Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 02/08/1982 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Associazione Coltivatori Diretti. |
Art. 2. Finalità delle sovvenzioni. Le sovvenzioni di cui al precedente articolo sono concesse per lo svolgimento da parte delle predette Associazioni delle finalità istituzionali ivi compreso lo [...] |
Art. 3. Modalità di concessione delle sovvenzioni. La Giunta regionale dispone la concessione delle sovvenzioni su domanda dei livelli regionali delle Associazioni di cui all'art. 1 da presentarsi entro il [...] |
Art. 4. Patronati dei coltivatori diretti. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore dei Patronati, giuridicamente riconosciuti, che siano diretta emanazione delle [...] |
Art. 5. Riparto fondi fra i Patronati. I fondi sono ripartiti fra gli Enti di cui al precedente articolo in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione [...] |
Art. 6. Riparto fondi. La ripartizione dei fondi per l'esercizio finanziario 1982 sarà effettuata, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, fra le Associazioni ed i Patronati che presentino la [...] |
Art. 7. Norme finanziarie. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 129 dello stato di [...] |
§ 3.1.18 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 41.
Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali.
Art. 1. Associazione Coltivatori Diretti.
Sono concesse sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle strutture regionali delle Associazioni Professionali dei Coltivatori Diretti maggiormente rappresentative nella Regione e che siano espressione di Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale [1].
Art. 2. Finalità delle sovvenzioni. Le sovvenzioni di cui al precedente articolo sono concesse per lo svolgimento da parte delle predette Associazioni delle finalità istituzionali ivi compreso lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, iniziative di supporto e promozionali nonché per l'attività di assistenza tecnica disposta a favore dei propri iscritti.
Art. 3. Modalità di concessione delle sovvenzioni. La Giunta regionale dispone la concessione delle sovvenzioni su domanda dei livelli regionali delle Associazioni di cui all'art. 1 da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
I fondi sono così ripartiti:
a) per il 15% in parti uguali fra le stesse;
b) per il 25% in proporzione al numero degli iscritti
nell'ambito regionale;
c) per il 60% in proporzione alle spese di funzionamento
regolarmente documentate, ivi compresi stipendi ed oneri sociali per il personale regolarmente assunto ed impegnato anche presso le strutture provinciali delle Associazioni per lo svolgimento dei compiti di istituto.
Le spese anzidette formeranno oggetto di una analitica
relazione da sottoporre all'approvazione degli organi statutari della struttura regionale.
Ai fini del computo degli oneri diretto ed indiretto per il personale dipendente, dovrà farsi ricorso anche ai versamenti effettuati agli Enti previdenziali.
Art. 4. Patronati dei coltivatori diretti. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore dei Patronati, giuridicamente riconosciuti, che siano diretta emanazione delle Associazioni di cui al precedente art. 1. Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Art. 5. Riparto fondi fra i Patronati. I fondi sono ripartiti fra gli Enti di cui al precedente articolo in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.
Art. 6. Riparto fondi. La ripartizione dei fondi per l'esercizio finanziario 1982 sarà effettuata, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, fra le Associazioni ed i Patronati che presentino la richiesta nonché la relativa documentazione riferita all'anno 1981, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 7. Norme finanziarie. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 129 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, previamente integrato della somma di L. 350.000.000 mediante prelievi di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.
All'onere per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 24 della