§ 5.4.187 - L.R. 25 novembre 1998, n. 138.
Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:25/11/1998
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Finalità e interventi.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Comitato per la proposta degli interventi.
Art. 4.  Programma annuale degli interventi.
Art. 5.  Sostegno di progetti editoriali.
Art. 6.  Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali.
Art. 7.  Mostre-mercato regionali dell'Editoria abruzzese.
Art. 8.  Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, o edite in Abruzzo.
Art. 9.  Elenco regionale degli editori.
Art. 10.  Divieto di cumulo.
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Norme transitorie.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 5.4.187 - L.R. 25 novembre 1998, n. 138.

Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado

[1].

(B.U. n. 31 del 4 dicembre 1998).

 

Art. 1. Finalità e interventi.

     La Regione, al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo, nonché al fine di concorrere allo sviluppo dell'editoria locale, partecipa alle spese concernenti:

     - la realizzazione da parte di Case Editrici abruzzesi di progetti editoriali mirati, riferiti ai suddetti aspetti, espressivi dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o a qualsiasi altra tematica, non regionale, di ricerca e di informazione;

     - la presentazione della produzione editoriale abruzzese - o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, edite al di fuori della regione - in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;

     - la realizzazione di Mostre-mercato regionali dell'editoria abruzzese;

     - il potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni, - compresa la stampa periodica e la produzione multimediale su CD-rom, - riguardanti l'Abruzzo o edite in Abruzzo.

     L'azione di sostegno finanziario di cui al presente Titolo ha cadenza annuale ed è attuata con interventi diretti della Regione, in conformità delle direttive generali del Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le Case Editrici in possesso dei seguenti requisiti:

     - sede nel territorio regionale;

     - iscrizione alla Camera di Commercio di una delle Province abruzzesi;

     - iscrizione all'Elenco regionale delle Case Editrici di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 3. Comitato per la proposta degli interventi.

     La proposta annuale relativa agli interventi diretti della Regione in favore dell'Editoria abruzzese, è elaborata dal Comitato tecnico- scientifico per le attività culturali di cui al Titolo II della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56.

     Per l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione del presente Titolo, il Comitato suddetto si riunisce, di regola, per non più di quattro volte l'anno, sulla base di un lavoro istruttorio curato dal Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari; il Segretario del Comitato, in caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni da un dipendente del Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale [2].

     Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano, per il funzionamento del predetto Comitato, le norme di cui all'articolo 9 della richiamata legge regionale 56/1993, e del nuovo regolamento di esecuzione della legge stessa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23/6 del 27.02.1996.

 

     Art. 4. Programma annuale degli interventi.

     La proposta del Programma annuale degli interventi per l'Editoria abruzzese è elaborata dal Comitato di cui al precedente articolo, con una articolazione in Sezioni, riguardanti:

     - Prima sezione - gli aiuti finanziari ai progetti editoriali;

     - Seconda sezione - la partecipazione, con spesa a totale carico del bilancio regionale, a rassegne editoriali di livello nazionale e internazionale;

     - Terza sezione - la realizzazione di mostre-mercato dell'Editoria abruzzese a livello regionale;

     - Quarta sezione - il potenziamento della dotazione di risorse librarie e documentarie di biblioteche e istituzioni culturali della regione, riguardante opere, anche periodiche, di argomento abruzzese e/o edite in Abruzzo, su supporto cartaceo o in formato elettronico.

     La ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili in ciascun esercizio finanziario, per il sostegno dell'Editoria abruzzese, tra le sopraindicate Sezioni del Programma degli interventi, è effettuata, di norma, secondo le seguenti quote percentuali:

     - il 50% alla Prima Sezione;

     - il 15% alla Seconda Sezione;

     - il 15% alla Terza Sezione;

     - il 20% alla Quarta Sezione.

     Le quote percentuali destinate alla Seconda Sezione e alla Terza Sezione possono essere modificate nell'ambito della quota complessiva del 30% destinata alla commercializzazione del prodotto editoriale.

     Il Comitato di cui all'art. 3 della presente legge può anche proporre una riduzione della quota percentuale destinata alla Quarta Sezione per incrementare le risorse destinate alla Prima Sezione.

