Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 04/11/2009 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Oggetto degli interventi |
Art. 4. Destinatari dei contributi |
Art. 5. Durata e modalità della contribuzione |
Art. 6. Misura dei contributi |
Art. 7. Obblighi dei beneficiari |
Art. 8. Divieto di cumulo contributivo |
Art. 9. Copertura finanziaria |
Art. 10. Clausola valutativa |
Art. 11. Norma transitoria |
Art. 12. Disposizione finale |
§ 4.5.40 - L.R. 4 novembre 2009, n. 15. [1]
Interventi per il trasporto ferroviario delle merci
(B.U. 4 novembre 2009, n. 182)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale;
b) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali, ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per traffico tradizionale diffuso si intende il trasporto a collettame e a carro diffuso, effettuato assemblando e organizzando la spedizione di carri tradizionali di diversi utenti del servizio ferroviario;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari a pianale ribassato per tutta la loro lunghezza;
e) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto tradizionale o intermodale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
f) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all'annualità precedente si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto all'esercizio precedente;
g) per costi esterni del traffico merci su strada, si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
Art. 3. Oggetto degli interventi
1. Per i fini indicati all'articolo 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto ferroviario:
a) servizi di trasporto intermodale a treno completo;
b) servizi di trasporto tradizionale a treno completo.
2. Non possono essere concessi contributi relativi al traffico tradizionale diffuso e all'autostrada viaggiante.
3. I contributi sono finalizzati a compensare la differenza dei costi esterni aggiuntivi del trasporto su strada rispetto al trasporto su rotaia, con particolare riferimento al trasporto ferroviario di corto raggio.
4. Il contributo regionale intende incidere su tutti i costi del servizio di trasporto, compresi tutti gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.
Art. 4. Destinatari dei contributi
1. Sono destinatarie dei contributi tutte le imprese logistiche e le imprese ferroviarie, anche in forma consorziata o cooperativa, regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'UE, che organizzano il trasporto ferroviario.
Art. 5. Durata e modalità della contribuzione
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. La domanda di contributo deve essere corredata da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3:
a) le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa;
b) i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi;
c) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.
3. La Giunta regionale fissa entro il mese di febbraio di ogni anno i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi, con atto da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.
Art. 6. Misura dei contributi
1. I contributi sono concessi, a fondo perduto, per ogni servizio ferroviario aggiuntivo rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda, con origine e destinazione, ovvero con origine o destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Per il primo anno di contribuzione sono concessi contributi in relazione ai servizi ferroviari aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nel semestre precedente all'entrata in vigore della legge.
2. Il servizio aggiuntivo deve essere costituito almeno da due treni alla settimana.
3. Possono essere presentate domande di contributo per più servizi da organizzarsi anche sul medesimo tragitto.
4. Il contributo è calcolato su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore.
5. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo. L'impresa che beneficia del contributo per servizi della durata di un anno, non può chiedere il contributo per il finanziamento dei medesimi servizi anche l'anno successivo.
6. L'entità del contributo è stabilita in misura decrescente per ogni anno, salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all'anno precedente, secondo le seguenti modalità:
a) per il primo anno è pari a 1 centesimo di euro per tonnellata al chilometro;
b) per il secondo anno è pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata al chilometro;
c) per il terzo anno è pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata al chilometro.
7. Il contributo è ridotto di una percentuale pari al 30 per cento, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa ferroviaria.
8. L'importo massimo del contributo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria può essere fino a:
a) 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno;
b) 500.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni;
c) 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni.
9. I contributi non possono in ogni caso superare il 30 per cento del costo totale del trasporto ferroviario, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.
10. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità.
Art. 7. Obblighi dei beneficiari
1. L'impresa beneficiaria deve scontare il contributo dallo schema tariffario applicato agli utenti finali.
2. L' impresa che beneficia dei contributi, deve garantire la continuità dei servizi aggiuntivi oggetto di contributo almeno per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione.
3. L' impresa che beneficia dei contributi, si impegna, per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione, a non aumentare, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo di listino di una quota superiore al tasso di inflazione calcolato su base Istat.
Art. 8. Divieto di cumulo contributivo
1. I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dalla presente legge, come definiti all'articolo 6, comma 4, non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio non sono stati richiesti, né ottenuti, né si richiederanno, per i due anni successivi, altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della
Art. 10. Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.
Art. 11. Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione per consentire una sollecita attuazione della presente legge la Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della stessa dà corso agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3.
Art. 12. Disposizione finale
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione favorevole della Commissione Europea.
[1] Abrogata dall'art. 10 della