Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 24/01/2020 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 8. Inserimento del capo V bis e dell’articolo 11 bis nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 10. Abrogazioni. |
Art. 11. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 12. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 13. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 14. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 15. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 16. Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 17. Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 18. Inserimento dell’articolo 6 quater nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 6 quinquies nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. |
Art. 20. Norme transitorie e finali in materia di unioni montane. |
Art. 21. Abrogazioni. |
Art. 22. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. |
Art. 23. Norma finanziaria. |
§ 2.4.99 - L.R. 24 gennaio 2020, n. 2.
Disposizioni in materia di enti locali.
(B.U. 28 gennaio 2020, n. 11)
CAPO I
Modifiche della
Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della
1. Al comma 1, dell’articolo 1, della
Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Esercizio associato delle funzioni fondamentali.
1. Sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di cui al comma 1, nonché dell’articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l’adesione volontaria dei comuni all’esercizio associato di funzioni fondamentali.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore, che prevedono l’attribuzione di incentivi o contributi comunque denominati, privilegiano i comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge.
5. Resta salva, per i comuni di cui al comma 1, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della
1. Il comma 1, dell’articolo 3, della
“1. I comuni di cui all’articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5000 abitanti; nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modifiche territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall’unione, lo stesso è derogabile fino a 4500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, si può derogare al limite di 5000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 1, dell’articolo 4, della
2. Il comma 3, dell’articolo 4, della
“3. Lo statuto dell’unione di comuni individua la sede, le funzioni svolte dall’unione e le relative risorse, le competenze degli organi ed i relativi rapporti, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l’unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell’unione.”.
Art. 5. Modifica dell’articolo 8 della
1. Al numero 1), della lettera d), del comma 3, dell’articolo 8, della
2. Al comma 5, dell’articolo 8, della
Art. 6. Modifica dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisce, nel piano di riordino territoriale, i parametri di accesso agli incentivi sulla base dei seguenti criteri:
a) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative;
b) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
c) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, od al numero di comuni associati, od al numero di funzioni gestite.
2. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta, nell’ordine, una preferenza alle:
a) fusioni di comuni;
b) unioni di comuni;
c) convenzioni;
d) altre forme di esercizio associato.”.
Art. 7. Modifica dell’articolo 10 della
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 10, della
“1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari a partire dall’esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.”.
Art. 8. Inserimento del capo V bis e dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“CAPO V BIS
Disposizioni in materia di unioni montane
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di unioni montane.
1. Il presente articolo definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
2. L’ambito territoriale delle unioni montane, individuato ai sensi della
3. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi negli ambiti territoriali di cui comma 1, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.
4. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dell’articolo 30 del
5. Le unioni montane possono stipulare fra loro, con singoli comuni ed altri enti apposite convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività, compiti, funzioni e procedure di interesse comune.
6. Nel caso in cui l’unione montana non eserciti nemmeno una delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del
Art. 9. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 1, dell’articolo 14, della
Art. 10. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 bis dell’articolo 10, ed i commi 3 e 4 dell’articolo 14 della
CAPO II
Modifiche della
Art. 11. Modifica dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali promuove tramite le unioni montane, azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna.”.
Art. 12. Modifica dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Ambito territoriale.
1. Le unioni montane si costituiscono tra i comuni confinanti dell’allegato A.
2. I comuni, anche non compresi nell’elenco dell’allegato A, il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle unioni montane costituite, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione montana che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. L’ambito territoriale delle unioni montane è determinato, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse, dalla Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della
4. Qualora le modificazioni territoriali comportino la necessità di scioglimento di unioni montane esistenti o di definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, si provvede secondo la disciplina di cui all’articolo 6 quinquies.”.
2. Alla
Art. 13. Modifica dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
Organi e statuto.
1. Sono organi dell’unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.
2. La composizione degli organi è disciplinata dall’articolo 32, comma 3, del
3. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione montana è retta da un proprio statuto che stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.
5. Lo statuto dell’unione montana, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione, disciplina:
a) le modalità di scelta del presidente;
b) le modalità di scelta dei componenti della giunta;
c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell’unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;
d) la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;
e) le forme di collaborazione con altre unioni montane, con i comuni e gli altri enti.
6. L’organo di revisione economico-finanziario è nominato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli enti locali.”.
Art. 14. Modifiche dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Funzioni.
1. L’unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere afferenti al territorio classificato montano.
2. In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi:
a) manutenzione delle aree prative;
b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;
d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;
g) manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione delle sponde;
h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;
i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.
