§ 1.9.48 - L.R. 28 luglio 2017, n. 23.
Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:28/07/2017
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi generali.
Art. 2.  Campania Semplice.
Art. 3.  Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva.
Art. 4.  Cittadinanza digitale.
Art. 5.  Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l'accesso civico agli atti di interesse regionale.
Art. 6.  Misure in materia di economia circolare e bioeconomia.
Art. 7.  Misure di semplificazione in materia di politiche sociali.
Art. 8.  Misure di semplificazione in materia di politiche sportive.
Art. 9.  Semplificazioni in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative.
Art. 10.  Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali.
Art. 11.  Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio.
Art. 12.  Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità.
Art. 13.  Abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.


§ 1.9.48 - L.R. 28 luglio 2017, n. 23.

Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.

(B.U. 31 luglio 2017, n. 61)

 

TITOLO I

Misure in materia di semplificazione, trasparenza e partecipazione attiva

 

Art. 1. Finalità e principi generali.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:

a) adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;

b) migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

c) dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai processi decisionali regionali;

d) rimuovere fattori protezionistici che impediscono l'incremento della concorrenzialità e introdurre regole che promuovono il confronto competitivo;

e) dare piena esplicazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, accessibilità e semplicità dell'azione amministrativa;

f) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.

2. La Regione promuove altresì, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la trasparenza e la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché l'accesso civico e la piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso.

 

     Art. 2. Campania Semplice.

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta della Regione Campania è istituita una sezione specifica denominata Campania Semplice suddivisa per aree tematiche.

2. Le aree tematiche oggetto dell'azione di semplificazione condivisa attengono ai settori considerati strategici nella risoluzione di approvazione del documento economico e finanziario regionale.

3. I cittadini, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni e i comitati civici, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, presentano le proprie proposte di semplificazione tramite il sito internet istituzionale secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 3, il Programma dell'attività di semplificazione regionale individuando le concrete misure di semplificazione adottabili e i relativi tempi.

5. Al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente mediante l'inserimento di una clausola di semplificazione permanente. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata.

6. Per garantire la misurazione e l'armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.

 

     Art. 3. Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva.

1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è così modificata:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione con le relative valutazioni nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.";

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali)

1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

a) delle leggi approvate nell'anno precedente;

b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;

c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;

d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;

e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;

f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.

2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione Regione in un click del sito web istituzionale della Regione.

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilita oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.";

c) dopo la lettera f), del comma 1, dell'articolo 20, è aggiunta la seguente: "f-bis) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

 

     Art. 4. Cittadinanza digitale.

1. Per assicurare la massima trasparenza dell'Amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione, all'interno del sito internet istituzionale, pubblica:

a) le procedure per ottenere una identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID) ai sensi della normativa vigente;

b) l'elenco dei servizi ad accesso SPID messi a disposizione dalla Regione Campania;

c) la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi in modalità digitale.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa competente in materia di innovazione, sono individuati, nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa regionale, i responsabili dell'attuazione del presente articolo e le modalità e i tempi di intervento per rendere effettive le attività di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

3. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first) di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ed in coerenza con gli obiettivi del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: Agire le agende digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020 (14/108/CR14/C2), i disegni e i progetti di legge dispongono l'attuazione della proposta normativa di regola secondo modalità digitali per garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e costi contenuti per cittadini ed imprese.

4. In caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche. In tal caso l'analisi di impatto della regolamentazione del provvedimento attesta puntualmente i motivi che rendono impossibile o oneroso in modo irragionevole l'applicazione del principio di cui al comma 3.

 

     Art. 5. Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l'accesso civico agli atti di interesse regionale.

1. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto delle linee guida recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:

a) tutti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale;

b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di attuazione;

c) l'elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e relativa rendicontazione;

d) la rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;

e) i rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti e le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;

f) lo stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi;

g) tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da pubblicare inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;

h) le schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli stessi;

i) i calendari delle audizioni presso le Commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti;

l) tutti gli ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

m) tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;

n) tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione;

o) tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della normativa contabile.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Nel BURC sono pubblicati, anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto a norma di legge:

a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati;

b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria se prevista quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;

c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente, in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.".

 

TITOLO II

Misure settoriali di semplificazione

 

     Art. 6. Misure in materia di economia circolare e bioeconomia.

1. La Regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull'efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse. La Regione incentiva altresì l'implementazione di strategie che, in coerenza con il concetto europeo di Regioni sostenibili di cui al "Sustainable energy policy" promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a garantire e diffondere:

a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l'implementazione delle risorse rinnovabili;

b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore;

c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all'uso di prodotti a più alto valore ambientale;

d) la riduzione della produzione di rifiuti;

e) la riduzione degli sprechi alimentari e l'immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati;

f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma;

g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

h) il sostegno a filiere integrate tra settore agricolo, forestale e industriale e dello smaltimento dei rifiuti;

i) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate o marginali, al fine di consentirne il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. Per verificare e valutare le modalità di attuazione del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Forum permanente per la bioeconomia e l'economia circolare al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell'Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e delle associazioni e dei comitati ambientalisti. Con delibera di Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Forum, coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia di attività produttive e ambiente.

