Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 17/02/2020 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 41/2018 |
Art. 2. Barriere architettoniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 41/2018 |
Art. 3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2018 |
Art. 4. Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 41/2018 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.4.295 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018.
(B.U. 21 febbraio 2020, n. 8)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. È opportuno differenziare le condizioni di attuazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in considerazione della diversa classe di magnitudo idraulica, prevedendo che gli interventi in aree con magnitudo moderata possano essere effettuati a condizione che siano realizzate le opere di sopraelevazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della
2. È necessario stabilire che sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici necessari per il superamento delle barriere architettoniche;
3. È necessario modificare le condizioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in considerazione delle loro esigenze tecnico-funzionali, compatibilmente con la gestione del rischio alluvioni;
4. Nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale, è opportuno specificare le modalità di individuazione delle misure di gestione del rischio alluvioni, relativamente al patrimonio edilizio esistente ricadente negli alvei, nelle golene, sugli argini e nella fascia dei dieci metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al reticolo idrografico;
5. Al fine di consentire una adeguata gestione del rischio alluvioni in relazione agli strumenti di pianificazione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
“1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:
a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b);
b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).” .
Art. 2. Barriere architettoniche. Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
“2 bis. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.”.
Art. 3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 4. Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale
1. Qualora le condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), non siano ricomprese nel piano di protezione civile comunale vigente, nelle more dell’aggiornamento del piano medesimo, la misura è individuata con apposito atto del comune.
2. L’atto di cui al comma 1 specifica le misure per prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, ed è recepito nell’aggiornamento del piano di protezione civile.”.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.