Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 21/02/2018 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011 |
Art. 2. Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 69/2011 |
Art. 3. Organi dell’autorità idrica. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2011 |
Art. 4. Assemblea. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011 |
Art. 5. Funzioni dell’assemblea. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 69/2011 |
Art. 6. Direttore generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2011 |
Art. 7. Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 69/2011 |
Art. 8. Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 69/2011 |
Art. 9. Funzioni del Consiglio direttivo. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 69/2011 |
Art. 10. Revisore unico dei conti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 69/2011 |
Art. 11. Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011 |
Art. 12. Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 69/2011 |
Art. 13. Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 69/2011 |
Art. 14. Controllo dei comuni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 69/2011 |
Art. 15. Articolazione organizzativa dell'autorità idrica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 69/2011 |
Art. 16. Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 69/2011 |
Art. 17. Piano di ambito. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 69/2011 |
Art. 18. Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 69/2011 |
Art. 19. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011 |
Art. 20. Relazione annuale. Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 69/2011 |
Art. 21. Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 69/2011 |
Art. 22. Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 69/2011 |
Art. 23. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all’articolo 28 della l.r. [...] |
Art. 24. Comitato regionale per la qualità del servizio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 69/2011 |
Art. 25. Disposizioni transitorie relative al direttore generale. Inserimento dell’articolo 53 bis della l.r. 69/2011 |
Art. 26. Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della l.r. 69/2011 |
Art. 27. Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti. Inserimento dell’articolo 57 bis nella l.r. 69/2011 |
§ 5.4.279 - L.R. 21 febbraio 2018, n. 10.
Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011.
(B.U. 2 marzo 2018, n. 10)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del
Visto il
Vista la
Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;
Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare la legge istitutiva dell’Autorità idrica toscana (AIT) per far fronte ad una complessiva revisione della governance e dell’organizzazione amministrativa dell’ente, al fine di garantirne una maggiore operatività e di superare le criticità emerse nel corso dell’esperienza maturata negli anni trascorsi dalla sua istituzione, in particolare con riferimento al funzionamento degli organi collegiali e alle funzioni del consiglio direttivo e delle conferenze territoriali;
2. In ragione di quanto specificato al punto 1, è pertanto necessario che il consiglio direttivo si qualifichi come organo dell’AIT affiancando alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva;
3. È necessario, altresì, adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria, poiché i provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), richiedono la riformulazione o il riassetto di alcune competenze assegnate agli organi dell’ente;
4. È necessario, inoltre, provvedere ad una rimodulazione delle funzioni, già riservate alla Regione dalla
5. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, si prevede che essi siano finanziati dal servizio idrico integrato mediante l’istituzione, da parte dell’AIT, di un fondo a ciò dedicato, alimentato da una specifica componente tariffaria approvata da ARERA, nonché da eventuali risorse pubbliche erogate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
6. È necessario pertanto introdurre disposizioni di prima applicazione, nelle more dell’affidamento al gestore unico, per assicurare il coordinamento delle gestioni in essere, tramite un apposito accordo quadro, stipulato tra AIT e i soggetti gestori operanti sul territorio regionale, che definisca le modalità di accesso e gestione del fondo di cui al punto 4, nonché le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale con dimensioni sovrambito e la successiva gestione delle connesse infrastrutture;
7. È necessario altresì dettare disposizioni transitorie con riferimento al contratto del direttore generale dell’AIT;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 16 del preambolo della
“16. L’assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione. Il consiglio direttivo affianca alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva. In particolare, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali e nel rispetto degli indirizzi dell’assemblea, definisce la proposta tariffaria e approva le modifiche alla convenzione col gestore.”.
Art. 2. Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 3. Organi dell’autorità idrica. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
“a bis) il consiglio direttivo;”.
Art. 4. Assemblea. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. L’assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 4.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Il sindaco può delegare un assessore oppure un sindaco o assessore di altro comune, purché il comune appartenga alla medesima conferenza territoriale e il delegato sia componente dell’assemblea. Ciascun sindaco o suo delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria.”.
Art. 5. Funzioni dell’assemblea. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 Funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 19, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;
d) all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);
e) alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);
3) il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
4) la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’articolo 25, da proporre all’approvazione della Autorità nazionale;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all’articolo 13 bis della
h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
l) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.”.
Art. 6. Direttore generale. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 7. Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10 Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare:
a) all'affidamento del servizio;
b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del
d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
e) alla predisposizione della relazione annuale da presentare all’assemblea ai sensi dell’articolo 24;
f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
g) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;
h) alla predisposizione dei bilanci dell’AIT e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.
2. In attuazione degli indirizzi dell’assemblea, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:
a) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j);
b) all’approvazione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.”.
Art. 8. Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Il consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune di cui all’articolo 13, comma 5, e di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della
3. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza, in prima convocazione, di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti .”.