     Il programma annuale degli interventi per l'Editoria deve contenere le seguenti indicazioni:

     - per la Prima Sezione: i progetti editoriali ammessi ai benefici di legge e la misura dell'incentivo finanziario in favore dei rispettivi soggetti proponenti;

     - per la Seconda Sezione: la somma, a carico del Bilancio regionale, da destinare alla partecipazione della Regione Abruzzo a rassegne editoriali di livello nazionale e internazionale, con proprio stand, riservato a Editori abruzzesi quali espositori ospiti;

     - per la Terza Sezione: sedi e periodi di svolgimento delle mostre- mercato regionali dell'Editoria abruzzese; misura del sostegno finanziario della Regione per la loro realizzazione curata dalle Associazioni delle Case Editrici proponenti;

     - per la Quarta Sezione: titoli, e relativo numero di copie, di libri o prodotti multimediali su CD-rom, - di argomento abruzzese o editi in Abruzzo - da acquistare; riviste periodiche edite in Abruzzo, e relativo numero di abbonamenti da sottoscrivere per ciascuna di esse; biblioteche e istituzioni culturali della regione cui sono destinate le pubblicazioni suddette per l'incremento della loro dotazione di opere di argomento abruzzese o edite in Abruzzo; entità della spesa, a totale carico del Bilancio regionale, comprensiva della spedizione delle pubblicazioni al domicilio dei soggetti destinatari a cura delle Case Editrici interessate.

     Il Programma annuale, adottato dalla Giunta regionale, relativo ai suddetti interventi per l'Editoria abruzzese, - articolato nelle sue Sezioni -, è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 5. Sostegno di progetti editoriali.

     Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che formano oggetto della Prima Sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, sono riservati alle iniziative di Case Editrici iscritte all'Elenco regionale specifico, di cui al successivo articolo 9.

     Gli iscritti al suddetto Elenco regionale degli Editori abruzzesi possono richiedere, con specifica istanza in carta semplice, alla Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari - Pescara - entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, il sostegno finanziario riferito alla realizzazione di non più di tre progetti per ciascun Editore [3].

     Due o più editori iscritti al medesimo Elenco regionale possono richiedere congiuntamente il sostegno finanziario di un medesimo progetto, con l'obbligo di indicare nell'istanza specifica le rispettive quote di partecipazione alla spesa; in tal caso il progetto congiunto viene conteggiato per ciascuno degli Editori partecipanti ai fini dell'osservanza del limite di richiesta di cui al precedente comma [3].

     All'istanza di sostegno finanziario deve essere allegata la seguente documentazione:

     1) autocertificazione dell'Editore, o di ciascuno degli Editori associati, relativa sia alla vigenza dell'iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio di una delle Province abruzzesi, e sia all'inesistenza di procedure concorsuali;

     2) relazione illustrativa - per ciascuno dei progetti editoriali, proposti nel numero massimo di tre per Editore, specificato ai precedenti commi - contenente oltre alla descrizione del soggetto e delle motivazioni propositive, le informazioni concernenti: formato, numero delle pagine, tiratura, tipo di carta utilizzata; eventuali illustrazioni nel testo e fuori testo, sovraccoperta, custodia; gli ulteriori elementi, qualora previsti, caratterizzanti la veste tipografica e il pregio dell'opera;

     3) preventivo dei costi, specifico per ciascun progetto editoriale [2].

     I progetti editoriali possono riguardare anche prodotti in formato elettronico, su supporto CD-rom, o realizzato per la distribuzione su reti telematiche nazionali e internazionali.

     Gli Uffici della suddetta Soprintendenza, procedono alla verifica preliminare della regolarità formale delle singole istanze, predisponendo per ciascuna di esse una relazione istruttoria.

     Il Comitato di cui all'art. 3 della presente legge procede alla valutazione di ammissibilità a finanziamento dei progetti editoriali presentati, secondo i criteri e i parametri stabiliti dal regolamento di attuazione del Titolo I della presente legge, da emanarsi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e formula la proposta relativa alla Prima Sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, nella quale vengono elencati i progetti ammessi, e viene indicata per ciascuno di essi, la misura del sostegno finanziario della Regione da concedere, nel limite massimo del 50% del costo esposto nel rispettivo preventivo di spesa.

