§ 4.8.59 - L.R. 7 agosto 2018, n. 34.
Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:07/08/2018
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Affittacamere, bed and breakfast e locanda)
Art. 4.  (Case e appartamenti)
Art. 5.  (Case per ferie e case religiose)
Art. 6.  (Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi)
Art. 7.  (Servizi di alloggio in aree naturalistiche)
Art. 8.  (Residenze d’epoca)
Art. 9.  (Denominazioni aggiuntive)
Art. 10.  (Adempimenti amministrativi)
Art. 11.  (Subingresso e vicende modificative)
Art. 12.  (Chiusura e sospensione delle attività)
Art. 13.  (Requisiti per la classificazione)
Art. 14.  (Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi)
Art. 15.  (Banca dati regionale)
Art. 16.  (Sanzioni)
Art. 17.  (Vigilanza e controllo)
Art. 18.  (Disciplina tributaria)
Art. 19.  (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
Art. 20.  (Abrogazioni)
Art. 21.  (Copertura finanziaria)
Art. 22.  (Disposizioni transitorie)
Art. 23.  (Entrata in vigore)


§ 4.8.59 - L.R. 7 agosto 2018, n. 34.

Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

(B.U. 7 agosto 2018, n. 85)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche

mediante la disciplina di un’offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in

armonia con la legislazione nazionale e comunitaria.

2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli

annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi

strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio

esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive,

gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, da

soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per

l’ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di

seguito elencate:

a) affittacamere, bed and breakfast, locande;

b) case e appartamenti;

c) case per ferie e case religiose;

d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;

e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;

f) residenze d’epoca e dimore storiche.

 

Capo II

Tipologia delle strutture ricettive

 

     Art. 3. (Affittacamere, bed and breakfast e locanda)

1. Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono

ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione,

senza uso di cucina o angolo cottura.

2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il

servizio di prima colazione in area comune.

3. Assume la denominazione di locanda l’attività di affittacamere esercitata, presso lo

stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un

esercizio di ristorazione.

4. In deroga all’articolo 2, comma 1, l’attività di bed and breakfast, se esercitata in forma

non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal

caso l’attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma

saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando

parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

 

     Art. 4. (Case e appartamenti)

1. Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse

finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi

complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più

locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico

complesso o in più complessi immobiliari all’interno dello stesso territorio comunale, in

conformità alla legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 (Modifica ed integrazione della

legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi

extralberghieri)).

2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero

guest house.

 

     Art. 5. (Case per ferie e case religiose)

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di

somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in

base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali,

culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei

dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;

b) case religiose, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose.

Esse possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in

prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi

previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

 

     Art. 6. (Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi)

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di

somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate,

assumono le seguenti denominazioni:

a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività

ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;

b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla

educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività

didattica e convegnistica specializzata.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti previsti dai regolamenti

igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d’uso turistico- ricettiva o altra

categoria che consenta la residenzialità.

 

     Art. 7. (Servizi di alloggio in aree naturalistiche)

1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura o gli appartamenti

con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e

paesaggistico, possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

a) residenze di campagna o country house, le strutture situate in aperta campagna o in

piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville

padronali o casali rurali e dotate eventualmente di servizi di ristorazione o di

attrezzature sportive e ricreative;

b) rifugi escursionistici, le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee a offrire

servizi di alloggio e ristoro con aree comuni ed eventualmente dotate di attrezzature

sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di

baita se è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il

legno;

c) residenze di montagna, le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di

alloggio e dotate eventualmente di servizi di ristorazione, nonché di attrezzature

sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di

chalet se è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il

legno.

 

     Art. 8. (Residenze d’epoca)

1. Sono denominate residenze d’epoca o dimore storiche le strutture ricettive che

forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività

complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di

particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto

legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dotate di mobili e arredi d’epoca o di

particolare livello artistico.

 

     Art. 9. (Denominazioni aggiuntive)

1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le seguenti

denominazioni aggiuntive:

a) lusso, charme o luxury, quando siano attribuiti i tre sorrisi di cui all’articolo 14, la

camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel a cinque stelle e

gli arredi, i complementi, l’immobile e le sue finiture posseggano standard di qualità

eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività;

b) posto tappa, qualora siano ubicate lungo un itinerario turistico.

