Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Standard di qualità ambientale |
Art. 4. Zone di mescolamento |
Art. 5. Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite |
Art. 6. Inquinamento transfrontaliero |
Art. 7. Relazione e riesame |
Art. 8. Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE |
Art. 9. Procedura di comitato |
Art. 10. Modifica della direttiva 2000/60/CE |
Art. 11. Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE |
Art. 12. Abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE |
Art. 13. Attuazione |
Art. 14. Entrata in vigore |
Art. 15. Destinatari |
§ 6.2.264 - Direttiva 16 dicembre 2008, n. 105.
Direttiva n. 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.
(2) Come stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, seconda frase del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale deve essere fondata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
(3) A norma dell'articolo 174, paragrafo 3, del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.
(4) Nella
(5) La
(6) Conformemente all'articolo 4 della
(7) Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della
(8) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della
(9) Gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. Nella misura in cui ciò è richiesto dall'articolo 3 della
(10) La
(11) Nell’interesse della Comunità e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, non sono stati inseriti nell’elenco di sostanze prioritarie otto inquinanti che rientrano nell'ambito di applicazione della
(12) Risulteranno conseguentemente superate e dovrebbero essere abrogate le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella
(13) L’ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine ed è quindi opportuno, per definire gli SQA, basarsi sui dati relativi sia agli effetti acuti sia agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell’esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine.
(14) Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della
(15) Per la maggior parte delle sostanze, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l’avvelenamento secondario a livello comunitario fissando SQA per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare SQA per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze. Al fine di consentire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero poter monitorare e applicare detti SQA per il biota oppure fissare SQA più severi per le acque superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.
(16) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della
(17) In conformità dell'articolo 13 e dell'allegato VII, sezione A, punto 5, della
(18) Gli Stati membri devono conformarsi alla
(19) In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi SQA. L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del punto di scarico ed essere proporzionata. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della
(20) Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della
(21) Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della protezione delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte a norma della
(22) Per assicurare una coerente protezione delle acque superficiali, gli Stati membri che hanno in comune dei corpi idrici superficiali dovrebbero coordinare le loro attività di monitoraggio e, ove opportuno, la compilazione degli inventari.
(23) Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell’inventario. Si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all’applicazione di fitofarmaci possono variare notevolmente da un anno all’altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio in conseguenza di diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze disciplinate dalla
(24) Per ottimizzare l’uso dell’inventario è opportuno fissare un termine entro la quale la Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della
(25) Dovrebbero essere elaborati orientamenti tecnici per contribuire all'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli Stati membri per istituire gli inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite, comprese quelle derivanti dall'inquinamento accumulato nei sedimenti.
(26) Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del superamento di uno SQA causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti disposizioni della
(27) Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 della
(28) Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della
(29) Gli obblighi previsti dalle direttive elencate nell’allegato IX della
(30) Le raccomandazioni di cui alla
(31) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "legiferare meglio" [18], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(32) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(33) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la
(34) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla con nuovi elementi non essenziali, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni stabilite all'articolo 2 della
Art. 3. Standard di qualità ambientale
1. Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della
Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B.
2. In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti nell'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura:
a) applicano, per il mercurio e i relativi composti, uno SQA di 20 μg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, uno SQA di 10 μg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, uno SQA di 55 μg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;
b) fissano e applicano, per determinate sostanze, SQA diversi da quelli di cui alla lettera a) per i sedimenti e/o il biota. Questi SQA offrono almeno lo stesso livello di protezione offerto dallo SQA per le acque di cui all'allegato I, parte A;
c) determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel biota e/o nei sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo; e
d) notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della
La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della
3. Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’articolo 8 della
Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo.
4. La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della
5. L'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva.
Art. 4. Zone di mescolamento
1. Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di una o più delle sostanze elencate nell'allegato I, parte A, possono superare nell'ambito di tali zone di mescolamento gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.
2. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della
a) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; e
b) le misure adottate allo scopo di ridurre in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), della
3. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:
a) limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina preventiva, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della
4. Orientamenti tecnici per l'individuazione delle zone di mescolamento sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.
Art. 5. Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della
2. Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010.
Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della
4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito del riesame delle analisi indicate all’articolo 5, paragrafo 2, della
Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla
Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, della
5. La Commissione verifica entro il 2018 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall’inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della
6. Orientamenti tecnici per l'istituzione degli inventari sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.
Art. 6. Inquinamento transfrontaliero
1. Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva a seguito del superamento di uno SQA se può dimostrare che:
a) il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare lo SQA in questione; e
c) ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della
2. Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della
Art. 7. Relazione e riesame
1. Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della
a) alle conclusioni del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) alle misure adottate per ridurre l'estensione delle zone di mescolamento designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;
c) all'esito della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva;
d) alla situazione dell'inquinamento avente origine al di fuori del territorio della Comunità.
Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte.
Art. 8. Riesame dell'allegato X della
Nel quadro del riesame dell'allegato X della
Art. 9. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
Art. 10. Modifica della
L’allegato X della
Art. 11. Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE
1. L’allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.
2. Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della
Art. 12. Abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE
1. Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.
2. Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15, della
Art. 13. Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 luglio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 14. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 15. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.
[2] Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 90), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.
[3] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
[4] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
[5] GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.
[6] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.
[7] GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.
[8] GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.
[9] GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.
[10] GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.
[11] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
[12] GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.
[13] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[14] GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
[15] GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.
[16] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
[17] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
[18] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO I
STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER LE SOSTANZE PRIORITARIE E PER ALCUNI ALTRI INQUINANTI
PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA)
AA : media annua
CMA : concentrazione massima ammissibile
Unità di misura : [μg/l]
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) | |
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N. |
Denominazione della sostanza |
Numero CAS [1] |
SQA-AA [2] Acque superficiali interne [3] |
SQA-AA [2] Altre acque di superficie |
SQA-CMA [4] Acque superficiali interne [3] |
SQA-CMA [4] Altre acque di superficie | |
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(1) |
Alacloro |
15972-60-8 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
0,7 | |
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|
|
|
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(2) |
Antracene |
120-12-7 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,4 | |
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|
|
|
|
|
(3) |
Atrazina |
1912-24-9 |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
2,0 | |
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|
|
|
|
|
|
(4) |
Benzene |
71-43-2 |
10 |
8 |
50 |
50 | |
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|
(5) |
Difeniletere bromato [5] |
32534-81-9 |
0,0005 |
0,0002 |
non applicabile |
non applicabile | |
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|
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|
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|
(6) |
Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua) [6] |
7440-43-9 |
≤ 0,08 (classe 1) |
0,2 |
≤ 0,45 (classe 1) |
≤ 0,45 (classe 1) | |
|
|
|
|
|
|
|
0,08 (classe 2) |
0,45 (classe 2) |
0,45 (classe 2) | |
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|
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|
|
|
|
|
0,09 (classe 3) |
0,6 (classe 3) |
0,6 (classe 3) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 (classe 4) |
0,9 (classe 4) |
0,9 (classe 4) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 (classe 5) |
1,5 (classe 5) |
1,5 (classe 5) | |
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|
|
|