     A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del suddetto Programma annuale comprensivo della sua Prima Sezione, la somma concessa, relativa all'investimento regionale, è liquidata, ai soggetti che realizzano i progetti editoriali, con Ordinanza del Dirigente del competente Servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa sostenuta, di documentazione idonea, riferita anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile per i soggetti beneficiari di contributi regionali.

     Qualora venga documentata una minore spesa occorsa rispetto a quella ammessa nel provvedimento concessivo, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto in sede di Ordinanza di liquidazione di cui al precedente comma; e, in caso di realizzazione dell'iniziativa, parziale o sostanzialmente difforme da quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati all'istanza, la Giunta regionale procede al recupero parziale o alla revoca del contributo concesso.

     I soggetti ai quali è concessa la partecipazione regionale alle spese per l'attuazione di progetti editoriali di cui al presente articolo, possono beneficiare anche degli interventi della Sezione Speciale della FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A., in applicazione degli articoli 21 e 22 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, nonché degli articoli 10, 11, 12 e 13 della delibera del Consiglio regionale n. 23/6 del 27.02.1996 concernente «Nuovo regolamento di esecuzione della L.R. 10.09.1993, n. 56 - Nuove norme in materia di promozione culturale».

     Le Case Editrici che realizzano progetti editoriali con il sostegno finanziario della Regione sono tenute a depositare, ad edizione avvenuta, una copia della pubblicazione presso le biblioteche del Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari e del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali.

     Il Comitato di cui all'art. 3 della presente legge, elabora la proposta riguardante la partecipazione della Regione Abruzzo, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità globale della spesa a carico del Bilancio regionale.

     La suddetta proposta, adottata dalla Giunta regionale, è approvata dal Consiglio regionale, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, quale Seconda Sezione del Programma stesso.

 

     Art. 7. Mostre-mercato regionali dell'Editoria abruzzese.

     Entro il 15 febbraio di ogni anno, associazioni di Editori Abruzzesi qualora intendano realizzare, nell'anno, mostre-mercato, a livello regionale, dell'Editoria abruzzese, inoltrano alla Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari, specifica richiesta di sostegno finanziario, corredata delle indicazioni relative al luogo e al periodo della mostra, e del piano analitico dei costi.

     Gli uffici del suddetto Servizio predispongono, per il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, una relazione istruttoria riferita a ciascuna richiesta.

     Detto Comitato esprime una valutazione di opportunità, e di congruità, o meno, delle corrispondenti iniziative, con le finalità della presente legge, e formula conseguentemente la proposta relativa alla Terza Sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, riguardante l'articolazione degli investimenti della Regione nelle Mostre- mercato dell'Editoria abruzzese; investimenti che non possono, comunque, eccedere il 30% del costo prospettato nella richiesta di sostegno finanziario.

     La Giunta regionale procede all'adozione di detta proposta, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, di cui costituisce la Terza Sezione, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

     A seguito del provvedimento di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del suddetto Programma annuale, comprensivo della sua Terza Sezione, le somme concesse con il medesimo atto, relative all'investimento della Regione in ciascuna mostra-mercato dell'Editoria abruzzese, sono liquidate con Ordinanza del Dirigente del competente Servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa occorsa, di documentazione idonea, relativa anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile di soggetti beneficiari di contributi regionali.

     Qualora venga documentata una spesa sostenuta di importo inferiore a quella indicata nel provvedimento concessivo, la somma concessa a titolo di sostegno finanziario è proporzionalmente ridotta in sede di liquidazione effettuata con l'Ordinanza di cui al precedente comma.

 

     Art. 8. Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, o edite in Abruzzo.

     Su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, la Giunta regionale procede all'adozione, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, della Quarta Sezione del Programma stesso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, concernente il potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della regione, del patrimonio di opere librarie e documentarie, relative ad argomenti abruzzesi e/o edite da Case Editrici abruzzesi compresi prodotti di stampa periodica, e/o in formato elettronico.

     Con il provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale del suddetto Programma annuale, sono individuate, nella Quarta Sezione dello stesso, le pubblicazioni da acquistare, o quelle di stampa periodica cui abbonarsi, nel rispettivo numero di copie - con le spese conseguenti -, e le biblioteche e istituzioni culturali della regione destinatarie delle pubblicazioni stesse.

     I criteri per la scelta delle pubblicazioni di cui al comma precedente, e per la loro assegnazione in dotazione a biblioteche e istituzioni culturali della regione, sono definiti nel regolamento di esecuzione del Titolo I della presente legge da emanarsi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

     La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata direttamente dalle rispettive Case Editrici, con spesa a carico della Regione.

 

     Art. 9. Elenco regionale degli editori. [4]

     Presso la Giunta regionale, Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari - Pescara, è istituito l'Elenco regionale degli Editori abruzzesi, al quale possono iscriversi, inviando specifica richiesta in carta semplice al medesimo Servizio, gli Editori in possesso dei seguenti requisiti:

     a) sede nel territorio regionale e iscrizione alla Camera di Commercio di una delle Province abruzzesi;

     b) attività iniziata da almeno due anni all'atto della formulazione della richiesta;

     c) produzione - nel periodo comprendente la frazione dell'anno in corso, fino alla data della presentazione della domanda, e i due anni solari precedenti - di almeno dieci titoli relativi a pubblicazioni a stampa, e/o in formato elettronico, o periodiche;

     d) avvenuta distribuzione della produzione stessa in librerie e/o edicole, o anche solo in abbonamento per le pubblicazioni periodiche.

     Ai fini della valutazione della produzione sopraindicata si intende per titolo ciascun volume a stampa, o CD-rom, o libro elettronico, con almeno quaranta pagine di testo e immagini, e ogni annata intera di pubblicazione periodica, con almeno quaranta pagine di testo e immagini nell'annata stessa, nelle quali non siano contenuti comunicati commerciali o inserti pubblicitari; sono escluse dalla valutazione le edizioni librarie e periodiche di specifico carattere pubblicitario e commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale superiore, complessivamente, al 30% della foliazione.

     Alla richiesta di iscrizione al suddetto Elenco deve essere allegata la seguente documentazione in carta semplice:

     1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di una delle Province abruzzesi;

     2) distinta delle pubblicazioni prodotte nel periodo indicato al punto c) del primo comma del presente articolo, contenente per ciascuna di esse le informazioni relative al titolo, autore, formato, numero di pagine, tiratura, data di stampa, modalità di avvenuta distribuzione;

     3) fotocopie, per ciascuna delle suddette pubblicazioni, del frontespizio e della pagina in cui compare la data di stampa;

     4) autocertificazione contenente le seguenti attestazioni:

     - avvenuta produzione delle pubblicazioni elencate nella distinta nel periodo comprendente la frazione di anno fino all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione, e i due anni solari precedenti;

     - carattere non commerciale o pubblicitario delle pubblicazioni;

     - consistenza superiore a quaranta, delle pagine di testo e immagini, del libro, o complessive dell'annata del periodico, non contenenti comunicati commerciali o inserti pubblicitari, di ognuna delle pubblicazioni a stampa o elettroniche elencate nella distinta;

     - modalità attuate nella distribuzione delle pubblicazioni.

 

     Art. 10. Divieto di cumulo.

     Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge non sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, e da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie di intervento nel settore culturale.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER UN PROGETTO CULTURALE DI INFORMAZIONE

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO [1]

 

     Art. 11. [5]

     La Regione promuove la sottoscrizione di abbonamenti a giornali quotidiani, nazionali e locali, destinati a classi-pilota di Istituti abruzzesi di istruzione secondaria di secondo grado, per l'attuazione, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa, di una sperimentazione didattica intesa alla formazione di una coscienza critica nei giovani.

     In relazione a detta finalità la Giunta regionale eroga ai Provveditorati agli Studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, un contributo finanziario annuale pari, complessivamente, alla somma iscritta al capitolo 062302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato "Provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole".

