§ 45.1.918 - Del.CIPE 25 ottobre 2018, n. 51.
Accordo di partenariato 2014-2020. Cofinanziamento nazionale dei programmi europei e programmazione degli interventi complementari (a valere sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:25/10/2018
Numero:51

§ 45.1.918 - Del.CIPE 25 ottobre 2018, n. 51.

Accordo di partenariato 2014-2020. Cofinanziamento nazionale dei programmi europei e programmazione degli interventi complementari (a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, art. 5). Presa d'atto delle procedure di riprogrammazione e modifica del punto 1.1 della delibera n. 10 del 2015.

(G.U. 2 novembre 2018, n. 255)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183 del 1987;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 141 del 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, che, tra l'altro, conferisce al Ministro per il sud, Senatrice Barbara Lezzi, la delega a promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori in una logica di coesione, avuto riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e alle strategie di attuazione e revisione della programmazione comunitaria 2014-2020, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Ministro si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione;

     Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311 del 2013, del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

     Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

     Visti, in particolare, l'art. 95 del Regolamento (UE) 1303/2013 che stabilisce il principio di addizionalità, secondo cui il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro e l'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce i tassi di cofinanziamento massimi a carico del bilancio UE per i programmi operativi (PO), in relazione alle diverse categorie di regioni;

     Visto il Regolamento (CE) n. 223 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

     Vista la propria delibera n. 8 del 2015 con la quale questo Comitato ha preso atto dell'Accordo di Partenariato Italia concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 e adottato dalla Commissione europea con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014;

     Vista la successiva delibera n. 10 del 2015, con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, in relazione alla tipologia di Fondo europeo e alla categoria di regione, con distinzione tra le regioni meno sviluppate, quelle in transizione e le più sviluppate;

     Considerato, in particolare, che tali criteri pongono un limite al cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi operativi delle regioni meno sviluppate non inferiore al 25% della spesa pubblica totale, limite più restrittivo rispetto a quello indicato dal suddetto art. 120 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che lo pone al 20%, mentre gli stessi criteri definiscono i limiti al cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi operativi delle regioni in transizione e di quelle più sviluppate in linea con il medesimo articolo del Regolamento n. 1303/2013;

     Considerato che la stessa delibera prevede, al punto 2, che le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, di programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al massimo previsto dalla sopracitata delibera n. 10 del 2015, concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori;

     Vista la nota n. 826 P del 9 ottobre 2018 come aggiornata dalla successiva nota n. 905 P del 16 ottobre 2018, con la quale il Ministro per il sud ha trasmesso a questo Comitato la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con la quale si segnala l'esigenza di alcune Amministrazioni nazionali e regionali di avvalersi della possibilità di procedere alla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del proprio Programma operativo, rispetto al tasso stabilito in sede di adozione del Programma, anche al di sotto dei limiti indicati al punto 1.1 della citata delibera CIPE n. 10/2015 e comunque entro i limiti previsti dal Regolamento n. 1303/2013, e conseguentemente di aderire alla programmazione complementare (ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015);

     Considerata l'urgenza di attivare le necessarie procedure di riprogrammazione, come indicato nella nota della Commissione europea - DG Regio (nota Ares(2018)5053529 del 2 ottobre 2018), in cui si indica la necessità che le decisioni modificative della Commissione europea siano adottate entro l'anno in corso;

     Visto che con la predetta nota n. 826 P si propone a questo Comitato:

     di prendere atto dell'esigenza prospettata da alcune amministrazioni nazionali e regionali di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale dei propri programmi operativi fino a un minimo del 20 per cento nelle regioni meno sviluppate e fino al 40 per cento nelle regioni in transizione, ai sensi dell'art. 120 del richiamato regolamento (UE) n. 1303 del 2013 e dell'avvio, in ragione di tale esigenza, di procedure di modifica dei Programmi operativi;

     di modificare conseguentemente il punto 1.1 della citata delibera n. 10 del 2015, paragrafo «Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia)», al primo periodo del primo capoverso e al primo periodo del secondo capoverso sopprimendo le parole «... comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale.»;

     Considerato in particolare che le risorse rese disponibili in esito all'adozione di un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore a quello previsto dalla citata delibera n. 10 del 2015 sono destinate in favore della programmazione complementare ed impiegate negli stessi territori e per le finalità proprie della politica di coesione dell'Unione europea;

     Considerato che in data 18 ottobre 2018 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole;

     Tenuto conto che la dotazione finanziaria complessiva del cofinanziamento nazionale dei Programmi europei 2014-2020 a valere sul Fondo di rotazione, stabilita in 24.000 milioni di euro dalla delibera n. 10 del 2015, non risulta modificata in esito all'accoglimento della proposta;

     Tenuto conto altresì che la riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale, indicata nella sopracitata proposta ne rispetta i limiti minimi previsti dal sopracitato Regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

     Tenuto infine conto che i programmi operativi complementari adottati ovvero rimodulati con utilizzo delle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei rispettivi tassi sono adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, secondo la procedura di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015;

     Ritenuto opportuno stabilire che, al termine delle riprogrammazioni prospettate nella proposta, il DPCoe riferisca a questo Comitato in ordine all'aggiornamento finale delle dotazioni finanziarie dei Programmi operativi europei e di quelli ad essi complementari e dia conto delle modifiche del quadro finanziario allegato alla più volte citata delibera n. 10 del 2015;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la odierna nota 5390, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

     Su proposta dell'Autorità politica delegata per la coesione;

 

     Prende atto:

 

     dell'esigenza di alcune amministrazioni nazionali e regionali, rappresentata nella nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) indicata in premessa, di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale dei propri programmi fino ad un minimo del 20 per cento nelle regioni meno sviluppate e fino al 40 per cento nelle regioni in transizione ai sensi dell'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

     che alcune amministrazioni, nel rispetto delle procedure di riprogrammazione indicate dai servizi della Commissione europea, stanno avviando le procedure di modifica dei programmi operativi propedeutiche alla applicazione di una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale fino ad un minimo pari al 20 per cento nelle regioni meno sviluppate e sino al 40 per cento nelle regioni in transizione;

     che resta fermo al 50 per cento invece il tasso di cofinanziamento nazionale nelle regioni più sviluppate;

 

     Delibera:

 

     1. In accoglimento della proposta illustrata in premessa, concernente la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013, al punto 1.1 della delibera di questo Comitato n. 10 del 2015, paragrafo «Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia)», primo periodo del primo capoverso e primo periodo del secondo capoverso le parole: «ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale» vengono sostituite dalle seguenti parole: «ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari.».

     2. Le rimodulazioni e le adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei rispettivi tassi sono eseguite ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015.

     3. Al termine delle riprogrammazioni prospettate nella proposta, il DPCoe riferirà a questo Comitato in ordine all'aggiornamento finale delle dotazioni finanziarie dei Programmi operativi europei e di quelli ad essi complementari, dando conto delle modifiche del quadro finanziario allegato alla più volte citata delibera n. 10 del 2015.

 

     Registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 2018  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1352