§ 6.1.387 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 79.
Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/12/2017
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Bilancio di previsione finanziario annuale
Art. 2.  Bilancio di previsione finanziario pluriennale
Art. 3.  Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Art. 4.  Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
Art. 5.  Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013
Art. 6.  Autorizzazione all’indebitamento
Art. 7.  Allegati al bilancio di previsione
Art. 8.  Autorizzazioni per il bilancio 2018 - 2020
Art. 9.  Variazioni di bilancio
Art. 10.  Estinzione di crediti di modesto ammontare
Art. 11.  Nota integrativa
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 6.1.387 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 79.

Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.

(B.U. 27 dicembre 2017, n. 56)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10 e 11;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 18 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), sulla proposta di legge della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018- 2020);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2018 - 2020 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno

finanziario 2018 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l’anno finanziario 2018 in euro 3.974.044.469,39, il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 50.995.163,68 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2017 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2017 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l’anno finanziario 2018 in euro 4.116.264.959,63 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 751.881.251,39 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2017 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2017 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l’anno finanziario 2018 in euro 16.052.298.061,10 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.619.140.802,89 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”).

5. È’ approvato per l’anno finanziario 2018 in euro 16.052.298.061,10 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.619.140.802,89 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

6. È approvato per l’anno finanziario 2018:

a) in euro 17.516.119.986,72 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);

b) in euro 3.670.135.966,57 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”- Previsioni di cassa).

7. È approvato per l’anno finanziario 2018:

a) in euro 17.313.206.795,42 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);

b) in euro 4.171.022.054,28 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2018 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”).

 

     Art. 2. Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2018 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 10.090.227.382,33 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).

3. È approvato in euro 10.090.227.382,33 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

4. È approvato in euro 9.931.395.218,21 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza).

5. È approvato in euro 9.931.395.218,21 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

 

     Art. 3. Disavanzo da debito autorizzato e non contratto [1]

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 2.057.104.668,12.

2. Nell’esercizio 2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 2.057.104.668,12 solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

 

     Art. 4. Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 78.656.165,10 per l’anno 2018, in euro 75.742.973,80 per l’anno 2019 ed euro 72.829.782,50 per l’anno 2020.

2. Alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”) in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

 

     Art. 5. Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 627.502.372,45 per l’anno 2018, in euro 611.003.682,79 per l’anno 2019 ed euro 594.137.421,26 per l’anno 2020.

2. Alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 si provvede così come previsto dall’articolo 1, comma 697, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).

 

     Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento [2]

1. Nel triennio 2018 - 2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 153.913.838,18, di cui euro 53.673.619,70 nel 2018, euro 51.201.209,92 nel 2019 ed euro 49.039.008,56 nel 2020 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 “Debito Pubblico”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2020, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2018:

a) risultato presunto di amministrazione (Allegato a);

b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);

c) composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato c);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato d);

e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);

f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);

g) nota integrativa (Allegato g)

h) parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato h).

 

     Art. 8. Autorizzazioni per il bilancio 2018 - 2020

1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2018 - 2020.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2018.

3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2018 - 2020.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2018 - 2020 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2018 le variazioni al bilancio di previsione 2018 - 2020, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 10. Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

 

     Art. 11. Nota integrativa

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011, è approvato l’allegato g) alla presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 2018, n. 45.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2018, n. 38.