3. La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di criteri premiali volti a favorire, nell'ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per tali realtà produttive.

4. La Regione promuove, altresì, la conclusione di accordi tra imprese, anche nella forma delle reti di impresa e delle filiere produttive complete, per incentivare gli operatori economici ad attingere, per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse per impiegare in un determinato ciclo produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell'ambito del Forum di cui al comma 2, presenta al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia con particolare riferimento alle misure di riciclo, riuso, rigenerazione, nonché ad introdurre disposizioni volte a contrastare situazioni di spreco anche nel settore alimentare, in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.). Per l'esame di tale disegno di legge si applicano le procedure di cui all'articolo 54, commi 2 e 4, dello Statuto regionale.

6. In attuazione della Convenzione internazionale per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente adottata ad Hong Kong il 15 maggio 2009 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, nel rispetto del Regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e della legge 9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta), la Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, individua modalità e misure di supporto per assicurare il miglioramento progressivo degli standard di qualità ambientale nel trasporto marittimo regionale, il riuso eco-compatibile e l'ammodernamento delle navi per finalità di efficientamento energetico e sicurezza nella navigazione.

 

     Art. 7. Misure di semplificazione in materia di politiche sociali.

1. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:

a) alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e i servizi di supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio";

b) al comma 1, dell'articolo 8:

1) alla lettera g) le parole ", di intesa con le province, " sono soppresse;

2) alla lettera i) le parole ", di intesa con le province, " sono soppresse;

3) alla lettera m) le parole "degli articoli 47 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 47";

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) al comma 2, dell'articolo 10:

1) alla lettera a) la parola "ne" è soppressa e dopo le parole "garantiscono la realizzazione" sono aggiunte le seguenti "degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centoventi giorni dalla determinazione, ai sensi dell'articolo 19, degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni conferite e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

e) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole ", dal presidente della provincia" sono soppresse;

2) la lettera a), del comma 3, è sostituita dalla seguente: "a) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di disciplina del proprio funzionamento. Sino all'approvazione del regolamento le adunanze del coordinamento istituzionale sono valide se è presente la metà dei componenti e le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti;";

3) alla lettera d), del comma 3, le parole "novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle parole "sessanta giorni dalla determinazione ai sensi dell'articolo 19 degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, " e le parole "nel piano sociale" sono sostituite dalle seguenti "nel piano di zona";

f) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole ", dai presidenti delle cinque province o loro delegati, " sono soppresse;

2) al comma 3, le parole "e dall'assessore ai rapporti con le autonomie locali, " sono soppresse e le parole "e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge." sono sostituite dalle parole "e del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d).";

g) all'articolo 13:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole "degli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 8";

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole "e dalla provincia" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "le province, " sono soppresse e le parole "aziende di pubblici servizi" sono sostituite dalle seguenti "aziende pubbliche di servizi";

3) alla lettera f, del comma 4, le parole "di pubblici" sono sostituite dalle seguenti "pubbliche di".

i) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole ", di intesa con le province, " sono soppresse;

2) al comma 5, le parole "alle province e" sono soppresse.

3) il comma 6 è sostituito dal seguente "6. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.";

l) dopo la lettera h), del comma 1, dell'articolo 28 è aggiunta la seguente "h bis) tutelare, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un'offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità.";

m) al comma 3, dell'articolo 46, le parole ", col supporto delle province, " sono soppresse;

n) all'articolo 47:

1) al comma 1, le parole "e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, " sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli" sono sostituite dalle seguenti "adempiono alle disposizioni degli" e dopo le parole "come responsabili preposti alla gestione dei servizi" sono aggiunte le seguenti "la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano di zona e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, nonché gli enti locali che non assicurano";

3) al comma 3, le parole "dell'ente locale" sono sostituite dalle seguenti "degli enti locali".

4) al comma 4, le parole "sentito l'ente locale inadempiente" sono sostituite dalle seguenti "sentiti gli enti locali inadempienti".

5) al comma 5, le parole "alla consulta delle autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti "al Consiglio delle autonomie locali.";

o) al comma 1, dell'articolo 48-bis:

1) alla lettera a) dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale" e dopo le parole "segnalazione certificata di inizio di attività" sono aggiunte le seguenti "dei servizi domiciliari e territoriali";

2) alla lettera b), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale";

3) alla lettera c), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale";

p) all'articolo 52:

1) al comma 1, le parole "e le province" sono soppresse;

2) al comma 1-ter, le parole "e dalle province" sono soppresse.

q) i commi 1 e 2 dell'articolo 56 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) sono soppresse. I fondi regionali programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà.

