Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 energia |
Data: | 04/07/2015 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici) |
Art. 3. (Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici) |
Art. 4. (Misure di sostegno) |
Art. 5. (Delibere attuative) |
Art. 6. (Autorità competenti) |
Art. 7. (Regime sanzionatorio) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 3.8.15 - L.R. 4 luglio 2015, n. 18.
Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
(B.U. 8 luglio 2015, n. 61 Speciale)
Art. 1. (Oggetto)
1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la presente legge stabilisce le modalita di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, di seguito denominati "impianti termici", con riferimento alle disposizioni di cui al
Art. 2. (Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici)
1. Ai fini di cui all'art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal
a) definire l'ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
b) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:
1) stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
3) stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
5) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
6) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;
7) definire le attività di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
e) definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
f) stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
g) definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.
Art. 3. (Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici)
1. In particolare, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il Regolamento regionale determina, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici, tenendo conto della normativa tecnica in materia e dell'evoluzione tecnologica:
a) le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, responsabile in genere o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici, ivi compresa la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, nonché la frequenza dei controlli di efficienza energetica, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;
b) gli obblighi a cui si deve attenere l'operatore incaricato del controllo ed eventuale manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici, sia nei confronti del responsabile dell'impianto, delle autorità competenti di cui all'art. 6 e della Regione;
c) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
2. Il Regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 1, dovrà comunque garantire quanto segue:
a) le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
b) qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
c) in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.
Art. 4. (Misure di sostegno)
1. Gli oneri necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono posti a carico dei responsabili degli impianti. Nel Regolamento regionale vengono definiti i criteri che le autorità competenti di cui all'art. 6, devono seguire, al fine di assicurare l'applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.
2. Le autorità competenti di cui all'art. 6, ai fini di cui al comma 1, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, con proprio provvedimento, stabiliscono:
a) l'entità e le modalità di versamento del contributo necessario a coprire i costi delle attività di accertamento, la gestione del catasto degli impianti termici, le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché per le attività connesse, seguendo i criteri posti dal Regolamento regionale;
b) l'entità e le modalità di versamento del contributo da porre a carico dei responsabili che non trasmettono il rapporto di efficienza energetica nei termini indicati dalle autorità competenti stesse.
Art. 5. (Delibere attuative)
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del Regolamento regionale di cui all'art. 2 ed in attuazione del medesimo, la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a:
a) definire i programmi per la qualificazione e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
b) definire e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
c) definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l'art. 2, comma 1, lettera b);
d) definire ed avviare i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché definire i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (
2. La Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'istituzione ed il funzionamento del catasto territoriale degli impianti termici, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, stabilendo le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ai fini del coordinamento del catasto unico regionale con i catasti territoriali delle autorità competenti di cui all'art. 6, con riguardo particolare ai compiti della Regione, alla qualità energetica degli edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
3. Il catasto territoriale degli impianti termici di cui al comma 2 entra in funzione entro dodici mesi dall'istituzione dello stesso.
Art. 6. (Autorità competenti)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fino al riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Art. 7. (Regime sanzionatorio)
1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge ed al Regolamento regionale, vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 del
2. Il Regolamento regionale di cui all'art. 2 disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.
3. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l'incasso.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. La
Art. 9. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).