Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 22/11/2019 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Piano operativo intercomunale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/2014 |
Art. 2. Adozione e approvazione del piano operativo intercomunale. Inserimento dell' articolo 23 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 3. L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 65/2014 |
Art. 4. Inserimento del capo I bis nel titolo III della l.r. 65/2014 |
Art. 5. Procedimento per l’approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale. Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 65/2014 |
Art. 6. Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Inserimento dell' articolo 44 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 7. Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Inserimento dell' articolo 44 ter nella l.r. 65/2014 |
Art. 8. Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 65/2014 |
Art. 9. Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio. Inserimento dell' articolo 54 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 10. Infrastruttura per l'informazione territoriale. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 65/2014 |
Art. 11. Attività di telerilevamento. Inserimento dell' articolo 55 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 12. Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio. Inserimento dell' articolo 55 ter nella l.r. 65/2014 |
Art. 13. Disposizioni sulla formazione e gestione del sistema regionale. Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 65/2014 |
Art. 14. Contributi regionali. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 65/2014 |
Art. 15. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 63 della l.r. [...] |
Art. 16. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 74 della l.r. [...] |
Art. 17. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 83 della l.r. [...] |
Art. 18. Progetti di paesaggio. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 65/2014 |
Art. 19. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014 |
Art. 20. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 65/2014 |
Art. 21. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014 |
Art. 22. Precisazione terminologica. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/2014 |
Art. 23. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 112 della l.r. [...] |
Art. 24. Competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive per i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Correzione [...] |
Art. 25. Disposizioni sul procedimento di approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 65/2014 |
Art. 26. Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 65/2014 |
Art. 27. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 124 della l.r. [...] |
Art. 28. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 125 della l.r. [...] |
Art. 29. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 127 della l.r. [...] |
Art. 30. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014 |
Art. 31. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei [...] |
Art. 32. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014 |
Art. 33. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 139 della l.r. [...] |
Art. 34. Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r. 65/2014 |
Art. 35. Competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all' articolo 153 bis della l.r. 65/2014 |
Art. 36. Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Sostituzione dell'articolo 167 della l.r. 65/2014 |
Art. 37. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Sostituzione dell'articolo 168 della l.r. 65/2014 |
Art. 38. Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Sostituzione dell'articolo 169 della l.r. 65/2014 |
Art. 39. Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Sostituzione dell’articolo 170 della l.r. 65/2014 |
Art. 40. Interventi privi di rilevanza. Inserimento dell’articolo 170 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 41. Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera. Inserimento dell’articolo 170 ter nella l.r. 65/2014 |
Art. 42. Responsabilità. Sostituzione dell’articolo 172 della l.r. 65/2014 |
Art. 43. Asseverazioni del progettista. Sostituzione dell’articolo 173 della l.r. 65/2014 |
Art. 44. Realizzazione dei lavori. Sostituzione dell’articolo 174 della l.r. 65/2014 |
Art. 45. Regolamenti. Sostituzione dell’articolo 181 della l.r. 65/2014 |
Art. 46. Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 182 della l.r. 65/2014 |
Art. 47. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014 |
Art. 48. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 184 della l.r. [...] |
Art. 49. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione e dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 188 della l.r. [...] |
Art. 50. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014 |
Art. 51. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei [...] |
Art. 52. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 197 della l.r. [...] |
Art. 53. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014 |
Art. 54. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 201 della l.r. 65/2014 |
Art. 55. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 205 della l.r. 65/2014 |
Art. 56. Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 209 della l.r. 65/2014 |
Art. 57. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 220 della l.r. [...] |
Art. 58. Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 222 della l.r. 65/2014 |
Art. 59. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato alla data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Modifiche all'articolo 231 della l.r. 65/2015 |
Art. 60. Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Modifiche all' articolo 235 bis della l.r. 65/2014 |
Art. 61. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 238 della l.r. 65/2014 |
Art. 62. Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo. Inserimento dell' [...] |
Art. 63. Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l’adeguamento al piano regionale cave. Inserimento dell' articolo 252 quater nella l.r. [...] |
Art. 64. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della l.r. 65/2014 |
Art. 65. Procedure semplificate per sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 64/2009 |
Art. 66. Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010 |
Art. 67. Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2010 |
Art. 68. Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 5/2010 |
Art. 69. Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 35/2015 |
Art. 70. Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2015 |
Art. 71. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 35/2015 |
Art. 72. Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all' articolo 58 bis della l.r. 35/2015 |
Art. 73. Disposizioni transitorie in materia di sismica |
Art. 74. Disposizioni transitorie per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo |
Art. 75. Abrogazioni |
Art. 76. Entrata in vigore |
§ 5.1.153 - L.R. 22 novembre 2019, n. 69.
Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015.
(B.U. 25 novembre 2019, n. 53)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis) e z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 luglio 2019;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di raggiungere l'obiettivo del completamento della pianificazione di area vasta è necessario prevedere che i comuni possano redigere il piano operativo intercomunale, oltre al piano strutturale intercomunale, già disciplinato dalla
2. È necessario semplificare i procedimenti per l’approvazione dei piani attuativi di minime dimensioni, o che non comportino consumo di nuovo suolo, prevedendo che le attività di partecipazione previste dalla
3. In relazione al sistema degli atti della pianificazione dei porti, si rende necessario adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte alla
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del
5. È necessario promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare la condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte dei diversi soggetti istituzionali interessati;
6. È necessario implementare e consolidare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale sull’amministrazione digitale, anche con riferimento ai procedimenti di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
7. La disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso prevista dalla
8. È opportuno prevedere la SCIA in sanatoria, nei casi ammessi dalla normativa statale;
9.È necessario modificare alcune disposizioni della
10. È necessario adeguare la
11. Nelle more dell’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario consentire ai comuni di approvare varianti agli strumenti urbanistici scaduti per la realizzazione di interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio in contesti produttivi esistenti nonché inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; è altresì opportuno prevedere una proroga al 30 giugno 2020 del termine previsto all’articolo 222 della
12. È altresì opportuno intervenire sulla
13. È altresì opportuno intervenire sulla
14. È opportuno disporre che, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il recupero volumetrico per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della
15. Appare opportuno modificare la
16. A seguito della sottoscrizione dell'atto di condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali in data 24 settembre 2019, è necessario modificare l’articolo 58 bis della
17. Al fine di eliminare dubbi interpretativi relativamente all'allegato 5 (Schede bacini estrattivi Alpi Apuane) del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, si ritiene opportuno chiarire le competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive modificando la
18. In considerazione della scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Piano operativo intercomunale. Modifiche all’articolo 10 della
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della
“a bis) il piano operativo intercomunale;”.
Art. 2. Adozione e approvazione del piano operativo intercomunale. Inserimento dell' articolo 23 bis nella
1. Dopo l'articolo 23 della
“Art. 23 bis. Approvazione del piano operativo intercomunale
1. I comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell'articolo 23 possono procedere con l'approvazione dei piani operativi intercomunali, secondo il procedimento di cui al medesimo articolo e nel rispetto del termine di cui all'articolo 94, comma 2 bis.
2. A partire dall’anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani operativi intercomunali di cui al presente articolo.”
Art. 3. L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento. Modifiche all'articolo 36 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della
“2 bis. È facoltà del comune assoggettare i piani attuativi non sottoposti a VAS ai sensi della
Art. 4. Inserimento del capo I bis nel titolo III della
1. Dopo l’articolo 43 del capo I del titolo III della
Art. 5. Procedimento per l’approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale. Sostituzione dell'articolo 44 della
1. L'articolo 44 della
“Art. 44 Procedimento per l’approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale
1. Ai fini della sottoscrizione dell'intesa tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5, comma 1 quater, della
2. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale rilevi carenze nella documentazione trasmessa, oppure rilevi contrasti con il PIT o con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, la Giunta regionale richiede all'Autorità di sistema portuale (AdSP) integrazioni o modifiche del DPSS.
3. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti la completezza della documentazione trasmessa e, altresì, la coerenza con il PIT e con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, trasmette il DPSS al Consiglio regionale che approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 5, comma 1 quater, lettera b), della
4. La Giunta regionale approva il DPSS entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1 quater, lettera b), della
5. L'avviso di approvazione del DPSS è pubblicato sul BURT. Il DPSS acquista efficacia a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
6. Ai fini dell'approvazione del DPSS ai sensi dell'articolo 5, comma 1 quinquies, della
Art. 6. Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Inserimento dell' articolo 44 bis nella
1. Dopo l'articolo 44 della
“Art. 44 bis. Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale
1. Per l'approvazione del piano regolatore portuale (PRP) e delle relative varianti di cui all'articolo 5 della
2. Nel rispetto dell’articolo 5, comma 2 quater, della
3. La Regione trasmette il PRP approvato all'Autorità di sistema portuale, al comune e alla provincia interessati.
4. L'avviso di approvazione del PRP è pubblicato sul BURT, decorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 3. Il PRP acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.”.
