Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali e polizia locale |
Data: | 22/06/2015 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni generali) |
Art. 2. (Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) |
Art. 3. (Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione) |
Art. 4. (Termine di avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti) |
Art. 5. (Disposizioni sul personale in eccedenza) |
Art. 6. (Risorse utili all’esercizio delle funzioni) |
Art. 7. (Città metropolitana di Reggio Calabria) |
Art. 8. (Norme finanziarie) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.15 - L.R. 22 giugno 2015, n. 14.
Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.
(B.U. 24 giugno 2015, n. 42)
Art. 1. (Disposizioni generali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 89, della
2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91,
3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.
Art. 2. (Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali)
1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'articolo 1, comma 89, della
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della
3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.
4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla
5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.
6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
Art. 3. (Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione)
1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della
Art. 4. (Termine di avvio dell’esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 89, terzo periodo, della
Art. 5. (Disposizioni sul personale in eccedenza)
1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all’articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall’articolo 1, comma 421, della
Art. 6. (Risorse utili all’esercizio delle funzioni)
1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.
Art. 7. (Città metropolitana di Reggio Calabria)
1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.
Art. 8. (Norme finanziarie)
1. L’applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell’8 aprile 2014.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'articolo 10 della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.