Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 07/08/2018 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ambito di applicazione) |
Art. 3. (Affittacamere, bed and breakfast e locanda) |
Art. 4. (Case e appartamenti) |
Art. 5. (Case per ferie e case religiose) |
Art. 6. (Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi) |
Art. 7. (Servizi di alloggio in aree naturalistiche) |
Art. 8. (Residenze d’epoca) |
Art. 9. (Denominazioni aggiuntive) |
Art. 10. (Adempimenti amministrativi) |
Art. 11. (Subingresso e vicende modificative) |
Art. 12. (Chiusura e sospensione delle attività) |
Art. 13. (Requisiti per la classificazione) |
Art. 14. (Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi) |
Art. 15. (Banca dati regionale) |
Art. 16. (Sanzioni) |
Art. 17. (Vigilanza e controllo) |
Art. 18. (Disciplina tributaria) |
Art. 19. (Appartamenti ammobiliati per uso turistico) |
Art. 20. (Abrogazioni) |
Art. 21. (Copertura finanziaria) |
Art. 22. (Disposizioni transitorie) |
Art. 23. (Entrata in vigore) |
§ 4.8.59 - L.R. 7 agosto 2018, n. 34.
Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.
(B.U. 7 agosto 2018, n. 85)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche
mediante la disciplina di un’offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in
armonia con la legislazione nazionale e comunitaria.
2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli
annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi
strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio
esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive,
gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, da
soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per
l’ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di
seguito elencate:
a) affittacamere, bed and breakfast, locande;
b) case e appartamenti;
c) case per ferie e case religiose;
d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;
e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;
f) residenze d’epoca e dimore storiche.
Capo II
Tipologia delle strutture ricettive
Art. 3. (Affittacamere, bed and breakfast e locanda)
1. Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono
ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione,
senza uso di cucina o angolo cottura.
2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il
servizio di prima colazione in area comune.
3. Assume la denominazione di locanda l’attività di affittacamere esercitata, presso lo
stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un
esercizio di ristorazione.
4. In deroga all’articolo 2, comma 1, l’attività di bed and breakfast, se esercitata in forma
non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal
caso l’attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma
saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando
parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.
Art. 4. (Case e appartamenti)
1. Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse
finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi
complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più
locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico
complesso o in più complessi immobiliari all’interno dello stesso territorio comunale, in
conformità alla
extralberghieri)).
2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero
guest house.
Art. 5. (Case per ferie e case religiose)
1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di
somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in
base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:
a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei
dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;
b) case religiose, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose.
Esse possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in
prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi.
2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi
previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.
Art. 6. (Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi)
1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di
somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate,
assumono le seguenti denominazioni:
a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività
ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;
b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla
educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività
didattica e convegnistica specializzata.
2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti previsti dai regolamenti
igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d’uso turistico- ricettiva o altra
categoria che consenta la residenzialità.
Art. 7. (Servizi di alloggio in aree naturalistiche)
1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura o gli appartamenti
con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e
paesaggistico, possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:
a) residenze di campagna o country house, le strutture situate in aperta campagna o in
piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville
padronali o casali rurali e dotate eventualmente di servizi di ristorazione o di
attrezzature sportive e ricreative;
b) rifugi escursionistici, le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee a offrire
servizi di alloggio e ristoro con aree comuni ed eventualmente dotate di attrezzature
sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di
baita se è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il
legno;
c) residenze di montagna, le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di
alloggio e dotate eventualmente di servizi di ristorazione, nonché di attrezzature
sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di
chalet se è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il
legno.
Art. 8. (Residenze d’epoca)
1. Sono denominate residenze d’epoca o dimore storiche le strutture ricettive che
forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività
complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di
particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della
particolare livello artistico.
Art. 9. (Denominazioni aggiuntive)
1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le seguenti
denominazioni aggiuntive:
a) lusso, charme o luxury, quando siano attribuiti i tre sorrisi di cui all’articolo 14, la
camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel a cinque stelle e
gli arredi, i complementi, l’immobile e le sue finiture posseggano standard di qualità
eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività;
b) posto tappa, qualora siano ubicate lungo un itinerario turistico.