2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano

una relazione che indichi in maniera chiara tutti i “valori aggiunti” che concorrono

all’assegnazione. La relazione evidenzia l’alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili

e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:

a) dell'immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l’eventuale

valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando

l’aderenza al territorio, l’uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e

solarium;

b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;

c) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo e della sostenibilità

ambientale dell'immobile;

d) del contesto geografico, sia esso borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica,

tappa di percorsi enogastronomici, in cui è ubicata la struttura ricettiva

extralberghiera.

 

Capo III

Disciplina per l’esercizio delle attività

 

     Art. 10. (Adempimenti amministrativi)

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio

attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme

sul procedimento amministrativo) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così

come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147 (Disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione

della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività

produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di

segnalazione stabilito.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei

requisiti:

a) soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall’articolo 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del decreto del Ministro

dell'Interno 9 aprile 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto

2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti

relativi alla prevenzione incendi);

c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico

comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;

d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell’articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle

schede allegate alla presente legge.

4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica

necessaria per la SCIA, che, tra l’altro, contiene:

a) le generalità complete del titolare dell’attività e l’ubicazione esatta dell’immobile in

cui si intende svolgere l’attività;

b) il numero di unità abitative, delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, i

periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;

c) l’indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, nei casi previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali

rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS);

e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli

elaborati planimetrici dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei

vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli

ospiti;

f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente

relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;

g) l’atto di disponibilità dell’immobile, in cui è specificato l’uso finalizzato all’esercizio

dell’attività ricettiva.

5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il

fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP

comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al

richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c).

Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile

idonea documentazione, demanda la verifica all’azienda sanitaria provinciale

competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se

l’esercizio ricettivo ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, verifica la

presenza dei requisiti per la classificazione di cui all’articolo 13.

6. La denominazione, all’interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e

deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.

 

     Art. 11. (Subingresso e vicende modificative)

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità o

disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera e in caso di

prosecuzione dell'attività, il subentrante, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e

delle condizioni previste dalla presente legge, presenta una nuova SCIA nelle forme e

nei modi di cui all’articolo 10.

 

     Art. 12. (Chiusura e sospensione delle attività)

1. Il comune, d’ufficio, o su segnalazione di altri soggetti pubblici cui sono demandate

funzioni di vigilanza, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura

dell'esercizio, mediante revoca della SCIA con conseguente cancellazione dagli elenchi

delle attività ricettive extralberghiere di cui all’ articolo 15, nei seguenti casi:

a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al TULPS;

b) perdita dei requisiti oggettivi denunciati nella SCIA;

c) attività difforme agli scopi o alle attività denunciate nella SCIA;

d) accertate carenze, disservizi e persistente inosservanza delle normative di tutela del

turista.

2. In caso di accertamenti di irregolarità e violazioni di legge, il Comune diffida a rimuovere

le stesse entro un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di inadempienza,

procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso

inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Regione per gli

adempimenti di conseguenza.

 

Capo IV

Classificazione e statistica

 

     Art. 13. (Requisiti per la classificazione)

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in sorrisi da uno a tre.

Sono idonee all’esercizio dell’attività le strutture che posseggono i requisiti per

l’ottenimento della classificazione a un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è

attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva.

2. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione dei sorrisi sono effettuate

dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo

ricade nell’area geografica di competenza di quest’ultima, ai sensi della legge regionale

12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della

legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del

processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), previa

richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune, che

viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extralberghiere,

definiti negli allegati alla presente legge.

3. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l’esercizio ricettivo ricade

nell’area geografica di competenza di quest’ultima, provvede alla verifica dei requisiti di

classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP

comunale, previa istruttoria amministrativa e sopralluogo effettuato presso la struttura

ricettiva.

4. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di

classificazione, effettuando sopralluoghi periodici, garantisce, con cadenza triennale, il

controllo effettivo delle strutture ricettive extralberghiere regionale ed effettua,

annualmente, controlli e sopralluoghi per almeno il 33 per cento del totale delle

strutture ricettive extralberghiere. La Regione può chiedere, previa motivazione, al

SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.

5. La Regione, inoltre, effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di

segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di enti pubblici

ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.

