Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 28/10/2004 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Principi. |
Art. 3. Valutazione di insindacabilità. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 1.3.14 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 26.
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, quarto comma, della Costituzione.
(B.U. 25 ottobre 2004, n. 44 – 1 suppl. ord.).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, disciplina le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale.
Art. 2. Principi.
1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.
3. Il Consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
Art. 3. Valutazione di insindacabilità.
1. Qualora un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, previa istruttoria della Giunta per le elezioni.
3. Qualora il Consiglio regionale, con provvedimento motivato, deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, qualora l'autorità giudiziaria decida di procedere comunque nei confronti del consigliere regionale per il quale sia stata riconosciuta la causa di insindacabilità, propone il relativo conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Qualora l'autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, il Presidente della Giunta adotta gli atti volti alla costituzione della Regione Lombardia nel relativo giudizio.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.