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|
|
(6 bis) |
Tetracloruro di carbonio [7] |
56-23-5 |
12 |
12 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
Cloro alcani, C10-13 |
85535-84-8 |
0,4 |
0,4 |
1,4 |
1,4 | |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
Clorfenvinfos |
470-90-6 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
Clorpirifos (Clorpirifos etile) |
2921-88-2 |
0,03 |
0,03 |
0,1 |
0,1 | |
|
|
|
|
|
|
|
(9 bis) |
Antiparassitari del ciclodiene: |
| Σ = 0,01 |
Σ = 0,005 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
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|
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|
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|
|
Aldrin [7] |
309-00-2 | |
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|
Dieldrin [7] |
60-57-1 | |
|
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|
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|
|
|
|
Endrin [7] |
72-20-8 | |
|
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|
|
|
|
|
|
Isodrin [7] |
465-73-6 | |
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
(9 ter) |
DDT totale [7] [8] |
non applicabile |
0,025 |
0,025 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
|
p,p'-DDT [7] |
50-29-3 |
0,01 |
0,01 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(10) |
1,2-Dicloroetano |
107-06-2 |
10 |
10 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
Diclorometano |
75-09-2 |
20 |
20 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) |
117-81-7 |
1,3 |
1,3 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
Diuron |
330-54-1 |
0,2 |
0,2 |
1,8 |
1,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
(14) |
Endosulfan |
115-29-7 |
0,005 |
0,0005 |
0,01 |
0,004 | |
|
|
|
|
|
|
|
(15) |
Fluorantene |
206-44-0 |
0,1 |
0,1 |
1 |
1 | |
|
|
|
|
|
|
|
(16) |
Esaclorobenzene |
118-74-1 |
0,01 [9] |
0,01 [9] |
0,05 |
0,05 | |
|
|
|
|
|
|
|
(17) |
Esaclorobutadiene |
87-68-3 |
0,1 [9] |
0,1 [9] |
0,6 |
0,6 | |
|
|
|
|
|
|
|
(18) |
Esaclorocicloesano |
608-73-1 |
0,02 |
0,002 |
0,04 |
0,02 | |
|
|
|
|
|
|
|
(19) |
Isoproturon |
34123-59-6 |
0,3 |
0,3 |
1,0 |
1,0 | |
|
|
|
|
|
|
|
(20) |
Piombo e composti |
7439-92-1 |
7,2 |
7,2 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(21) |
Mercurio e composti |
7439-97-6 |
0,05 [9] |
0,05 [9] |
0,07 |
0,07 | |
|
|
|
|
|
|
|
(22) |
Naftalene |
91-20-3 |
2,4 |
1,2 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(23) |
Nichel e composti |
7440-02-0 |
20 |
20 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(24) |
Nonilfenolo (4-Nonilfenolo) |
104-40-5 |
0,3 |
0,3 |
2,0 |
2,0 | |
|
|
|
|
|
|
|
(25) |
Ottilfenolo (1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo) |
140-66-9 |
0,1 |
0,01 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(26) |
Pentaclorobenzene |
608-93-5 |
0,007 |
0,0007 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(27) |
Pentaclorofenolo |
87-86-5 |
0,4 |
0,4 |
1 |
1 | |
|
|
|
|
|
|
|
(28) |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [10] |
non applicabile |
non applicabile |
non applicabile |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Benzo(a)pirene |
50-32-8 |
0,05 |
0,05 |
0,1 |
0,1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Benzo(b)fluorantene |
205-99-2 |
Σ = 0,03 |
Σ = 0,03 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Benzo(k)fluorantene |
207-08-9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Benzo(g,h,i)perilene |
191-24-2 |
Σ = 0,002 |
Σ = 0,002 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeno(1,2,3-cd)pirene |
193-39-5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(29) |
Simazina |
122-34-9 |
1 |
1 |
4 |
4 | |
|
|
|
|
|
|
|
(29 bis) |
Tetracloroetilene [7] |
127-18-4 |
10 |
10 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(29 ter) |
Tricloroetilene [7] |
79-01-6 |
10 |
10 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(30) |
Tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione) |
36643-28-4 |
0,0002 |
0,0002 |
0,0015 |
0,0015 | |
|
|
|
|
|
|
|
(31) |
Triclorobenzeni |
12002-48-1 |
0,4 |
0,4 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(32) |
Triclorometano |
67-66-3 |
2,5 |
2,5 |
non applicabile |
non applicabile | |
|
|
|
|
|
|
|
(33) |
Trifluralin |
1582-09-8 |
0,03 |
0,03 |
non applicabile |
non applicabile | |
PARTE B: APPLICAZIONE DEGLI SQA DI CUI ALLA PARTE A
1. Colonne 4 e 5 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard prescritto.
Il calcolo della media aritmetica, il metodo analitico utilizzato e, quando non sia disponibile alcun metodo analitico appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza, la metodologia per applicare un SQA devono essere conformi alle misure di esecuzione che adottano specifiche tecniche per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla
2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli CMA-SQA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.
Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della
3. Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito"metalli"). Per i metalli lo SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente.
Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA, gli Stati membri possono tener conto di questi fattori:
a) le concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti se impediscono la conformità al valore fissato per lo SQA, e
b) la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.
[1] CAS: Chemical Abstracts Service.
