§ 5.5.3 - Legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.
Adesione all'intesa per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:03/09/1981
Numero:40


Sommario
Art. 1.      All'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate stipulata ai sensi degli articoli 8 e 98 del D.P.R. [...]
Art. 2.      A decorrere dal primo gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella citata convenzione, entrano a far parte della rete idroviaria nell'intesa di cui all'articolo [...]
Art. 3.      Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte:
Art. 4.      Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione, sono aggiunti compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni nonché a pubblicazioni [...]
Art. 5.      Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto salvo le modalità di riparto degli oneri, di cui all'articolo 5, che a [...]
Art. 6.      Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai Presidenti della Giunta Regionale delle altre Regioni dell'intesa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore [...]
Art. 7.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1981 istituendo nello stato di previsione della spesa il capitolo 5755 con la denominazione [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 5.5.3 - Legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.

Adesione all'intesa per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate.

(B.U. 9 settembre 1981, n. 36)

 

(Abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 1995, n. 28 a partire dalla data

di cui al comma 3° dello stesso art. 1 L.R. 28/95).

 

Art. 1.

     All'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate stipulata ai sensi degli articoli 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle leggi regionali:

     - dell'Emilia Romagna, n. 15, in data 17 marzo 1980;

     - della Lombardia, n. 82, in data 7 giugno 1980;

     - del Veneto, n. 50, in data 10 agosto 1979; ed alla conseguente convenzione (all'allegato A), il 18 dicembre 1979, in Milano, aderisce anche la Regione Piemonte.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal primo gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella citata convenzione, entrano a far parte della rete idroviaria nell'intesa di cui all'articolo precedente anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km 65, in territorio lombardo e piemontese, e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 73,500 in territorio veneto.

 

     Art. 3.

     Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte:

     a) del Comitato Interregionale di cui all'articolo 6 della Convenzione, l'Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte;

     b) della Commissione consultiva tecnico amministrativa di cui all'articolo 7 della convenzione, due membri designati dalla Regione Piemonte secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

 

     Art. 4.

     Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione, sono aggiunti compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni nonché a pubblicazioni inerenti la navigazione interna padano-veneta, e le spese generali di funzionamento dell'intesa.

 

     Art. 5.

     Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto salvo le modalità di riparto degli oneri, di cui all'articolo 5, che a decorrere dal primo gennaio 1981 sono suddivisi tra le quattro Regioni, restando immutate le tre aliquote.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai Presidenti della Giunta Regionale delle altre Regioni dell'intesa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle quattro leggi regionali, l'atto aggiuntivo della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate secondo lo schema allegato (allegato B).

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1981 istituendo nello stato di previsione della spesa il capitolo 5755 con la denominazione «Oneri connessi all'adesione dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate», con lo stanziamento di lire 20 milioni in termini di competenza e di cassa; per la dotazione del capitolo 5755 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5790 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Gli oneri gravanti sugli esercizi finanziari successivi saranno determinati con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

     Allegati (omissis).