Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 25/05/2018 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2010 |
Art. 2. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010 |
Art. 3. Funzioni dell'autorità competente. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/2010 |
Art. 4. Funzioni dell'autorità procedente e del proponente. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/2010 |
Art. 5. Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 10/2010 |
Art. 6. Informazione sulla decisione. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 10/2010 |
Art. 7. Monitoraggio. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2010 |
Art. 8. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 10/2010 |
Art. 9. Disposizioni attuative. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 10/2010 |
Art. 10. Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010 |
Art. 11. Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013. Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 |
Art. 12. Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Raccordo con la l.r. 46/2013. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 46/2013 |
Art. 13. Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la l.r. 46/2013. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2013 |
Art. 14. Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della l.r. 10/2010. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010 |
Art. 15. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010 |
Art. 16. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 17. Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 |
Art. 18. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010 |
Art. 19. Nucleo regionale di valutazione – VIA. Sostituzione dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 20. Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 47 ter della l.r. 10/2010 |
Art. 21. Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 |
Art. 22. Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 10/2010 |
Art. 23. Inchiesta pubblica. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 10/2010 |
Art. 24. Contraddittorio. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 10/2010 |
Art. 25. Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 10/2010 |
Art. 26. Proroga dei termini. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 10/2010 |
Art. 27. Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 10/2010 |
Art. 28. Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010 |
Art. 29. Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 10/2010 |
Art. 30. Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010 |
Art. 31. Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 32. Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 10/2010 |
Art. 33. Norma transitoria |
Art. 34. Entrata in vigore |
§ 5.4.282 - L.R. 25 maggio 2018, n. 25.
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013.
(B.U. 1 giugno 2018, n. 21)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge modifica la
2. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), la presente legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della
3. Si prevede, infine, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della
4. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la presente legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel
5. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del
6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'articolo 53 della
7. Infine, in applicazione della normativa statale, si prevede che l'autorità competente, in accordo con il proponente, possa istituire specifici osservatori ambientali;
8. Si provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal
9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla
10. Al fine di contenere eventuali istanze meramente dilatorie, si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione di un progetto che è stato oggetto di una procedura in materia di VIA, può essere concessa, a cura della autorità competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente;
11. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui al titolo III della
12. Considerata l’urgenza di adeguamento alle norme del
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). Modifiche alla
Art. 1. Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 3. Funzioni dell'autorità competente. Modifiche all'articolo 13 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della
“a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;”.
Art. 4. Funzioni dell'autorità procedente e del proponente. Modifiche all'articolo 15 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 5. Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'articolo 23 della
1. I commi 2 bis e 3 dell'articolo 23 della
Art. 6. Informazione sulla decisione. Modifiche all'articolo 28 della
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della
“1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente.”
Art. 7. Monitoraggio. Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 4 dell'articolo 29 della
Art. 8. Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 2 dell'articolo 33 della
Art. 9. Disposizioni attuative. Sostituzione dell'articolo 38 della
1. L'articolo 38 della
“Art. 38 Disposizioni attuative
1. Il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della
CAPO II
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Modifiche alla
Art. 10. Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della
“a bis) definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, di cui all’articolo 20 del medesimo decreto;”.
Art. 11. Partecipazione. Raccordo con la
1. L'articolo 42 della
“Art. 42 Partecipazione. Raccordo con la
1. Le procedure partecipative nell'ambito dei procedimenti in materia di VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di dibattito pubblico dall'articolo 22 del
a) gli istituti partecipativi disciplinati dalla
b) la condizione di procedibilità di cui all’articolo 8, comma 7, della
1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;
2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto di assegnazione del finanziamento.
3. I provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA tengono conto degli esiti degli eventuali istituti partecipativi svolti. A tal fine il proponente allega all'istanza di avvio delle procedure di VIA i risultati dell'istituto partecipativo svolto”.
Art. 12. Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Raccordo con la
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 8 della
Art. 13. Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale. Raccordo con la
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 14. Progetti sottoposti alle procedure del titolo III della
1. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 43 della
Art. 15. Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 della
“b bis) le procedure di VIA interregionali di cui all'articolo 62, comma 1 .”.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 della
“2. Il provvedimento di VIA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del
Art. 16. Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 45 bis della
“b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 bis della
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 bis della
“d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del
1) alle lettere a), b), c), e l);
2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;
3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;”.
Art. 17. Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della
1. Il comma 2 dell'articolo 45 ter della
“2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.”.