Art. 9. Funzioni del Consiglio direttivo. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis Funzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea:
a) provvede alla definizione della proposta tariffaria e all’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale, ai fini della sua approvazione;
b) approva gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
c) approva il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare nonché le relative modifiche.
2. Il consiglio direttivo provvede altresì:
a) ad esprimere un parere preventivo sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea;
b) alla verifica della coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa;
c) alla definizione, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea, della componente tariffaria relativa agli interventi strategici di cui all’articolo 25, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.”.
Art. 10. Revisore unico dei conti. Modifiche all’articolo 12 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 11. Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della
“4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero individuato per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale. Tale numero è stabilito sulla base dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio.”.
2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 13 della
Art. 12. Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14 Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana
1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:
a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13;
b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell’assemblea per:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
3) l’approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;
4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.
2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.
3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.”.
Art. 13. Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 14. Controllo dei comuni. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 15. Articolazione organizzativa dell'autorità idrica. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della
Art. 16. Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della
Art. 17. Piano di ambito. Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19 Piano di ambito
1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del
2. Sulla base delle priorità indicate nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, il piano di ambito è aggiornato mediante la rimodulazione del programma degli interventi e dell’articolazione tariffaria, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.
3. Il piano di ambito è attuato attraverso la rimodulazione periodica del programma degli interventi in sede di aggiornamento della tariffa.”.
Art. 18. Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Sostituzione dell’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
“Art. 20 Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile
1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della
2. Il piano operativo di cui al comma 1 contiene una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, un sistema di monitoraggio che misuri il livello di rischio prevedibile per ciascun sistema idrico, nonché gli indirizzi con i quali i gestori del servizio provvedono periodicamente a redigere ed aggiornare un quadro informativo contenente:
a) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
b) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
c) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
d) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo, corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.
3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della
4. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal
Art. 19. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 20. Relazione annuale. Sostituzione dell’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
“Art. 24 Relazione annuale
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da presentare all'assemblea che ne prende atto. La relazione, dopo la presentazione all’assemblea, è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49.
2. La relazione illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) i principali aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni e i livelli e le strutture tariffarie applicati.”.
Art. 21. Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25 Individuazione degli interventi strategici
1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del
2. In attuazione degli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili.
3. Il documento di cui al comma 2, da aggiornare annualmente in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), tiene conto delle previsioni del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della
a) l’aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di approvvigionamento idropotabile, anche in conseguenza ai mutamenti delle condizioni meteo climatiche;
b) l’aggiornamento e la rimodulazione del programma degli interventi strategici e del relativo fabbisogno finanziario complessivo con l’indicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche da realizzare prioritariamente al fine di assicurare la tenuta del sistema del servizio idrico integrato in situazione di crisi da prolungata siccità;
c) la finalizzazione di eventuali contributi comunitari o statali al fine di assicurare il sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nel piano di ambito, assicurando priorità a quelli relativi:
1) alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lettera b);
2) al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque;
3) al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.”
Art. 22. Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell’articolo 25 bis della
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 bis Fondo per il finanziamento degli interventi strategici
1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato con il gettito di specifica componente tariffaria, determinata nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità nazionale.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.”.
Art. 23. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 3 dell’articolo 28 della
“3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e della proposta dell’autorità idrica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le aree di salvaguardia integrano il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del
Art. 24. Comitato regionale per la qualità del servizio. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della
Art. 25. Disposizioni transitorie relative al direttore generale. Inserimento dell’articolo 53 bis della
1. Dopo l’articolo 53 della
“Art. 53 bis Disposizioni transitorie relative al direttore generale
1. Il contratto di lavoro del direttore generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.”.
Art. 26. Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della
1. La rubrica del capo I del titolo V della
Art. 27. Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti. Inserimento dell’articolo 57 bis nella
1. Dopo l’articolo 57 della
“Art. 57 bis Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti
1. Nelle more dell’affidamento al gestore unico di cui all’articolo 18, l’autorità idrica assicura il coordinamento delle gestioni esistenti mediante la stipula, con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, di apposito accordo quadro per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, individuati nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, che interessano il territorio di competenza di più gestori o che comunque sono poste al servizio di più gestioni.
2. L’accordo quadro indica in particolare:
a) i criteri di individuazione del soggetto attuatore degli interventi e di gestione delle relative opere ed infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del
b) le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui all’articolo 25 bis.
3. I contenuti dell’accordo quadro sono integrati, con apposita modifica, nelle convenzioni di gestione esistenti e costituiscono presupposto vincolante per l’affidamento della realizzazione degli interventi strategici e per la gestione delle relative opere, inseriti nel piano d’ambito mediante l’aggiornamento di cui all’articolo 19, comma 2.”.