     Le risorse disponibili su detto capitolo nell'esercizio finanziario di riferimento sono ripartite proporzionalmente tra i suddetti Provveditorati agli Studi in base ai dati - comunicati entro il 30 aprile dai Provveditorati stessi alla Giunta regionale, Servizio Promozione Culturale, L'Aquila - relativi al numero degli alunni, dell'anno scolastico iniziato a settembre dell'anno precedente, degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado aventi sede nei rispettivi territori provinciali.

     Il contributo finanziario in favore di ciascuno dei Provveditorati agli Studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, così come determinato dal precedente comma, è concesso e liquidato entro il 30 giugno di ciascun anno; e, in sede di prima applicazione della presente legge, è concesso e liquidato entro sessanta giorni dalla data di invio al Servizio Promozione Culturale, da parte dei Provveditorati agli Studi, dei dati di cui al comma precedente.

     Il riparto della somma disponibile unitamente alla concessione e liquidazione dei contributi annuali, sono effettuati - con Ordinanza del Dirigente del Servizio Promozione Culturale emessa ai sensi della legge regionale 7 giugno 1996, n. 34 - in favore dei Provveditorati agli Studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, ovvero in favore di un Istituto scolastico da essi indicato.

     L'utilizzo della contribuzione regionale di cui alla presente legge da parte dei singoli Provveditori agli Studi è concordato in sede di conferenze con i Dirigenti degli Istituti scolastici interessati, e deve avvenire entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario sul quale gravano le provvidenze attribuite.

     I Provveditorati agli Studi sono tenuti a inviare al medesimo Servizio Promozione Culturale della Giunta regionale - L'Aquila, entro l'anno scolastico in cui viene effettuata la sperimentazione didattica, la rendicontazione della spesa sostenuta, redatta ai sensi della legge regionale di contabilità 27 giugno 1986, n. 22, e successive modificazioni, nonché una relazione descrittiva delle modalità con cui è stata svolta la sperimentazione didattica stessa, con sintetiche valutazioni di merito.

 

     Art. 12. [5]

 

     Art. 13. [5]

 

     Art. 14. Norme transitorie.

     Per l'esercizio finanziario 1998, e comunque fino a quando non sarà formato, e approvato dal Consiglio regionale, il Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali, i provvedimenti di attuazione relativi agli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale.

     In sede di prima applicazione del Titolo I della presente legge le domande di iscrizione all'elenco regionale delle case Editrici di cui all'art. 9, e le istanze per l'ottenimento di aiuti finanziari per i progetti editoriali di cui all'art. 5, possono essere presentate congiuntamente nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Sempre limitatamente alla prima applicazione della presente legge, i termini di cui agli articoli 5 e 7 sono fissati in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, e il termine di cui all'articolo 12 è procrastinato al 20 dicembre 1998.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     La copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla presente legge è assicurata mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo 062421, in termini di competenza, per lire 600.000.000, ed in termini di cassa, per lire 260.285.600.

     Lo stanziamento del capitolo 321910, denominato Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti - art. 40 L.R.C., viene ridotto per lire 339.714.400.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono istituiti e iscritti i seguenti Capitoli:

     - Cap. 062301 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato «Interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese», con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, per Lire 400.000.000;

     - Cap. 062302 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato «Provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole», con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, per Lire 200.000.000.

     La tabella di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 03.02.1998 è conseguentemente integrata.

     Per gli oneri connessi all'espletamento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, quantificati preventivamente in Lire 8.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto, al Capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, e a quello corrispondente dei successivi esercizi finanziari.

 

 


[1] Denominazione così modificata dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[3] L'originario comma secondo è stato sostituito dagli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[3] L'originario comma secondo è stato sostituito dagli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[1] Denominazione così modificata dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[5] Gli originari articoli 11, 12 e 13 sono stati sostituiti dall'attuale articolo 11 per effetto dell'art. 3 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[5] Gli originari articoli 11, 12 e 13 sono stati sostituiti dall'attuale articolo 11 per effetto dell'art. 3 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.

[5] Gli originari articoli 11, 12 e 13 sono stati sostituiti dall'attuale articolo 11 per effetto dell'art. 3 della L.R. 16 novembre 1999, n. 104.