Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 11/05/2018 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008 |
Art. 2. Piano delle attività. Inserimento dell' articolo 3 bis nella l.r. 28/2008 |
Art. 3. Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell' articolo 3 ter nella l.r. 28/2008 |
Art. 4. Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008 |
Art. 5. Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008 |
Art. 6. Organi sociali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008 |
Art. 7. Finanziamento. Inserimento dell' articolo 6 ter nella l.r. 28/2008 |
Art. 8. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.2.76 - L.R. 11 maggio 2018, n. 19.
Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008.
(B.U. 18 maggio 2018, n. 17)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 20 marzo 2018;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana, sono introdotte nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;
2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;
3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento;
4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;
5. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell’urgenza a provvedere ad alcuni adempimenti connessi alla vita della società, quali la rideterminazione del compenso dell’amministratore unico, secondo le nuove regole in vista della nomina dello stesso;
Approva la presente legge:
Art. 1. Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“1. La società Sviluppo Toscana s.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;
g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020;
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro nazionale aiuti di cui all’articolo 52, comma 1 della
Art. 2. Piano delle attività. Inserimento dell' articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
“Art. 3 bis. Piano delle attività
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali.
2. Il piano delle attività si articola in:
a) attività istituzionali a carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), f), h), i), che la società svolge in modo costante in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea;
b) attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g).
3. Il piano delle attività individua il contributo complessivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), e un tariffario dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b).
4. La Giunta regionale con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce:
a) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi di cui al comma 3;
b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.
5. La realizzazione delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari nonché dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre contestualmente al bilancio di previsione.
7. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
8. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con delibera della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.”.
Art. 3. Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell' articolo 3 ter nella
1. Dopo l’articolo 3 bis della
“Art. 3 ter. Piano della qualità della prestazione organizzativa
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della società definisce annualmente gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell’amministratore unico sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3 bis, comma 4, lettera b).
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall’amministratore unico, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 3 bis e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.
3. L'amministratore unico, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, su proposta del direttore generale, la relazione sulla qualità della prestazione compresa la valutazione sugli obiettivi individuali dell'amministratore unico e determina l’eventuale premio di risultato spettante in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.”.
Art. 4. Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4 Bilancio
1. Il bilancio economico di previsione della società è redatto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.
2. La Giunta regionale esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, sul piano delle attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa.”.
Art. 5. Controlli. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 5 dell'articolo 5 della
2. Al comma 6 dell’articolo 5 della
Art. 6. Organi sociali. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Per le funzioni di direzione all’amministratore unico compete un trattamento economico determinato dall’assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della
2. Il comma 3 quater dell’articolo 6 della
“3 quater. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore;
c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 3 ter.”.
3. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 6 della
“3 quinquies. La sussistenza dei motivi di revoca di cui al comma 3 quater è verificata secondo le modalità definite nella convenzione quadro di cui all’articolo 3 bis, comma 5.”.
Art. 7. Finanziamento. Inserimento dell' articolo 6 ter nella
1. Dopo l'articolo 6 bis della
“Art. 6 ter. Finanziamento
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera b), non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5.”.
Art. 8. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7 - Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono stimati in euro 5.331.000,00 per l’anno 2018 ed in euro 5.080.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2018- 2020 come segue:
Anno 2018
- per euro 117.252,17 sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 495.923,28 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 4.341.362,62 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 67.833,67 sugli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 308.628,26 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2019
- per euro 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 4.525.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2020
- per euro 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 4.525.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza, nonché nel seguente ordine di approvazione:
Anno 2018
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 863.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 863.000,00;
Anno 2019
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in diminuzione, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.296.000,00;
- in aumento, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.296.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.296.000,00;
- in diminuzione, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 429.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.725.000,00;
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in diminuzione, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.275.000,00;
- in aumento, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.275.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.275.000,00;
- in diminuzione, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 450.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.725.000,00;”.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della