§ 5.5.21 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 28.
Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:01/03/1995
Numero:28


Sommario
Art. 1. 


§ 5.5.21 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 28. [1]

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.

(B.U. 8 marzo 1995, n. 10).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata, ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna, 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da apposita convenzione.

     2. La convenzione di cui al comma 1 può ridefinire, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

     3. Alla data della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 e cessa di avere efficacia la convenzione ad essa allegata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.