Art. 7. Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Inserimento dell' articolo 44 ter nella
1. Dopo l'articolo 44 bis della
“Art. 44 ter. Adeguamento tecnico funzionale del PRP
1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al PRP, che costituiscono adeguamento tecnico funzionale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Giunta regionale.
3. Gli adeguamenti tecnico funzionali dei PRP approvati prima dell'entrata in vigore della
4. La Regione provvede a trasmettere l'atto approvato all'Autorità di sistema portuale e al comune interessato.
5. All'avviso di approvazione degli atti di cui al comma 1 si applica l'articolo 44 bis, comma 4.
Art. 8. Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'articolo 54 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della
“1 bis. Oltre all’attività di monitoraggio, l'osservatorio paritetico della pianificazione ha lo scopo di coordinare il confronto sui processi di informatizzazione delle attività inerenti al governo del territorio nell'ambito del sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54 bis.”.
Art. 9. Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio. Inserimento dell' articolo 54 bis nella
1. Dopo l'articolo 54 della
“Art. 54 bis Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio
1. Al fine di supportare l’attuazione delle politiche e l’attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all’articolo 3, è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”.
2. Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l’esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.
3. Sono componenti strutturali del sistema regionale l'infrastruttura per l'informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio.
4. L’infrastruttura per l’informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell’elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.
5. Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 8.
6. La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.”.
Art. 10. Infrastruttura per l'informazione territoriale. Sostituzione dell'articolo 55 della
1. L'articolo 55 della
“Art. 55 Infrastruttura per l'informazione territoriale
1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.
3. L'infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:
a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata “BIT”;
b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all'accesso e all'utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).
4. Le componenti fondamentali della BIT sono:
a) i dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento di cui all'articolo 55 bis;
b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla
c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3;
d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.
5. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;
c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.
6. L'infrastruttura per l'informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.”.
Art. 11. Attività di telerilevamento. Inserimento dell' articolo 55 bis nella
1. Dopo l'articolo 55 della
“Art. 55 bis Attività di telerilevamento
1. La Regione, nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale, acquisisce i dati territoriali di base anche tramite tecniche di telerilevamento funzionali alle materie di propria competenza, secondo le seguenti tipologie di rilievi:
a) rilievi periodici mediante acquisizione di dati territoriali effettuati con cadenza regolare finalizzati all’aggiornamento delle basi informative di cui all’articolo 55;
b) rilievi per indagini specifiche mediante acquisizione di dati territoriali effettuati all’occorrenza su porzioni limitate del territorio regionale e finalizzati al monitoraggio di specifici fenomeni.
2. La Giunta regionale, mediante propria deliberazione, detta indirizzi per l'attività di telerilevamento, quale supporto informativo fondamentale alle attività di aggiornamento della BIT.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Regione provvede anche ai programmi di realizzazione della BIT, mediante le proprie strutture.”.
Art. 12. Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio. Inserimento dell' articolo 55 ter nella
1. Dopo l'articolo 55 bis della
“Art. 55 ter. Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio
1. La piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio è costituita dagli applicativi di ausilio alle diverse fasi del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, nonché da tutti gli altri applicativi orientati a coadiuvare l’azione amministrativa e progettati in conformità al regolamento di cui all’articolo 56.
2. La piattaforma di cui al comma 1 costituisce il riferimento unico per la gestione del procedimento di adozione e di approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014.”.
Art. 13. Disposizioni sulla formazione e gestione del sistema regionale. Sostituzione dell'articolo 56 della
1. L'articolo 56 della
“Art. 56 Formazione e gestione del sistema regionale
1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione.
2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema regionale. La Regione ne assicura le condizioni per il funzionamento secondo il regolamento di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2 realizzano, nell'ambito del sistema regionale, la BIT. La Regione provvede alla realizzazione delle componenti della BIT di cui all'articolo 55, comma 4, lettere a) e b). La Regione provvede altresì alla realizzazione della componente di cui alla lettera c) per le proprie competenze e, unitamente ai soggetti di cui al comma 2, alla realizzazione delle altre componenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.