3. Le unioni montane esercitano gli interventi di cui al comma 2, nel rispetto del
4. Nell’ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le unioni montane, nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all’abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui al comma 2.
5. Gli interventi di tutela di cui al comma 4, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.
6. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale provvede l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”.
7. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui al comma 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale. Il riparto dei finanziamenti tra le unioni montane è effettuato con i criteri di cui all’articolo 6 quater.
8. I comuni montani o parzialmente montani non rientranti in unioni montane possono richiedere all’unione montana confinante lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 mediante stipula di specifica convenzione.”.
Art. 15. Modifica dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
Consiglio delle autonomie montane.
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.
2. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dai presidenti dei bacini imbriferi montani e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, che lo presiede.
3. Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.
4. La funzione di segretario del Consiglio è svolto dal responsabile regionale della struttura competente in materia di politiche per la montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.
5. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.”.
Art. 16. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Programmazione delle unioni montane.
1. L’unione montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico nell’ambito del documento unico di programmazione in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.
2. L’unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della
Art. 17. Inserimento dell’articolo 6 ter nella
1. Dopo l’articolo 6 bis della
“Art. 6 ter. Contributo per il finanziamento delle spese correnti.
1. La Regione concede alle unioni montane, costituite ai sensi della presente legge, al fine di favorirne l’attività, un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:
a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;
b) in base all’altimetria media del territorio della unione montana;
c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall’ultimo censimento generale della popolazione;
d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.
2. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è approvato con provvedimento delle Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane.”.
Art. 18. Inserimento dell’articolo 6 quater nella
1. Dopo l’articolo 6 ter della
“Art. 6 quater. Contributo per il finanziamento delle spese di investimento.
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla
a) trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale.
2. La dotazione del Fondo regionale per la montagna è ripartita fra le unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i seguenti criteri:
a) in proporzione alla superficie montana del territorio dell’unione montana;
b) in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall’ultimo censimento generale della popolazione;
c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo decennio risultante dai dati degli ultimi due censimenti generali della popolazione;
d) in base all’altimetria media del territorio dell’unione montana.
3. Il riparto del fondo di cui al comma 2 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane.”.
Art. 19. Inserimento dell’articolo 6 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 6 quater della
“Art. 6 quinquies. Scioglimento di unioni montane.
1. L’unione montana già costituitasi a norma della presente legge, ove ne ravvisi l’opportunità e le condizioni, con provvedimento del consiglio approvato dai due terzi dei componenti, può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell’ente.
2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta di cui al comma 1, lo scioglimento dell’unione montana è disposto con provvedimento della Giunta regionale. Si applica il comma 4 del presente articolo.
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 11 bis, comma 6, della
4. La Giunta regionale determina altresì, con il provvedimento di cui al comma 3, gli indirizzi e le modalità organizzative per l’esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all’area montana di cui all’articolo 5 già in capo all’unione montana e definisce, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione. Resta fermo l’esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del
5. Nell’ipotesi di modificazioni territoriali di cui all’articolo 3, comma 4, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento anche mediante la nomina di un commissario.”.
Art. 20. Norme transitorie e finali in materia di unioni montane.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo.
2. Le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia che, entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La
4. Le funzioni attribuite da leggi regionali alle comunità montane si devono ritenere attribuite alle unioni montane costituite ai sensi della
Art. 21. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) il capo III del titolo III con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della
c) il capo III del titolo I con gli articoli 9 e 10 della
d) i commi 2 e 3, dell’articolo 2 e l’articolo 7 della
CAPO III
Disposizioni di coordinamento normativo e finali
Art. 22. Modifica dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25
Programmazione decentrata.
1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d’Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.
2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa che:
a) definisce l’ambito territoriale di riferimento;
b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che l’IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento Programmatico d’Area, quale espressione della programmazione complessiva;
c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell’ambito dell’IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità di funzionamento.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di costituzione e di attuazione delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:
a) contiguità territoriale;
b) omogeneità economico-sociale;
c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;
d) dimensione corrispondente in via preferenziale ad uno o più ambiti di gestione ottimale delle funzioni e dei servizi individuati ai sensi della presente legge in relazione al territorio di riferimento.
4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra soggetti diversi per l’attuazione delle politiche e degli strumenti di programmazione.
6. L’unione montana può rappresentare, presso il Tavolo di concertazione, i comuni ad essa partecipanti secondo quanto stabilito nel Protocollo d’intesa di cui al comma 2.”.
2. Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi ai criteri di cui all’articolo 25, comma 3, della
Art. 23. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 ter della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 quater, comma 1, lettera b), della