§ 4.6.1 - L.R. 30 maggio 1974, n. 17.
Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:30/05/1974
Numero:17


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è competente a provvedere agli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse per eventi calamitosi quali scosse telluriche, alluvioni, piene, [...]
Art. 2.      Gli interventi di pronto soccorso possono riguardare le seguenti categorie di opere
Art. 3.      In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per fonogramma, [...]
Art. 4.      I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.      Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o coi, essa incompatibili


§ 4.6.1 - L.R. 30 maggio 1974, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.

(B.U. n. 18 del 10 giugno 1974).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è competente a provvedere agli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse per eventi calamitosi quali scosse telluriche, alluvioni, piene, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali, ferma restando la competenza statale ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.

 

     Art. 2.

     Gli interventi di pronto soccorso possono riguardare le seguenti categorie di opere:

     a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità;

     b) ripristino dei beni degli Enti Locali, del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere danneggiate;

     c) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

     Le richieste di intervento, a pena di decadenza, debbono essere inoltrate all'Ufficio del Genio Civile competente entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

     I lavori sono finanziati a totale carico della Regione.

 

     Art. 3.

     In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per fonogramma, dall'Ingegnere Capo del Genio Civile competente che ha curato gli accertamenti, direttamente al Componente della Giunta Regionale preposto al settore Lavori Pubblici, che la concede con lo stesso mezzo.

     Entro una settimana l'organo tecnico predetto invierà la perizia giustificativa della spesa col relativo verbale.

 

     Art. 4.

     I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria). [1]

     I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, di cui all'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

     Sono lavori che si eseguono in economia con il sistema del cottimo fiduciario, preceduto da gare ufficiose, oltre che gli interventi di cui alla legge n. 17/74 e quelli elencati nell'articolo 66 del R.D. 25.5.1895 n. 350, le opere idrauliche di competenza regionale, gli interventi di Servizio di Piena, le opere portuali e le opere marittime, se derivanti da calamità naturali.

     All'onere per il finanziamento di cui alla presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa.

 

     Art. 6.

     Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o coi, essa incompatibili.

     (Urgenza). - (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1995, n. 145.