4. I soggetti istituzionali di cui all'articolo 8 sono tenuti al conferimento gratuito al sistema regionale dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti, sulla base di specifici accordi con la Regione.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Regione emana uno o più regolamenti diretti a definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione del sistema regionale ed in particolare:
a) le modalità di realizzazione e gestione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale e i dati di monitoraggio di cui all'articolo 15;
b) le modalità di realizzazione e funzionamento della piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio.
6. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT del sistema regionale.
7. La Regione assegna contributi per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la BIT e per i quali la Regione stessa abbia definito apposite specifiche tecniche. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico dei beneficiari ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.”.
Art. 14. Contributi regionali. Modifiche all'articolo 57 della
1. Il comma 3 dell’articolo 57 della
“3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 15, e dall'articolo 23 bis, comma 2, relativamente alle forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali e dei piani operativi intercomunali.”.
Art. 15. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 63 della
1. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 63 della
Art. 16. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 74 della
1. Alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 74 della
Art. 17. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 83 della
1. Al comma 2 dell'articolo 83 della
2. Al comma 7 dell'articolo 83 della
Art. 18. Progetti di paesaggio. Modifiche all'articolo 89 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 89 della
“2 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora i progetti di territorio siano attuativi del PIT, nella sua funzione di piano con valenza paesaggistica, essi assumono la denominazione di progetti di paesaggio.”.
Art. 19. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 94 della
Art. 20. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 98 della
1. Il comma 1 dell'articolo 98 della
“1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d’uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all’interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).”.
Art. 21. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 99 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della
3. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 99 della
4. Alla fine della lettera c) del comma 6 dell'articolo 99 della
Art. 22. Precisazione terminologica. Modifiche all'articolo 104 della
1. Al comma 7 dell'articolo 104 della
Art. 23. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 112 della
1. Al comma 1 dell'articolo 112 della
Art. 24. Competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive per i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Correzione refuso. Modifiche all'articolo 113 della
1. Al comma 3 dell'articolo 113 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 113 della
"4 bis. A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente. Il Comune o la Regione possono, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, richiedere che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione Regionale di cui all'articolo 153 bis.".
Art. 25. Disposizioni sul procedimento di approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 114 della
1. Al comma 2 dell'articolo 114 della
Art. 26. Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 122 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 122 della
“a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali sia stata ottenuta la sanatoria;”.
Art. 27. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 124 della
1. Al comma 1 dell'articolo 124 della
Art. 28. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 125 della
1. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della
2. Al numero 3 quater) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della
3. Al numero 4) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della
Art. 29. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 127 della
1. Al comma 1 dell'articolo 127 della
Art. 30. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 134 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 della
“e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al
2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della
3. Al comma 2 dell'articolo 134 della
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 134 della
“2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis).”.
5. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 134 della
“2 ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 2 bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001.” [1].
Art. 31. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 135 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 135 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 135 della
“c) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;”.
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 135 della
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 135 della
6. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 135 della
“e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al
Art. 32. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 136 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 136 della
“b bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98;”.
2. Alla fine della lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 136 della
3. Dopo la lettera a ter) del comma 2 dell'articolo 136 della
“a quater) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all’articolo 98;”.
4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 136 della
Art. 33. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 139 della
1. Al comma 1 dell'articolo 139 della
Art. 34. Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 145 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 145 della
“2 bis. Nei casi di cui all'articolo 169, l'attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione.”.
Art. 35. Competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all' articolo 153 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 153 bis della
2. Al comma 2 dell'articolo 153 bis della
Art. 36. Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Sostituzione dell'articolo 167 della
1. L’articolo 167 della
“Art. 167 Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti
1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del
2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.”.
Art. 37. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Sostituzione dell'articolo 168 della
1. L’articolo 168 della
“Art. 168 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, la struttura regionale competente verifica i progetti delle opere, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.
2. La verifica sui progetti è svolta considerando:
a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;
b) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.
3. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è trasmessa al richiedente per via telematica.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti comportanti mutamenti sostanziali alle strutture portanti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario.” [2].