[2] Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (AA-SQA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
[3] Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
[4] Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (CMA-SQA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli CMA-SQA, si ritiene che i valori AA-SQA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
[5] Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5) elencate nella
[6] Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
[7] Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui SQA sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
[8] Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
[9] Se non applicano SQA per il biota, gli Stati membri introdurranno SQA più rigorosi per le acque al fine di ottenere lo stesso livello di protezione rispetto agli SQA per il biota di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della
[10] Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28) è applicabile ogni singolo SQA, devono cioè essere rispettati lo SQA per il benzo(a)pirene, lo SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e lo SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
ALLEGATO II
L'allegato X della
"ALLEGATO X
ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE
Numero | Numero CAS [1] | Numero UE [2] | Denominazione della sostanza prioritaria [3] | Identificata come sostanza pericolosa prioritaria |
(1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alacloro | |
(2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracene | X |
(3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazina | |
(4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzene | |
(5) | non applicabile | non applicabile | Difeniletere bromato [4] | X [5] |
32534-81-9 | non applicabile | Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, -47, -99, -100, -153 e -154) | |
(6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Cadmio e composti | X |
(7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | Cloro alcani, C10-13 [4] | X |
(8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Clorfenvinfos | |
(9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Clorpirifos (Clorpirifos etile) | |
(10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dicloroetano | |
(11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Diclorometano | |
(12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) | |
(13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron | |
(14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfan | X |
(15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluorantene [6] | |
(16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Esaclorobenzene | X |
(17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Esaclorobutadiene | X |
(18) | 608-73-1 | 210-158-9 | Esaclorocicloesano | X |
(19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | Isoproturon | |
(20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Piombo e composti | |
(21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Mercurio e composti | X |
(22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalene | |
(23) | 7440-02-0 | 231-111-14 | Nichel e composti | |
(24) | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonilfenolo | X |
104-40-5 | 203-199-4 | (4-nonilfenolo) | X |
(25) | 1806-26-4 | 217-302-5 | Ottilfenolo | |
140-66-9 | non applicabile | (4-(1,1′,3,3′-tetrametil-butil)fenolo) | |
(26) | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentaclorobenzene | X |
(27) | 87-86-5 | 231-152-8 | Pentaclorofenolo | |
(28) | non applicabile | non applicabile | Idrocarburi policiclici aromatici | X |
50-32-8 | 200-028-5 | (Benzo(a)pirene) | X |
205-99-2 | 205-911-9 | (Benzo(b)fluorantene) | X |
191-24-2 | 205-883-8 | (Benzo(g,h,i)perilene) | X |
207-08-9 | 205-916-6 | (Benzo(k)fluorantene) | X |
193-39-5 | 205-893-2 | (Indeno(1,2,3-cd)pirene) | X |
(29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazina | |
(30) | non applicabile | non applicabile | Tributilstagno (composti) | X |
36643-28-4 | non applicabile | (Tributilstagno-catione) | X |
(31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Triclorobenzeni | |
(32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Triclorometano (cloroformio) | |
(33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralin | |
"
[1] CAS: Chemical Abstracts Services.
[2] Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).
[3] Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.
[4] Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.
[5] Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).
[6] Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi."
ALLEGATO III
SOSTANZE SOGGETTE A RIESAME PER L'EVENTUALE CLASSIFICAZIONE COME SOSTANZE PRIORITARIE O SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE
Numero CAS |
Numero UE |
Nome della sostanza | |
|
|
|
1066-51-9 |
— |
AMPA | |
|
|
|
25057-89-0 |
246-585-8 |
Bentazone | |
|
|
|
80-05-7 |
| Bisfenolo-A | |
|
|
|
|
115-32-2 |
204-082-0 |
Dicofol | |
|
|
|
60-00-4 |
200-449-4 |
EDTA | |
|
|
|
57-12-5 |
| Cianuro libero | |
|
|
|
|
1071-83-6 |
213-997-4 |
Glifosato | |
|
|
|
7085-19-0 |
230-386-8 |
Mecoprop (MCPP) | |
|
|
|
81-15-2 |
201-329-4 |
Muschio xilene | |
|
|
|
1763-23-1 |
| Acido perfluorottano solfonico (PFOS) | |
|
|
|
|
124495-18-7 |
— |
Chinossifen (5,7-dicloro-4-(p-fluorofenossi)chinolina) Diossine PCB | |