2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano
una relazione che indichi in maniera chiara tutti i “valori aggiunti” che concorrono
all’assegnazione. La relazione evidenzia l’alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili
e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:
a) dell'immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l’eventuale
valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando
l’aderenza al territorio, l’uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e
solarium;
b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;
c) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo e della sostenibilità
ambientale dell'immobile;
d) del contesto geografico, sia esso borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica,
tappa di percorsi enogastronomici, in cui è ubicata la struttura ricettiva
extralberghiera.
Capo III
Disciplina per l’esercizio delle attività
Art. 10. (Adempimenti amministrativi)
1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
sul procedimento amministrativo) e del
(Attuazione della
come modificato dal
integrative e correttive del
della
2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di
segnalazione stabilito.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei
requisiti:
a) soggettivi previsti dal
unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della
b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del decreto del Ministro
dell'Interno 9 aprile 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi);
c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico
comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;
d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell’articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle
schede allegate alla presente legge.
4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica
necessaria per la SCIA, che, tra l’altro, contiene:
a) le generalità complete del titolare dell’attività e l’ubicazione esatta dell’immobile in
cui si intende svolgere l’attività;
b) il numero di unità abitative, delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, i
periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;
c) l’indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nei casi previsti dalla legge;
d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali
rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS);
e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli
elaborati planimetrici dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei
vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli
ospiti;
f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente
relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;
g) l’atto di disponibilità dell’immobile, in cui è specificato l’uso finalizzato all’esercizio
dell’attività ricettiva.
5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il
fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP
comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al
richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c).
Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile
idonea documentazione, demanda la verifica all’azienda sanitaria provinciale
competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se
l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, verifica la
presenza dei requisiti per la classificazione di cui all’articolo 13.
6. La denominazione, all’interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e
deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.
Art. 11. (Subingresso e vicende modificative)
1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità o
disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera e in caso di
prosecuzione dell'attività, il subentrante, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e
delle condizioni previste dalla presente legge, presenta una nuova SCIA nelle forme e
nei modi di cui all’articolo 10.
Art. 12. (Chiusura e sospensione delle attività)
1. Il comune, d’ufficio, o su segnalazione di altri soggetti pubblici cui sono demandate
funzioni di vigilanza, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura
dell'esercizio, mediante revoca della SCIA con conseguente cancellazione dagli elenchi
delle attività ricettive extralberghiere di cui all’ articolo 15, nei seguenti casi:
a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al TULPS;
b) perdita dei requisiti oggettivi denunciati nella SCIA;
c) attività difforme agli scopi o alle attività denunciate nella SCIA;
d) accertate carenze, disservizi e persistente inosservanza delle normative di tutela del
turista.
2. In caso di accertamenti di irregolarità e violazioni di legge, il Comune diffida a rimuovere
le stesse entro un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di inadempienza,
procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso
inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Regione per gli
adempimenti di conseguenza.
Capo IV
Classificazione e statistica
Art. 13. (Requisiti per la classificazione)
1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in sorrisi da uno a tre.
Sono idonee all’esercizio dell’attività le strutture che posseggono i requisiti per
l’ottenimento della classificazione a un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è
attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva.
2. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione dei sorrisi sono effettuate
dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo
ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, ai sensi della legge regionale
12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della
processo di riordino delle funzioni a seguito della
richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune, che
viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extralberghiere,
definiti negli allegati alla presente legge.
3. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade
nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede alla verifica dei requisiti di
classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP
comunale, previa istruttoria amministrativa e sopralluogo effettuato presso la struttura
ricettiva.
4. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di
classificazione, effettuando sopralluoghi periodici, garantisce, con cadenza triennale, il
controllo effettivo delle strutture ricettive extralberghiere regionale ed effettua,
annualmente, controlli e sopralluoghi per almeno il 33 per cento del totale delle
strutture ricettive extralberghiere. La Regione può chiedere, previa motivazione, al
SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.
5. La Regione, inoltre, effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di
segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di enti pubblici
ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.
