Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento |
Data: | 06/11/2019 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Polo archivistico di San Giorgio di Piano |
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 |
Art. 4. Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie |
Art. 5. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 7. Attività di recupero di materiali di dragaggio |
Art. 8. Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette |
Art. 9. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 11. Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica |
Art. 12. Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2017 |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014 |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 6.3.12 - L.R. 6 novembre 2019, n. 23.
Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019
(B.U. 6 novembre 2019, n. 357)
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019 in settori dell’ordinamento regionale, in particolare nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti, per il completamento del percorso di riordino territoriale e in materia elettorale.
Capo II
Gestione del patrimonio regionale
Art. 2. Polo archivistico di San Giorgio di Piano
1. Al fine di costituire un polo archivistico comune alla Regione Emilia-Romagna e all’Università di Bologna, che razionalizzi e valorizzi l’archivio storico e di deposito comune ai due enti e favorisca la transizione al digitale, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dell’Università di Bologna, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'archivio di San Giorgio di Piano, da individuarsi sulla base di appositi accordi che disciplineranno modalità e termini del concorso dell’Università di Bologna alla ristrutturazione degli immobili e all’allestimento del polo archivistico.
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della
Capo III
Tutela degli azionisti danneggiati da crisi bancarie
Art. 4. Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui all’art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), la Regione concede contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per l’esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 5. Modifiche all’articolo 3 della
1. Nella rubrica dell’articolo 3 della
2. Nel comma 1 dell’articolo 3 della
3. Nel comma 2 dell’articolo 3 della
Capo IV
Trasporti e viabilità
Art. 6. Modifiche all’articolo 167 bis della
1. Il comma 4 bis dell’articolo 167 della
“4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla
Art. 7. Attività di recupero di materiali di dragaggio
1. Il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fideiussione determinata con l’autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali.
Capo V
Completamento del percorso di riordino territoriale
Sezione I
Disposizioni in materia di aree naturali protette
Art. 8. Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette
1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.
Sezione II
Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica
Art. 9. Modifiche all’articolo 40 della
1. Al termine del comma 3 dell’articolo 40 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 26 della
1. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 26 della
“6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l’articolo 73, comma 4, della
2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all’articolo 26, comma 6 sexies, della
Art. 11. Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’articolo 40 della
2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.
Sezione III
Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio
Art. 12. Modifiche all’articolo 55 della
1. Al termine del comma 3 dell’articolo 55 della
Capo VI
Disposizioni in materia elettorale
Art. 13. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 14. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2020. Fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti.