Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 10/12/2019 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa |
Art. 2. Contributo straordinario per la ristrutturazione dell’immobile ex seminario vescovile di Reggio Emilia |
Art. 3. Contributi per interventi ricompresi nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP) |
Art. 4. Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale” |
Art. 5. Contributo straordinario per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi |
Art. 6. Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria |
Art. 7. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 8. Azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare |
Art. 9. Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici |
Art. 10. Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014 |
Art. 11. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza |
Art. 12. Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti |
Art. 13. Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016 |
Art. 14. Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie |
Art. 15. Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative |
Art. 16. Scuola superiore sport invernali turismo “ski college” |
Art. 17. Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo |
Art. 18. Copertura finanziaria |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 6.2.163 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)
(B.U. 10 dicembre 2019, n. 409)
Art. 1. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2. Contributo straordinario per la ristrutturazione dell’immobile ex seminario vescovile di Reggio Emilia
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 15 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo straordinario in conto capitale per un importo pari a euro 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2020 al Comitato Reggio Città Universitaria per la ristrutturazione dell’immobile, ex seminario vescovile, ubicato a Reggio Emilia da destinare a sede universitaria e studentato.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposta, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio - Programma 4 Istruzione Universitaria, l’autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
Art. 3. Contributi per interventi ricompresi nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile e al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di concludere la programmazione degli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP), stabiliti dalle Conferenze provinciali per il coordinamento delle politiche territoriali e non ancora finanziati, a fronte anche di interventi ultimati ai sensi della
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 120.000,00 per l'esercizio 2020 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Art. 4. Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale”
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, nell’ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale” con sede in Modena, della quale è socio fondatore ai sensi della
Art. 5. Contributo straordinario per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, nonché, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli attrattori culturali. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative per il bicentenario della nascita, nel 1820, di Pellegrino Artusi, concedendo al Comune di Forlimpopoli un contributo straordinario di euro 150.000,00.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2020, la spesa di euro 150.000,00 nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Art. 6. Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 euro 8.786.553,77;
- esercizio 2021 euro 8.700.000,00;
- esercizio 2022 euro 8.700.000,00.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 7. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2022 euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 8. Azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare
1. Per la realizzazione di azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare è disposta, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale l’autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Art. 9. Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2020, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 10. Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della
1. La Regione Emilia-Romagna con il presente articolo, le cui disposizioni sono state notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) unitamente al primo bando attuativo ed autorizzate con decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
b) incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell’altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;
f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3 del
g) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
h) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
i) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto;
l) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
m) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando.
n) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
3. Per i fini indicati al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;
b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
4. Non sono concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.
5. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi triennalmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta regionale e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT), contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi. In caso di eventuale nuovo triennio di contribuzione, il relativo bando attuativo, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, conterrà l’aggiornamento dei valori contenuti al comma 11, lettere a) e b).
7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 19, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
9. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.
10. Sono ammissibili a contributo:
a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da trenta treni all’anno, oppure trasportare almeno ventimila tonnellate all’anno e deve essere mantenuto attivo, almeno ai volumi minimi, nei due anni successivi al termine dei contributi;
b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all’anno;
c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.
11. Nel primo triennio di applicazione della presente legge i contributi sono calcolati:
a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. L'entità del contributo è stabilita in 0,007 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;
b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. L’entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.
12. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal
13. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.
14. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.
15. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria è pari a 150.000,00 euro.
16. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.
17. I contributi concessi in base al comma 10, lettera a), sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, purché gli importi cumulati non superino il 50 per cento dei costi ammissibili e il 30 per cento del costo totale del trasporto.
18. I contributi concessi in base al comma 10, lettera b), sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell’importo del massimale generale previsto dal
19. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.
20. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
21. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
22. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 21. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.
23. È abrogata la
Art. 11. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 euro 2.001.233,50;
- esercizio 2021 euro 2.001.003,50;
- esercizio 2022 euro 2.001.003,50.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 12. Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti
1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato per il bilancio 2020-2022, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Art. 13. Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado - Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della
- esercizio 2020 euro 700.000,00;
- esercizio 2021 euro 700.000,00.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 14. Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 4 della
- esercizio 2020 euro 200.000,00;
- esercizio 2021 euro 200.000,00.
Art. 15. Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 18 della
Art. 16. Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 22 della
Art. 17. Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 16 della
- esercizio 2020 euro 200.000,00;
- esercizio 2021 euro 100.000,00;
- esercizio 2022 euro 100.000,00.
Art. 18. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2020-2022 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
ALLEGATO 1
(Omissis)