrazioni partecipanti alle conferenze oltre la scadenza dei termini perentori di cui ai commi 1 e 2 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto agli articoli 14 bis, comma 4, e 14 ter, comma 7, della
4. È fatta salva la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria prevista dalla
5. L'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuati preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In adeguamento alle misure di semplificazione in materia di conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 13 della
a) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dalla legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
b) al comma 4 dopo le parole 'Le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della
c) al comma 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando in ogni caso l'applicazione di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo).'.
Art. 3. (Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)
1. Nei casi di conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della
a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni;
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a quindici giorni;
c) se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine di cui alla lettera b) è fissato in novanta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale [3];
d) l'eventuale riunione in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 bis della
e) nell'ipotesi della riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d), il termine per la conclusione dei lavori della conferenza è fissato in trenta giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
f) se l'amministrazione procedente, tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, procede direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, il termine per la convocazione della riunione, previsto dal comma 7 dell'articolo 14 bis della
2. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui al comma 1, l'amministrazione procedente è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione dei lavori previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1.
3. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale.
4. Le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte oltre la scadenza dei termini perentori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della
Art. 4. (Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla
1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della
2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5 del
3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 6 della
a) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
'Ove l'intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, alla data di presentazione della domanda di cui al precedente periodo non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA:
a) i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono sospesi fino all'adozione del provvedimento finale relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con ripresa della relativa decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA; la sospensione dei termini di cui alla presente lettera non può protrarsi, in ogni caso, oltre trenta giorni; la domanda di autorizzazione è rigettata qualora, entro il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
b) l'eventuale provvedimento di assoggettamento a VIA dell'intervento:
1) non comporta, per il proponente, l'onere di presentazione, in allegato all'istanza di cui all'articolo 27 bis, comma 1, del
2) determina il rigetto della domanda di autorizzazione presentata al comune.';
b) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:
'21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della
4. È fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19 della
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del
1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 94 bis del
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del
a) alle previsioni di cui al comma 1;
b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del
4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del
5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della
Art. 6. (Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici)
1. Gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 del
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del
Art. 7. (Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)
1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3;' ;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:
'b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);' .
2. Per una migliore qualificazione degli interventi presentati dagli operatori in relazione ad attività di logistica o autotrasporto, con conseguente semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai comuni e per agevolare una più rapida ripresa delle attività economiche, all'articolo 51 della
a) all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole 'attività di logistica o autotrasporto' sono aggiunte le seguenti: 'di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,'.
3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 87 della l.r 12/2005 le parole 'è caratterizzato dalla' sono sostituite dalle seguenti: 'è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 40 bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la '.
Art. 8. (Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere l'economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell'ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale, stabilisce il modello di comunicazione, nonché le modalità e i criteri applicativi per l'eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati, di cui agli articoli 29 sexies e seguenti del
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è adottata, tenuto conto delle caratteristiche del sistema produttivo lombardo e fermo restando il divieto di introdurre limitazioni alla concorrenza o all'accesso al mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 2 quater, della
a) al primo alinea, le parole 'può adottare' sono sostituite dalle seguenti: 'adotta, sentito il parere della commissione consiliare competente,';
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
'a bis) promuovere modalità applicative uniformi per la verifica, da parte delle autorità competenti, delle comunicazioni effettuate ai sensi della lettera a);'.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2 quater, della
Art. 10. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole 'della Regione' sono inserite le seguenti: 'e degli enti locali';
b) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
'Art. 36 bis. (Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della
1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del
2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, della
Art. 11. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
'1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
1.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.';
b) dopo la lettera b) del comma 9 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti:
'b bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del
b ter) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell'articolo 15 della
b quater) l'acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d'impresa attraverso l'interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.' .
Art. 12. (Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte) [4]
1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e sono definite, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti avviati dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) della deliberazione di cui al comma 2.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 20 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 20 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[4] Articolo così modificato dall'art. 4 della