Art. 38. Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Sostituzione dell'articolo 169 della
1. L’articolo 169 della
“Art. 169 Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza
1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del
2. Unitamente all’istanza di preavviso, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con l’istanza di preavviso è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione dell’istanza di preavviso e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 39. Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Sostituzione dell’articolo 170 della
1. L’articolo 170 della
“Art. 170 Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito
1. Per gli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del
2. L’attestazione di avvenuto deposito è rilasciata se, unitamente al preavviso di cui all’articolo 169, sono trasmessi:
a) il progetto debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 3, la dimensione del campione di progetti da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento del numero dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. Il numero di progetti del campione da assoggettare a controllo è arrotondato, per eccesso, al numero pari più prossimo. I progetti da assoggettare a controllo sono individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e nella misura del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 175.
5. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 181 che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.
6. Il sorteggio è effettuato dalla procedura informatica di acquisizione dei progetti ed avviene il primo giorno del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto, agli interessati, l’esito della verifica effettuata sui progetti che costituiscono il campione.
7. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 181, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.”.
Art. 40. Interventi privi di rilevanza. Inserimento dell’articolo 170 bis nella
1. Dopo l’articolo 170 della
“Art. 170 bis. Interventi privi di rilevanza
1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a deposito presso il comune. Per tali interventi il progettista assevera, nell'ambito del relativo procedimento edilizio, il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 181.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, sono trasmessi:
a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;
b) gli elaborati essenziali indicati nel regolamento di cui all’articolo 181;
c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all’articolo 67, comma 8 ter, del
4. Qualora, in corso d’opera, siano effettuate modifiche progettuali tali da non configurare interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dagli articoli 167 e 169.
5. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 non sono assoggettati a controllo.” [3].
Art. 41. Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera. Inserimento dell’articolo 170 ter nella
1. Dopo l’articolo 170 bis della
“Art. 170 ter Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera
1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della
2. I progetti relativi alle varianti non sostanziali sono assoggettate al deposito prima della trasmissione della relazione di cui all’articolo 175.”.
Art. 42. Responsabilità. Sostituzione dell’articolo 172 della
1. L’articolo 172 della
“Art. 172 Responsabilità
1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui al capo IV del
2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica dell’adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto autorizzato o depositato, e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa:
a) all’osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali;
b) all’osservanza inerente alla qualità dei materiali impiegati;
c) alla posa in opera degli elementi prefabbricati.”.
Art. 43. Asseverazioni del progettista. Sostituzione dell’articolo 173 della
1. L’articolo 173 della
“Art. 173 Asseverazioni del progettista
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo, il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione del progettista che asseveri:
a) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni;
b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.”.
Art. 44. Realizzazione dei lavori. Sostituzione dell’articolo 174 della
1. L’articolo 174 della
“Art. 174 Realizzazione dei lavori
1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri:
a) l'autorizzazione di cui all'articolo 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'articolo 170;
b) una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
c) il giornale dei lavori strutturali stessi.
2. Il giornale dei lavori strutturali descrive le fasi di esecuzione dell’opera, secondo la loro cronologia, con foto e descrizioni, con particolare riferimento alle opere non più ispezionabili.
3. Della conservazione e della regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l’impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, e in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori strutturali.
4. A struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all’articolo 65 del
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente ai certificati sui materiali di cui all'articolo 65 del
Art. 45. Regolamenti. Sostituzione dell’articolo 181 della
1. L’articolo 181 della
“Art. 181 Regolamenti
1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni, previsti dal presente capo.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 bis, comma 5, del
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;
b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 167 e al preavviso di deposito ai sensi dell’articolo 169;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;
d) le varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati o depositati, ai sensi dell’articolo 170 ter;
e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all’autorizzazione di cui all'articolo 167;
f) gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 170 bis;
g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 167;
h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell’articolo 170, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;
i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d’opera e non configurabili come varianti al progetto.”.
Art. 46. Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 182 della
1. Il comma 2 dell'articolo 182 della
“2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria, fermo restando quanto previsto al comma 3.” [5].
Art. 47. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 183 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 183 della
“1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 134, comma 1, lettera e bis), eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 183 della
Art. 48. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 184 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 184 della
Art. 49. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione e dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 188 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 188 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 188 della
Art. 50. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 191 della
1. Il comma 6 dell'articolo 191 della
“6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune.”.
Art. 51. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 196 della
1. Al comma 2 dell’articolo 196 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 196 della
“2 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso eseguiti, senza opere edilizie, in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di novanta giorni.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 196 della
4. Al comma 4 bis dell'articolo 196 della
5. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della
6. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 196 della
“b bis) nei casi di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al
7. Al comma 9 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 2 bis”.
Art. 52. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 197 della
1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 197 della
Art. 53. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 200 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 200 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 200 della
“6 bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 135, comma 2, lettera e bis) eseguiti, senza opere edilizie, in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi.”.
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 200 della
“6 ter. Se il responsabile dell’abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.”.
Art. 54. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 201 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 201 della
“2 bis. Nel caso dei mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 201 della
“2 ter. Se il responsabile dell’abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500,00 euro e 2.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.”.
Art. 55. Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'articolo 205 della
1. Al comma 1 dell'articolo 205 della
2. Il punto 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 205 della
Art. 56. Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'articolo 209 della
1. Il comma 1 dell'articolo 209 della
“1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere la sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La sanatoria può essere ottenuta:
a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;
c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 209 della
“2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:
a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del
b) istanza di rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a).”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 209 della
“2 bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 209 della
“3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.”.
5. Al comma 6 dell'articolo 209 della
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 209 della
“6 bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.”.
7. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 209 della
“6 ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6 bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.”.
8. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 209 della
“6 quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capo III della
9. Il comma 7 dell'articolo 209 della
“7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.”.
10. Il comma 8 dell'articolo 209 della
“8. L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo.”.
Art. 57. Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'articolo 220 della
1. Al comma 7 dell'articolo 220 della
Art. 58. Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'articolo 222 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 222 della
Art. 59. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato alla data di entrata in vigore della
1. Al comma 3 dell'articolo 231 della
Art. 60. Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Modifiche all' articolo 235 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 235 bis della
Art. 61. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 238 della
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 238 della
Art. 62. Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo. Inserimento dell' articolo 252 ter nella
1. Dopo l'articolo 252 bis della
“Art. 252 ter. Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo
1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:
a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;
b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;
c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II,.
2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate.”
Art. 63. Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l’adeguamento al piano regionale cave. Inserimento dell' articolo 252 quater nella
1. Dopo l'articolo 252 ter della
“Art. 252 quater Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l’adeguamento al piano regionale cave
1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate:
a) al recepimento dei progetti di paesaggio di cui all'articolo 89, comma 2;
b) all’adeguamento al piano regionale cave (PRC), ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 35/2015.”.
Art. 64. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 255 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 255 della
“6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 117.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse già stanziate a legislazione vigente nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.”.
2. Al comma 7 dell'articolo 255 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 65. Procedure semplificate per sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 1 della
“b bis) i manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza minima di 500 metri, valutata con metodo speditivo. È comunque da verificare a cura del proprietario il possibile rischio connesso alla rottura dell'invaso fino ad una distanza di 1 chilometro, da comunicare agli uffici del genio civile nella forma dell’autodichiarazione, fermo restando il rilascio del necessario titolo abilitativo previsto dalla
CAPO III
Modifiche alla
Art. 66. Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Qualora consentita dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d’uso residenziale può essere conseguita anche contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 4 bis. In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:
a) a permesso di costruire ai sensi dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), della
b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).”.
Art. 67. Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. Le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali.”.
Art. 68. Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis Ulteriori casi di recupero dei sottotetti
1. Qualora espressamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali, per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010 il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o l’abbassamento dei solai esistenti ferme restando le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 3, comma 1.”.
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 69. Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
“1 bis. Il comune, qualora ne ricorrano i presupposti, può procedere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 65/2014.”.
Art. 70. Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 14 della
1. La rubrica dell'articolo 14 della
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della
“1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale vigente.”.
3. Al comma 5 dell'articolo 14 della
Art. 71. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 58 della
1. Il comma 1 dell'articolo 58 della
“1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge e, comunque, non oltre il termine individuato dal PRC ai sensi dell’articolo 9, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti degli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti, se non in contrasto con le disposizioni del PRC.”.
Art. 72. Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all' articolo 58 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 58 bis della
CAPO V
Disposizioni transitorie. Abrogazioni. Entrata in vigore
Art. 73. Disposizioni transitorie in materia di sismica [6]
1. Alle istanze già presentate ai sensi degli articoli 167 e 169 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), alla data del 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del
2. Alle varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati alla data del 19 aprile 2019, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
Art. 74. Disposizioni transitorie per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 209, comma 6 quater, della
Art. 75. Abrogazioni
1. Gli articoli 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 180, 202 e 241 della
Art. 76. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente ai commi 4 e 5 dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 febbraio 2021, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 2, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo.