Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 27/11/2015 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica articolo 3 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 2. (Modifica articolo 4 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 3. (Modifica articolo 5 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 4. (Modifica articolo 6 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 5. (Modifica articolo 7 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 6. (Abrogazione articolo 9 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 7. (Modifica articolo 10 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 8. (Abrogazione articolo 11 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 9. (Modifica articolo 14 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 10. (Modifica articolo 15 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 11. (Modifica articolo 16 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 12. (Inserimento articoli 16 bis, ter, quater , quinquies, sexies e septies |
Art. 13. (Sostituzione articolo 19 l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 14. (Modifica allegati A, B e C della l.r. n. 4 del 1995) |
Art. 15. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 4.8.51 - L.R. 27 novembre 2015, n. 20.
Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).
(B.U. 27 novembre 2015, n. 83)
Art. 1. (Modifica articolo 3
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modifica articolo 4
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della
“2. All’attività ricettiva residenze di campagna si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
3. La segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extraricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune e nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore direttamente, ovvero attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla
2. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 della
Art. 3. (Modifica articolo 5
1. All’articolo 5 della
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. È intesa come gestione imprenditoriale quella esercitata anche per un numero di unità immobiliari inferiore a tre, da parte di imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel settore turistico, che gestiscono, a qualsiasi titolo, case e appartamenti per vacanza con le modalità di cui al presente comma.”;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Assumono la denominazione di “residence” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali nonché ai requisiti sanitari di prevenzione come già previsti per il servizio di ricezione alberghiera e b&b. All’attività ricettiva case e appartamenti per vacanze si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
c) i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 4. (Modifica articolo 6
1. All’articolo 6 della
a) alla fine del comma 4 le parole “ dell’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura”;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. La casa per ferie, in relazione alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica, può assumere una specificazione tipologica purché concordata con il comune nel cui territorio è ubicata.
4 ter. All’attività ricettiva case per ferie si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 5. (Modifica articolo 7
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della
“4 bis. All’attività ricettiva case religiose di ospitalità si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 6. (Abrogazione articolo 9
1. L’articolo 9 della
Art. 7. (Modifica articolo 10
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
“3 bis. All’attività ricettiva centri di soggiorno studi si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 8. (Abrogazione articolo 11
1. L’articolo 11 della
Art. 9. (Modifica articolo 14
1. All’articolo 14 della
a) all’inizio del comma 4 le parole “L’autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti : “L’esercizio”;
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “In tal caso il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla
Art. 10. (Modifica articolo 15
1. I commi 7 e 8 dell’articolo 15 della
“7. All’attività ricettiva dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
8. L'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande. In tal caso il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella segnalazione di cui al comma 7 i requisiti di cui alla
Art. 11. (Modifica articolo 16
1. All’articolo 16 della
a) i commi 2, 5, 7 e 8 sono abrogati;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Per l’esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 12. (Inserimento articoli 16 bis, ter, quater , quinquies, sexies e septies
alla
1. Dopo l’articolo 16 della
“Art. 16 bis. (Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l’immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di pubblica sicurezza.
Art. 16 ter. (Somministrazione di alimenti e bevande)
1. La somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle sole persone alloggiate presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.
2. Nei casi di cui al comma 1, bisognerà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.
Art. 16 quater. (Requisiti minimi e classificazione)
1. Fermi restando i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale e quelli indicati nella presente legge, la struttura extra-ricettiva deve necessariamente possedere i requisiti necessari per la classificazione previsti nei seguenti allegati: REC; CAV; CF; AAUT; OS; RIM; AFF.
2. La classificazione delle strutture viene effettuata dalla Regione, ai sensi della
3. I requisiti della struttura sono dichiarati dal gestore che è tenuto ad allegare una relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato.
4. La qualità ricettiva e la relativa classificazione è contraddistinta da un numero variabile da 1 a 3 sorrisi ( ) ) assegnati dalla Regione alla fine dell’iter istruttorio di assegnazione di classificazione. Maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura.
5. La classificazione ha validità quinquennale.
6. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il relativo livello di classificazione il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta, entro novanta giorni dall’intervenuta modifica, una nuova segnalazione certificata all’ufficio comunale competente per la revisione del livello di classificazione.
7. Il comune, oltre che alla scadenza naturale, procede d’ufficio, anche a seguito di esposti o reclami, alla verifica dei requisiti minimi obbligatori previsti dal livello di classificazione assegnato e, qualora accerti una carenza degli stessi, invita l’interessato ad adeguarsi alla normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali emette provvedimento di sospensione dell’attività.
8. Il comune accertato che, nei trenta giorni successivi al provvedimento di sospensione la struttura non ha ottemperato ad adeguarsi ai requisiti minimi per il livello di classificazione posseduta, procede alla rettifica della classificazione. Contro tale provvedimento è possibile, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’atto, proporre ricorso al comune il quale, nei successivi novanta giorni, decide sul relativo esito.1
Art. 16 quinquies. (Finalità statistiche e disciplina dei prezzi)
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge regionale comunicano, ai sensi delle leggi regionali n. 34/2002 e n. 8/2008 alla Regione, per via telematica attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria), i dati relativi alle variazioni della ricettività della struttura e al movimento turistico secondo un preciso scadenziario notificato alle strutture dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. Per le attività ricettive di case e appartamenti ammobiliati ad uso turistico è data facoltà ai comuni di istituire appositi uffici per la rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati. I dati raccolti vengono trasmessi attraverso il SIRDAT (Sistema Informatico di Rilevazione Dati Turistici Regione Calabria) all’assessorato al turismo della Regione.
3. I dati di cui al presente articolo possono essere trasmessi, previa apposita convenzione, alla Questura competente per l’espletamento di verifiche di Pubblica Sicurezza.
4. La Regione, con cadenza annuale, può prevedere la predisposizione di questionari da somministrare ai turisti per l’acquisizione di dati relativi alla qualità della struttura, dei servizi pubblici, dell’accoglienza e del soggiorno in genere. La somministrazione di tali questionari avviene a cura dei titolari o gestori che trasmettono i risultati attraverso il SIRDAT.
5. A tutte le tipologie ricettive definite nella presente legge si applica la pubblicità dei prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, entro il 1°ottobre di ogni anno, anche per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti comprensivi di IVA e di quanto espressamente previsto, che verranno praticati dal 1° gennaio dell’anno successivo, ad eccezione delle località montane per le quali i prezzi inviati entreranno in vigore dal 1° dicembre dell’anno in corso. Eventuali modifiche sono comunicate entro il 31 marzo di ogni anno.
6. La Regione trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.
7. In caso di nuova apertura o sospensione dell’attività, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 5 entro e non oltre la data di apertura ovvero di riapertura.
8. Nel caso di subentro in un’attività ricettiva extralberghiera, il nuovo gestore o titolare provvede ad inviare alla Regione, entro trenta giorni dal subentro, una nuova dichiarazione dei prezzi solo se intende modificare quelli già comunicati dalla precedente gestione.
9. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli dichiarati alla Regione hanno l’obbligo di indicare in modo preciso e puntuale il periodo a cui questi prezzi si riferiscono, diversamente si intendono validi per tutto l’anno e il cliente può pretendere l’applicazione del prezzo più basso.
10. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore o titolare della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile nel luogo del ricevimento e, sempre in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura.
Art. 16 sexies. (Banca dati regionale)
1. I comuni fanno pervenire alla Regione, per via telematica, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni, revoche per l’implementazione delle banche dati regionali secondo i termini e le modalità indicate con apposita delibera della Giunta regionale.
1 Vedi avviso di Errata Corrige pubblicato sul BURC n. 94 del 30 dicembre 2015.
Art. 16 septies. (Sanzioni)
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sono affidate ai comuni, per il tramite della SUAP o di apposita conferenza di servizi, nei cui territori insistono le attività ricettive di cui alla presente legge.
2. In caso di violazioni sulla segnalazione certificata di inizio attività, violazioni sulle norme sulla classificazione, violazioni sulla trasmissione e pubblicità dei prezzi, violazioni sulla somministrazione prevalente di prodotti locali e tipici calabresi, il comune competente applica una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.000,00 per ogni singola violazione.”
Art. 13. (Sostituzione articolo 19
1. L’articolo 19 della
“Art. 19. (Disposizioni transitorie)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere già autorizzate la documentazione integrativa prevista dalla presente legge.
2. Le case religiose per l’ospitalità e i centri di vacanza per ragazzi esistenti e classificati alla data di entrata in vigore della presente si adeguano alla normativa relativa rispettivamente alla case per ferie e agli ostelli per la gioventù entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Art. 14. (Modifica allegati A, B e C della
1. Gli allegati A, B e C della
(Omissis - Vedi
Art. 15. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.