§ 67.4.280 – L. 27 gennaio 2000, n. 16.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/01/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 8 [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 67.4.280 – L. 27 gennaio 2000, n. 16.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.

(G.U. 14 febbraio 2000, n. 36, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo europeo sulle grandi vie navigabili d'importanza internazionale

(Omissis)