Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 13/11/2019 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 3 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 16 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 9. Altre modifiche al Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14. |
Art. 10. Norma finale. |
§ 1.4.233 - Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
(G.U.R. 13 dicembre 2019, n. 56 - S.O. n. 1)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'articolo 15 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 18 del
Considerato che occorre modificare il regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della
Visto il parere n. 48/2019 del 7 maggio 2019 reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la
Emana
il seguente regolamento
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 del
1. L'art. 2 del
"Articolo 2 - Denominazione
1. Il "Fondo" è un ente pubblico non economico, avente natura previdenziale e dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.
2. Al "Fondo" si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale e, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le disposizioni del
3. Il "Fondo" assume in forza del citato articolo 15 della
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 3 del
1. L'articolo 3 del
"Art. 3. Sede
1. Il "Fondo" ha sede legale in Palermo.
2. Il "Fondo" può istituire "Sportelli Fondo Pensioni Sicilia" in sinergia e d'intesa con l'amministrazione regionale, per assicurare una maggiore prossimità all'utenza.
3. L'istituzione è determinata dal Presidente su proposta del direttore del Fondo previo parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza. La relativa delibera è soggetta ad approvazione dell'amministrazione regionale.
4. L'istituzione degli Sportelli è subordinata all'assenza di maggiori costi per l'ente e per l'amministrazione regionale e garantisce l'elevazione della qualità del servizio con miglioramento del grado di soddisfazione dell'utenza ed elevazione dell'efficacia del servizio.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4 del
"3-bis. Presso il "Fondo" sono costituiti il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione", ai sensi dell'articolo 67 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
"2-bis. Le deliberazioni non espressamente soggette a controllo dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono immediatamente esecutive.
2-ter. Le convocazioni degli organi del "Fondo", complete di ordine del giorno, sono inviate per conoscenza all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al quale sono altresì trasmessi, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6, comma 1, del
"d) il collegio dei sindaci;".
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 2, del
"l) delibera, su proposta del direttore generale del "Fondo", le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione dei prestiti agevolati a favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dall'articolo 11, comma 60, della
m) trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
n) esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di ciclo della performance.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del
1. L'articolo 10 del
"Art. 10. Collegio dei sindaci
1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del
2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:
a) dal Presidente della Regione;
b) dall'Assessore per l'economia;
c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del
4. L'incarico ha la durata di 4 anni.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
"4-bis. Al Fondo pensioni può essere trasferito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della
Art. 9. Altre modifiche al
1. Dopo l'articolo 17 del
"Art. 17 bis. Organismo indipendente di valutazione
1. È istituito, in forma monocratica, ai sensi del
2. L'incarico è attribuito con provvedimento del Presidente del "Fondo".
3. Per la misurazione e valutazione della perfomance si applicano le disposizioni di cui al
Art. 10. Norma finale.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.