§ 4.1.80 - L.R. 8 febbraio 2017, n. 1.
Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/02/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 39 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 47 bis della l.r. 36/1997)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
Art. 4.  (Norma transitoria)


§ 4.1.80 - L.R. 8 febbraio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)
(B.U. 15 febbraio 2017, n. 2)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 39 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 39 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ entro il 30 aprile 2017 ” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 dicembre 2017 ”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 47 bis della l.r. 36/1997)

1. Al comma 2 dell’articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ entro il 30 aprile 2017 ” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 dicembre 2020 ”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ ventiquattro mesi ” sono sostituite dalle seguenti: “ sessantotto mesi ”.

 

     Art. 4. (Norma transitoria) [1]

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, per i comuni ai quali è stata erogata la prima rata del contributo per la formazione dello strumento urbanistico generale e che non hanno provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i termini ivi indicati, tale contributo non è da intendersi decaduto a condizione che il procedimento di adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di cui all’articolo 38 o del PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni risulti avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste.

2. E’ richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il 30 aprile 2018.

2 bis. E’ richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC di cui all’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il 31 dicembre 2018.

3. E’ richiesta la restituzione del restante 70 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis o il PUC di cui all’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il 30 aprile 2019.


[1] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15.