§ 5.5.90 - L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.
Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:11/02/2020
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte)
Art. 2.  (Abrogazione)
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 5.5.90 - L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione.

(B.U. 13 febbraio 2020, n. 7 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte)

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione e in ottemperanza all'articolo 45, comma 3, dello Statuto della Regione , la presente legge provvede alla ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.

2. La nuova convenzione dell'intesa, contenuta nell'allegato A alla presente legge, come definita dal Comitato interregionale per la navigazione interna con deliberazione 16 aprile 2019, n. 2, disciplina le funzioni esercitate d'intesa, individua gli obiettivi, gli organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione, gli oneri a carico delle parti e la ripartizione delle spese.

3. La nuova convenzione entra in vigore a seguito del recepimento dell'atto da parte di tutte le regioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del presente comma.

4. La riduzione della quota annua di adesione della Regione Piemonte, transitoriamente prevista all'articolo 5 della nuova convenzione, è applicata a tutti i bilanci approvati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Abrogazione)

1. Alla data della sottoscrizione della nuova convenzione di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 1 marzo 1995, n. 28 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40) e cessa di avere efficacia la relativa convenzione.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 44.000,00 per l'anno 2020, in euro 13.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 13.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Gli oneri quantificati in euro 44.000,00 sono da ritenersi comprensivi, oltre che della quota per l'annualità 2020, anche delle quote per le annualità 2017, 2018 e 2019.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO A

Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate.

 

Premesso che

- con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono state dettate

disposizioni afferenti il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di

navigazione interna e porti lacuali; è stato inoltre previsto che qualora siano interessati territori di

più regioni le competenze siano esercitate mediante intesa tra gli enti interessati;

- con legge 29 novembre 1990, n. 380 è stata prevista la realizzazione del “sistema idroviario

padano veneto”, riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, dichiarandolo di

preminente interesse nazionale;

- le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate mediante

l’Intesa interregionale per l’esercizio della navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate,

concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 tra

le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sono regolate dalle seguenti leggi

regionali:

- n. 11/1995, Regione Emilia Romagna;

- n. 6/2012, Regione Lombardia;

- n. 23/1997, Regione Veneto;

- n. 28/1995, Regione Piemonte;

- le regioni che hanno aderito all’Intesa hanno redatto un’apposita convenzione per l’esercizio delle

funzioni amministrative in argomento che è stata approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con

deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna n. 1094/1999, con deliberazione del

Consiglio regionale della Lombardia n. 1177/1999, con deliberazione della Giunta regionale della

Regione Veneto n. 2148/1998 e con deliberazione della Giunta regionale Regione Piemonte n. 99-

29588/2000;

rilevato che dalla data in cui l’infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l’opera non è

stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute,

nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia;

ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per

attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di

navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere,

nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell’Intesa;

vista la legge 27 gennaio 2000, n.16 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo europeo sulle grandi vie

navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996) rev.3 nella

quale vengono individuate le grandi idrovie di interesse nazionale, tra cui i tratti già compresi nel

sistema idroviario padano veneto:

visto il Regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre

2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

rilevato che in più occasioni l’Unione europea ha espresso l’esigenza di uno sviluppo della rete

globale di trasporto che interessa le vie d’acqua, ponendo la navigazione interna in relazione alla

protezione della natura e sottolineando l’importanza del settore in una prospettiva di sostenibilità a

lungo termine;

vista la deliberazione del Comitato dell’Intesa interregionale per l’esercizio della navigazione

interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019, con la quale si propone di

modificare la convenzione sino ad oggi vigente e contestualmente si approva il nuovo testo come

di seguito indicato.

Art. 1 – FUNZIONI ESERCITATE D’INTESA

Le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte si impegnano, direttamente o

attraverso i soggetti cui è affidata la gestione della navigazione, ad esercitare d’intesa le funzioni

regionali concernenti l’ordinaria amministrazione e gestione in materia di navigazione interna, sui

tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto individuati nella legge 16/2000 e indicati in

premessa.

Le Regioni esercitano direttamente le funzioni che comportano le seguenti attività:

a) iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne, sia quelle di natura

commerciale rivolte al trasporto di merci e di persone che quelle di natura ambientale, turistica,

culturale, ricreativa e sportiva;

b) iniziative rivolte a garantire la navigazione sul sistema idroviario e al superamento degli

sbarramenti artificiali esistenti;

c) svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di pubblicazioni

inerenti alla navigazione interna;

d) iniziative volte all’ottenimento di finanziamenti di natura statale ed europea per la realizzazione,

il potenziamento e il mantenimento della rete di navigazione riconducibile al sistema idroviario

padano veneto;

e) programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie sulle vie

navigabili della rete gestita in comune;

f) programmazione della manutenzione delle vie navigabili, garantendo la continuità e la

sicurezza della rete,

g) relazioni istituzionali con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;

h) organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il settore;

i) finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività;

j) adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e attività.