 

     Art. 14. (Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge,

entro il giorno 15 di ogni mese, sono tenuti a comunicare, attraverso la piattaforma

telematica del Sistema informativo regionale, di cui all’articolo 10 della legge regionale

5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il

movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.

2. I gestori forniscono all’autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle

persone alloggiate, secondo la normativa vigente.

3. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei

prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di

Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi

e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate,

praticati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate

almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore.

4. In caso di nuova apertura o di riapertura a seguito di sospensione, il titolare adempie

agli obblighi di cui al comma 3 e comunica, contestualmente, la SCIA al SUAP.

5. I gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano o applicano

prezzi inferiori al prezzo minimo o superiori al prezzo massimo dichiarati sono

sanzionati secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

6. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore della struttura con i

prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è

esposta in maniera ben visibile sul sito web della struttura ricettiva, nel luogo del

ricevimento e in ogni camera o unità abitativa della struttura.

 

     Art. 15. (Banca dati regionale)

1. La Regione istituisce e cura l’elenco delle strutture ricettive extralberghiere,

territorialmente suddiviso in sezioni provinciali, che implementa e aggiorna

mensilmente a seguito di comunicazioni dei dati da parte dei comuni.

2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riporta la

denominazione, la tipologia, la classificazione in sorrisi, l’ubicazione, i contatti utili, i

periodi di apertura e le tariffe praticate.

3. I SUAP comunali inviano alla Regione, per via telematica ed entro giorno 20 di ogni

mese, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti,

cessazioni e revoche.

 

Capo V

Sanzioni, controllo e verifiche

 

     Art. 16. (Sanzioni)

1. Il comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:

a) da 105,00 euro a 420,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;

b) da 210,00 euro a 840,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli

esposti;

c) da 155,00 euro a 775,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente

rispetto alla capienza massima di posti letto dichiarati;

d) da 260,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa denuncia inizio

attività.

2. L’introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a

favore del comune dove ha sede l’attività.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

 

     Art. 17. (Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell’ispettorato del lavoro e

di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle

disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente

competente. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti

afferenti la classificazione, di cui all’articolo 13, comma 4, trasmettendone le risultanze

al comune competente per gli adempimenti consequenziali.

2. Il SUAP comunale provvede ad attivare i controlli presso le autorità competenti, d’ufficio

o nell’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 4.

3. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di

cui all'articolo 16.

 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e tributarie, finali e abrogazioni

 

     Art. 18. (Disciplina tributaria)

1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni

regionali di cui ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa

delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n.

281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e 23 gennaio 1992,

n. 31 (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con

decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230).

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:

a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli

affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le

case ed appartamenti e le residenze d’epoca classificati fino a due sorrisi sono

equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli

affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le

case ed appartamenti, le residenze d’epoca classificati con tre sorrisi sono equiparati

alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;

c) le case religiose alle case per ferie;

d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù.

3. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono

equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro

stelle.

 

     Art. 19. (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i

proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in

numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti

aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi

aggiuntivi e a condizione che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 ne

danno comunicazione al comune in cui è ubicato l’immobile entro il 31 marzo, nelle

località a vocazione turistico-balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località. In

ogni caso tale comunicazione è inviata almeno una settimana prima dell’arrivo degli

ospiti in relazione alla prima locazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità

statistiche e sono tenuti all’osservanza della normativa in materia di pubblica sicurezza.

 

     Art. 20. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast);

b) la legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “bed and breakfast”));

c) la legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).

2. Rimangono abrogate la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) e la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 – Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast).

 

     Art. 21. (Copertura finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture

ricettive extralberghiere già operative chiedono alla Regione ovvero alla Città

Metropolitana di Reggio Calabria se l’immobile ricade nel suo ambito di competenza

territoriale, a mezzo SUAP comunale, il rilascio del provvedimento di nuova

classificazione ai sensi della presente legge.

2. Per gli esercizi di affittacamere, la richiesta di nuova classificazione non implica, se non

espressamente richiesto dal titolare, l’adeguamento alla forma imprenditoriale ma solo

l’adeguamento agli standard di cui alle allegate schede di classificazione.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

 

ALLEGATI

(Omissis)