2. I Comuni associati in ambiti territoriali inseriscono quale parametro di valutazione all'interno dei regolamenti per l'erogazione di contributi per il contrasto alla povertà, se non già presente, la condizione di essere genitore solo con figli.".

 

     Art. 8. Misure di semplificazione in materia di politiche sportive.

1. La legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative) è così modificata:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1 le parole "Le province e" sono soppresse;

2) il comma 2 è soppresso;

3) alla lettera a), del comma 3 le parole "provinciali e" sono soppresse, alla lettera e) la parola "provinciale" è soppressa, la lettera f) è soppressa e alla lettera g) le parole "alle province e" sono soppresse;

b) alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 7, le parole "provinciali e" sono soppresse;

c) all'articolo 12, comma 1:

1) alla lettera a) la parola "totale" è soppressa;

2) alla lettera b) dopo le parole ", per lavori di" è aggiunta la seguente: "costruzione, ";

d) all'articolo 13:

1) dopo la lettera b), del comma 1, sono inserite le seguenti: "b bis) attività a carattere motorio-educativo-ricreative; b ter) organizzazione di manifestazioni a carattere motorio-educativo-ricreative";

2) dopo la lettera c), del comma 3, e inserite la seguente: "c bis) le associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni, limitatamente ai contributi di cui al comma 1, lettere b bis) e b ter)";

e) al comma 1, dell'articolo 14, le parole "e le province" sono soppresse;

f) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo le parole "manifestazione sportive" sono aggiunte le seguenti "e manifestazioni motorio-educativo-ricreativo"; le parole "riferite all'anno successivo" sono sostituite con le seguenti "riferite all'anno in corso"; e le parole "30 novembre" sono sostituite con le seguenti "30 aprile";

2) il comma 4 è soppresso;

3) al comma 5, dopo le parole "attività illecite)" sono aggiunte le seguenti ", e alla verifica in loco dell'effettivo acquisto delle attrezzature sportive nonché, a campione, della realizzazione delle manifestazioni finanziate.".

2. Il termine previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è differito al 31 dicembre 2017, per i finanziamenti di progetti inerenti gli impianti sportivi.

 

     Art. 9. Semplificazioni in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative.

1. La legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali) è così modificata:

a) al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: "coltivatori diretti" sono aggiunte le seguenti: "e degli imprenditori agricoli professionali";

b) dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'attività assistenziale di cui al primo comma è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La licenza di pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido."

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) dopo la parola "amministratori" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole "alla CRUI" sono inserite le seguenti: "e dei rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

5. L'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromi che alla produzione da parte di soggetti autorizzati) è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato è composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, da tre esperti designati con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso spese.".

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

6. Il comma 9, dell'articolo 19, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è così modificato:

a) le parole "sono ricostituiti alla data della presente legge e, " sono soppresse;

b) le parole "trenta mesi" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo".

7. Al comma 128, dell'articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) dopo la parola "Presidente" sono aggiunte le seguenti: ", che durano in carica l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo.".

8. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8, (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis (Utilizzo da parte dei cittadini con disabilità del sistema self-service presso i distributori di carburante)

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità e assicurare che, durante gli orari di servizio degli impianti distributivi dei carburanti, gli automobilisti disabili abbiano il diritto ad effettuare le operazioni di self-service avvalendosi del personale addetto alla stazione di rifornimento del carburante alle medesime condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.".

9. Il provvedimento di cui all'articolo 21-bis della legge regionale 8/2013 come modificata dal comma 8 è adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana), è così modificata:

a) la lettera d) del comma 2, dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"d) l'innovazione, l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche, espressione del territorio, mediante la acquisizione di servizi e di attivi materiali ed immateriali;";

b) dopo la lettera l) del comma 2, dell'articolo 4, è inserita la seguente: "l bis) lo sviluppo di progetti per i servizi al cittadino, mediante l'impiego delle tecnologie moderne al fine di potenziare la fruizione e l'accessibilità dei servizi;";

c) il comma 3, dell'articolo 4 è abrogato;

d) i commi 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 5 sono abrogati;

e) il comma 1, dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale con delibera pianifica e programma gli interventi della presente legge, stabilendo le priorità di intervento e la corrispondente assegnazione delle risorse finanziarie.";

f) il comma 2, dell'articolo 9 è abrogato;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Regimi di aiuto)

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.".

 

     Art. 10. Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali.

1. La legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è cosi modificata:

a) al comma 3, dell'articolo 1, la parola "moduli" è sostituita dalla seguente "mobili";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra)

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'articolo 1 è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Inventario dei beni regionali)

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:

a) inventario dei beni demaniali;

b) inventario dei beni immobili patrimoniali;

c) inventario dei beni mobili patrimoniali;

d) inventario dei beni mobili di uso durevole.