Art. 14. (Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi)
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge,
entro il giorno 15 di ogni mese, sono tenuti a comunicare, attraverso la piattaforma
telematica del Sistema informativo regionale, di cui all’articolo 10 della legge regionale
5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il
movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.
2. I gestori forniscono all’autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle
persone alloggiate, secondo la normativa vigente.
3. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei
prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di
Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi
e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate,
praticati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate
almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore.
4. In caso di nuova apertura o di riapertura a seguito di sospensione, il titolare adempie
agli obblighi di cui al comma 3 e comunica, contestualmente, la SCIA al SUAP.
5. I gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano o applicano
prezzi inferiori al prezzo minimo o superiori al prezzo massimo dichiarati sono
sanzionati secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).
6. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore della struttura con i
prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è
esposta in maniera ben visibile sul sito web della struttura ricettiva, nel luogo del
ricevimento e in ogni camera o unità abitativa della struttura.
Art. 15. (Banca dati regionale)
1. La Regione istituisce e cura l’elenco delle strutture ricettive extralberghiere,
territorialmente suddiviso in sezioni provinciali, che implementa e aggiorna
mensilmente a seguito di comunicazioni dei dati da parte dei comuni.
2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riporta la
denominazione, la tipologia, la classificazione in sorrisi, l’ubicazione, i contatti utili, i
periodi di apertura e le tariffe praticate.
3. I SUAP comunali inviano alla Regione, per via telematica ed entro giorno 20 di ogni
mese, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti,
cessazioni e revoche.
Capo V
Sanzioni, controllo e verifiche
Art. 16. (Sanzioni)
1. Il comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:
a) da 105,00 euro a 420,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;
b) da 210,00 euro a 840,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli
esposti;
c) da 155,00 euro a 775,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente
rispetto alla capienza massima di posti letto dichiarati;
d) da 260,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa denuncia inizio
attività.
2. L’introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a
favore del comune dove ha sede l’attività.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.
Art. 17. (Vigilanza e controllo)
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell’ispettorato del lavoro e
di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente
competente. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti
afferenti la classificazione, di cui all’articolo 13, comma 4, trasmettendone le risultanze
al comune competente per gli adempimenti consequenziali.
2. Il SUAP comunale provvede ad attivare i controlli presso le autorità competenti, d’ufficio
o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 4.
3. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 16.
Capo VI
Disposizioni finanziarie e tributarie, finali e abrogazioni
Art. 18. (Disciplina tributaria)
1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni
regionali di cui ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa
delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n.
281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e 23 gennaio 1992,
n. 31 (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:
a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli
affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le
case ed appartamenti e le residenze d’epoca classificati fino a due sorrisi sono
equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;
b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli
affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le
case ed appartamenti, le residenze d’epoca classificati con tre sorrisi sono equiparati
alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;
c) le case religiose alle case per ferie;
d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù.
3. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono
equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro
stelle.
Art. 19. (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i
proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in
numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti
aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e a condizione che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 ne
danno comunicazione al comune in cui è ubicato l’immobile entro il 31 marzo, nelle
località a vocazione turistico-balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località. In
ogni caso tale comunicazione è inviata almeno una settimana prima dell’arrivo degli
ospiti in relazione alla prima locazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità
statistiche e sono tenuti all’osservanza della normativa in materia di pubblica sicurezza.
Art. 20. (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la
b) la
c) la
2. Rimangono abrogate la
Art. 21. (Copertura finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 22. (Disposizioni transitorie)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture
ricettive extralberghiere già operative chiedono alla Regione ovvero alla Città
Metropolitana di Reggio Calabria se l’immobile ricade nel suo ambito di competenza
territoriale, a mezzo SUAP comunale, il rilascio del provvedimento di nuova
classificazione ai sensi della presente legge.
2. Per gli esercizi di affittacamere, la richiesta di nuova classificazione non implica, se non
espressamente richiesto dal titolare, l’adeguamento alla forma imprenditoriale ma solo
l’adeguamento agli standard di cui alle allegate schede di classificazione.
Art. 23. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
ALLEGATI
(Omissis)