Ai soggetti cui le regioni hanno affidato la gestione della navigazione competono le funzioni

connesse alle seguenti attività:

a) manutenzione, ripristino e adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;

b) manutenzione dei mezzi e delle componenti strumentali (meccaniche, idrauliche, elettriche,

elettroniche, unità navigabili) necessarie per garantire il corretto funzionamento delle vie

navigabili, compresa l’eventuale sostituzione dei mezzi obsoleti o non a norma;

c) servizio di gestione del traffico fluviale relativo alla navigazione e gestione ed uso della rete di

comunicazione e informazione collegata;

d) servizio di segnalamento e di eventuale pilotaggio lungo le vie di navigazione;

e) servizio di manovra delle conche di navigazione;

f) servizio di piena relativo alle infrastrutture della navigazione interna;

g) polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;

h) gestione tecnico-amministrativa dell’intera rete idrografica indicata nella legge 16/2000;

i) adempimenti connessi alla gestione afferenti le opere, gli impianti, i mezzi, le attrezzature, i

materiali, il personale e ogni altro bene strumentale attinente l’attività;

j) conservazione delle finalità demaniali dei beni costituenti il demanio della navigazione interna e

sua gestione, favorendo l’utilizzo e la valorizzazione degli stessi per una pubblica utilità di

interesse locale, regionale e sovraregionale.

Art. 2 – OBIETTIVI

Le Regioni, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, si impegnano a perseguire gli

obiettivi di seguito indicati:

- coordinamento e pianificazione della rete di navigazione sottesa all’asta fluviale del fiume Po,

comprese le iniziative di altro settore che concorrono nell’utilizzo del sistema terra-acqua

collegato;

- ottenimento di risorse economiche pubbliche o private necessarie per migliorare e/o

incrementare la rete, l’offerta dei servizi connessi alla navigazione e l’ambiente posto in

relazione;

- armonizzazione di tutta la rete di navigazione sottesa all’asta del fiume Po, anche se non

espressamente indicata dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16;

- armonizzazione della rete di navigazione con le altre reti di trasporto, compresa quella delle

piste ciclopedonali e quella collegata ai parchi fluviali;

- realizzazione di nuove opere infrastrutturali rivolte alla navigazione;

- miglioramento della sicurezza delle vie di navigazione, dei porti e di tutte le attività riconducibili

alla navigazione interna.

Art. 3 – PROGRAMMAZIONE

Le Regioni di comune accordo, ognuna per quanto riguarda il territorio di propria competenza, si

impegnano a definire:

- lo stato di attuazione del sistema idroviario padano veneto, dei tratti individuati nella legge

n.16/2000, aggiornando periodicamente il sistema informativo TENtec della Commissione

europea per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità e dei trasporti, le grandi vie

navigabili di importanza internazionale;

- l’aggiornamento periodico del Project List del Corridoio Mediterraneo della rete TEN T

finalizzato anche all’ottenimento di finanziamenti europei e statali;

- un Programma triennale di manutenzione del sistema idroviario aggiornato con cadenza

annuale.

Il documento di programmazione di cui sopra è aggiornato annualmente in occasione

dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario ovvero quando ritenuto necessario per il

raggiungimento di un obiettivo specifico.

Art. 4 - ORGANISMI DI GESTIONE, DI RAPPRESENTANZA E DI CONSULTAZIONE

Allo svolgimento delle funzioni amministrative individuate agli articoli 1 e 3, nonché all’attuazione

degli obiettivi di cui all’articolo 2 sovrintende un “Comitato Interregionale per la navigazione interna”

composto dai quattro assessori con delega a infrastrutture e trasporti delle Regioni partecipanti

all’Intesa o da loro delegati.

A presiedere il Comitato, ogni tre anni e con un criterio di rotazione, viene scelto uno dei

partecipanti, avente il ruolo di “Presidente” e di rappresentante dell’Intesa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è coadiuvato da una “Commissione consultiva

tecnico-amministrativa” composta da otto membri effettivi, 2 per ciascuna delle regioni e da queste

nominati. Ad integrazione, alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante per ogni

agenzia, azienda o struttura operativa pubblica competente sul territorio in materia di navigazione

interna senza diritto di voto.

La Commissione nomina, altresì, fra i dipendenti regionali, un “Segretario”, la cui principale

funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell’Intesa e di coordinare gli organismi

di funzionamento previsti. Il Segretario dura in carica contestualmente al Presidente pro-tempore

dell’Intesa, in base ai medesimi meccanismi di rotazione.

Il Comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla Commissione

consultiva tecnico-amministrativa.

Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle sue

riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i membri o di loro delegati; per la validità delle sue

decisioni è richiesta l’unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri e dal

Segretario della Commissione consultiva tecnico-amministrativa quale soggetto verbalizzante.

Costituisce eccezione alla richiesta dell’unanimità di voto il caso indicato al successivo articolo 5

riguardante l’approvazione dei bilanci consuntivi dell’Intesa dove per un periodo transitorio la

Regione Piemonte partecipa alla spesa solo con una quota simbolica; in tal caso l’espressione di

voto dell’Ente interessato è meramente consultiva e non vincolante.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELLE PARTI E RIPARTIZIONE SPESE

In condizioni ordinarie di esercizio dell’Intesa, a seguito della completa trasformazione del tracciato

afferente il sistema idroviario padano-veneto riguardante il fiume Po e idrovie collegate, indicato

dalla legge n.16/2000, gli oneri sostenuti dalle singole Regioni relativi alle funzioni e attività di cui al

precedente articolo 1 vengono ripartiti tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e

Piemonte secondo le seguenti aliquote:

- 33% la Regione Emilia-Romagna;

- 33% la Regione Lombardia;

- 33% la Regione Veneto;

- 1% la Regione Piemonte.

È ammissibile ogni spesa riconducibile a finalità di gestione del sistema idroviario, sia

esplicitamente prevista nei singoli bilanci regionali, sia non esplicitamente prevista ma

documentabile nelle rendicontazioni dei soggetti di cui si avvalgono le Regioni per la gestione del

sistema idroviario, purché derivante da introiti legati alla gestione del demanio della navigazione

interna incamerati direttamente dai soggetti anziché dalle Regioni.

Transitoriamente, nel periodo breve e medio, e comunque sino a quando il tracciato della via di

navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti per le

infrastrutture di trasporto indicati dal regolamento UE n.1315/2013, la Regione Piemonte partecipa

alla spesa con una quota simbolica dello 0,1% e pertanto la parte rimanente di quota ordinaria

sopra indicata dell’1% viene proporzionalmente ripartita fra le altre Regioni già toccate da una

navigazione CEMT di almeno classe IV, portando l’aliquota al 33,3%. Tale disposizione si applica ai bilanci approvati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale dell’Intesa e il relativo riparto delle spese

deve essere approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna entro il 30 settembre

dell’anno precedente a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di inserire le previsioni nel proprio bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo del rendiconto di gestione dell’Intesa e il relativo riparto delle spese deve

essere approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna entro il 30 aprile dell’anno

successivo a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di provvedere all’adozione dei

conseguenti atti amministrativi.

Ai fini di definire le previsioni di bilancio il Comitato interregionale per la navigazione interna può

avvalersi di sistemi semplificati di quantificazione della spesa preventivamente approvati, basati

sulla standardizzazione dei costi e sulla definizione dello standard di servizio che si vuole erogare.

Ai fini della definizione delle somme poste a conguaglio, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione, le differenze rispetto al bilancio di previsione non possono essere superiori al 20%

dell’importo approvato con il relativo bilancio di previsione, fatto salvo eventuali costi indifferibili

sopraggiunti nel corso dell’esercizio. Tali situazioni devono essere preventivamente comunicate e

approvate dal Comitato.

Ai fini dell’approvazione del bilancio consuntivo si fa riferimento, nella relazione illustrativa di

accompagnamento, anche alle spese sostenute in attuazione del programma delle manutenzioni di

cui all’articolo 3 della presente Convenzione, al fine del riscontro da parte delle Regioni del livello di attuazione di quanto programmato e della definizione del programma relativo alle annualità

successive.

In caso di esigenze di funzionalità del sistema segnalate nel corso dell’anno e ritenute accoglibili

dalle Regioni, è contemplata la possibilità che quota parte del conguaglio dovuto sia dedicato alle

risoluzioni di tale problematiche da attuarsi tramite atto di convenzionamento specifico tra le

Regioni interessate, qualora necessario.

Le Regioni si impegnano a liquidare le spettanze entro sei mesi dalla data di approvazione dei

bilanci compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 6 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le parti concordano che i contenuti del presente accordo possano essere modificati su proposta di

uno degli assessori facenti parte del Comitato interregionale per la navigazione interna recepite

dalle amministrazioni regionali interessate.