Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 21/08/2001 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione e finalità. |
Art. 2. Partecipazione della Regione. |
Art. 3. Nomina dei rappresentanti della Regione. |
Art. 4. Contributi. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Norme transitorie. |
Art. 7. Abrogazioni. |
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.2.59 - Legge Regionale 21 agosto 2001, n. 30.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale".
(B.U. n. 121 del 24 agosto 2001).
Art. 1. Istituzione e finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale".
2. La Fondazione persegue finalità di produzione, esercizio e promozione delle attività teatrali, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca e la promozione e la gestione di attività di formazione.
Art. 2. Partecipazione della Regione.
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3. Nomina dei rappresentanti della Regione.
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.
Art. 4. Contributi.
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
4. La Giunta regionale, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
5. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede dell'approvazione annuale della legge di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della
Art. 6. Norme transitorie.
1. I beni mobili ed immobili già appartenenti al patrimonio dell'Associazione "ERT - Emilia-Romagna Teatro" sono trasferiti al fondo di dotazione della Fondazione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, limitatamente all'anno 2001, continua ad applicarsi l'art. 5 della
Art. 7. Abrogazioni.
1. Nella
a) nel titolo, le parole "all'Associazione ERT - Emilia-Romagna Teatro";
b) il secondo alinea del comma 1 dell'art. 1.
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.