Art. 18. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 19. Nucleo regionale di valutazione – VIA. Sostituzione dell'articolo 47 bis della
1. L'articolo 47 bis della
“Art. 47 bis Nucleo regionale di valutazione – VIA
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.
2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.”.
Art. 20. Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 47 ter della
1. Il comma 3 dell'articolo 47 ter della
“3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 47 ter della
“4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.”.
Art. 21. Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della
1. Il comma 1 dell'articolo 48 della
“1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della
“2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla parte seconda del
a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del
c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all’articolo 4 del
1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 48 della
4. Al comma 6 dell'articolo 48 della
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 48 della
“6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.”.
Art. 22. Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 52 della
1. L'articolo 52 della
“Art. 52 Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4, della
2. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.”.
Art. 23. Inchiesta pubblica. Modifiche all'articolo 53 della
1. Il comma 1 dell'articolo 53 della
“1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’articolo 27 bis, comma 6, del
2. Il comma 2 dell'articolo 53 della
“2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della
“2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.”.
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 53 della
“2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.”.
5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 53 della
“a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 53 della
7. Il comma 7 dell'articolo 53 della
“7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'articolo 25, comma 7, del
Art. 24. Contraddittorio. Modifiche all'articolo 54 della
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della
“1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs.152/2006, l’autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 54 della
Art. 25. Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Sostituzione dell'articolo 55 della
1. L'articolo 55 della
“Art. 55 Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli
1. I titoli che abilitano alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono integrati con i contenuti e le prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del
3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 8, e dell’articolo 25, comma 4, del
4. Per le attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del
5. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni previste dal sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29 del
6. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell’ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla
7. Nel caso di progetti compresi nella parte seconda, allegati III e IV, della
8. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 8, del
9. L'autorità competente, per quanto riguarda i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del
Art. 26. Proroga dei termini. Modifiche all'articolo 57 della
1. Al comma 1 dell'articolo 57 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della
“3 bis. La proroga di cui al comma 3 può essere concessa per una sola volta, fatti salvi casi di forza maggiore non imputabili al proponente”.
Art. 27. Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 61 della
1. L'articolo 61 della
“Art. 61 Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Per le procedure di cui agli articoli 45 bis e 45 ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della
Art. 28. Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della
1. Al comma 2 dell'articolo 62 della
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della
“a) nel termine di 60 giorni, ovvero di 30 giorni con riferimento alla documentazione integrativa, nel caso di procedura di VIA;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 62 della
“b) nei termini di cui all'articolo 19 del
4. Al comma 3 dell'articolo 62 della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della
“3 bis. I pareri di cui al comma 2, lettera a), possono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 29. Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA. Modifiche all'articolo 63 della
1. Nella rubrica dell'articolo 63 della
2. Il comma 2 dell'articolo 63 della
Art. 30. Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della
“1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 73 bis;
b) stabilisce regole particolari ed ulteriori per la semplificazione ed il raccordo dei procedimenti disciplinati dalla presente legge con le procedure autorizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 31. Provvedimento autorizzatorio unico. Sostituzione dell'articolo 73 bis della
1. L'articolo 73 bis della
“Art. 73 bis Provvedimento autorizzatorio unico
1. Il procedimento coordinato, finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente, si svolge con le modalità di cui all'articolo 27 bis del
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza recante in allegato la documentazione prevista ai fini VIA e la documentazione prevista ai fini del rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e indicati in apposito elenco dallo stesso predisposto.
3. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con le modalità di cui all'articolo 53.
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sia negativa, la medesima è comunicata dall’autorità competente al proponente ai sensi dell'articolo 10 bis della
5. Nel caso di procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, si esprime in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. I comuni e gli enti parco adottano il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1 secondo le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Qualora con riferimento allo specifico progetto oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del
7. Nei casi in cui l'istanza di avvio del procedimento di VIA, presentata dal proponente all'autorità competente per la VIA, non rechi specifica indicazione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente, il provvedimento di VIA è adottato decorsi 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, ovvero dal deposito della documentazione integrativa nel caso in cui l'autorità competente non disponga sulla medesima una nuova fase di consultazione del pubblico. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, dando tempestivamente comunicazione al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.”.
Art. 32. Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sostituzione dell'articolo 75 della
1. L'articolo 75 della
“Art. 75 Informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo II, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8, del
2. Per quanto attiene alle procedure di cui al titolo III, la Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006.”.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 33. Norma transitoria
1. Ai procedimenti di cui al titolo III della
Art. 34. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.