3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. L'inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;

b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;

c) i titoli di provenienza;

d) l'estensione;

e) il reddito;

f) il valore fondiario approssimativo;

g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;

h) la durata di tale destinazione;

i) la destinazione urbanistica;

l) l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 33/2013, l'inventario di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.";

d) l'articolo 6:

1) al comma 2 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio";

2) al comma 5 le parole "La Giunta regionale delibera" sono sostituite dalle seguenti "La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone";

3) al comma 6 le parole "La Giunta regionale revoca l'atto di concessione" sono sostituite dalle seguenti "La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell'atto di concessione";

e) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis (Disciplinare)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta un disciplinare contenente:

a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;

b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;

c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;

d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;

e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;

f) le modalità delle procedure di vendita;

g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;

h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.";

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all'articolo 6-bis.";

2) al comma 2 le parole "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti "Il relativo atto";

3) al comma 3 le parole "del demanio regionale, " sono soppresse;

4) al comma 4 la parola "demaniale" è soppressa;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Contratto di affitto, locazione, comodato, uso)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

2. I relativi contratti sono conclusi all'esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis, mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità.

3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, in casi eccezionali specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di carattere fiscale.

4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta regionale con il disciplinare di cui all'articolo 6-bis.";

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Procedura di vendita)

1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi;

b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;

c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).

4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella evenienza che il valore determinato secondo tali parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.

5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato oppure la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6-bis, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, oppure, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, o a società pubbliche abilitate a tale scopo, oppure a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni se non sono intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Se l'avviso d'asta prevede la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 11, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

a) se i beni oggetto del contratto di alienazione devono essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;

b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questo caso il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6-bis.

11. Se i beni in alienazione sono occupati senza titolo o sono oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinunzia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui ai commi 10 e 11.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione, nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Se, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avviene nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).";

i) il comma 1, dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. L'avviso d'asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente e, se il valore economico del bene è particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale."

l) al comma 2, dell'articolo 11, le parole "della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti "del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)";

m) l'articolo 12 è abrogato;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania)

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica e l'alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare; la valorizzazione del patrimonio immobiliare può essere affidata ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare o finanziario, intendendosi per valorizzazione anche l'utilizzo di strumenti di finanza immobiliare o strutturata che siano funzionali alle esigenze della Regione Campania. Gli enti o le società affidatarie sono individuate con procedura competitiva.

2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6-bis.";

o) al comma 1 dell'articolo 15 le parole "dell'art. 78 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20," sono sostituite con le seguenti "dell'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania).".

 

     Art. 11. Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio.

1. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata tramite ruolo.

2. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata altresì tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). In tal caso sono applicabili le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto compatibili.

3. L'ingiunzione fiscale deve indicare:

a) l'accertamento della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto ovvero l'accertamento della entrata patrimoniale, la quantificazione delle sanzioni amministrative anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento;

b) la motivazione;

c) l'ordine, emesso dal competente Ufficio della regione Campania, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta e le modalità di estinzione dell'inadempienza;

d) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'ingiunzione e il responsabile del procedimento;

e) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'ingiunzione in sede di autotutela;

f) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.

4. L'atto di accertamento e l'ingiunzione fiscale costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

5. La notificazione dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente o al debitore dell'Amministrazione è effettuata mediante Ufficiale Giudiziario, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), oppure mediante invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento secondo le procedure previste dall'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito, con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. La notificazione può essere altresì eseguita, previa convenzione tra comune e regione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

6. Sulle somme richieste a mezzo di ingiunzione fiscale, di cui ai commi 2, 3, 4, e 5, il debitore può richiedere la dilazione del pagamento con esclusione dei diritti di notifica nei casi e con le modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 per le somme iscritte a ruolo. L'importo della singola rata non può, comunque, essere inferiore ad euro 150,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi nella misura e con le modalità di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 602/1973.

7. Al fine di efficientare i contenziosi regionali, le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 riferito alle maggiorazioni fiscali destinate al piano di rientro dei trasporti sono rifinalizzate a copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

8. Al comma 85, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria 2013) prima della parola "rimborsata" è inserito il seguente testo: "anticipata dalla Regione Campania, dalla quale è corrisposta direttamente ai proprietari dei suoli oggetto di acquisizione e successivamente, ".

 

     Art. 12. Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità.

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis (Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)

1. I titolari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 ed i titolari di assegno di reversibilità di cui all'articolo 21, hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'assegno loro spettante, nonché hanno la facoltà di restituire in tutto o in parte quanto già percepito. L'eventuale rinuncia o restituzione deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per i vitalizi spettanti agli ex-assessori, al Presidente della Giunta regionale.

2. I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.".

 

     Art. 13. Abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale);

b) il comma 181 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

c) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania).

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.