§ 45.1.258 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 84.
Legge n. 488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:04/08/2000
Numero:84

§ 45.1.258 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 84.

Legge n. 488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000.

(G.U. 16 novembre 2000, n. 268)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che - per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 - autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004, specificando che le predette risorse affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, tra l'altro, istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unità tecnica - finanza di progetto, con il compito di diffondere all'interno delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitale privato e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito di questo Comitato stesso su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture, e che individua gli studi di fattibilità quale momento centrale per la formazione di un'effettiva progettualità, prevedendone l'obbligatorietà per le opere di importo superiore ai 20 miliardi di lire (10,329 milioni di euro);

     Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che, all'art. 27, comma 16, fornisce indicazioni in ordine alla nozione di "aree depresse" e che rifinanzia la prosecuzione degli interventi in dette aree, recando a tale fine in tabella D autorizzazioni di spesa per complessivi 12.000 miliardi di lire (6.197,483 milioni di euro), dei quali 2.000 miliardi di lire (1.032,914 milioni di euro) per l'anno 2000 e 5.000 miliardi di lire (2.582,284 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

     Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63/1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture, e vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79/1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

     Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dal richiamato provvedimento normativo n. 208/1998;

     Vista l'ordinanza n. 2948 (e successive modifiche ed integrazioni) emanata in data 25 febbraio 1999 dal Ministro dell'interno, che, all'art. 13, prevede che il commissario delegato - Presidente della regione - si avvalga per interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti campani, della SOGESID che concorre per l'importo di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro) sulle risorse assegnate da questo Comitato medesimo a carico del fondo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

     Vista la delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1999), con la quale sono stati dettati criteri per l'utilizzo dei fondi destinati alle infrastrutture a valere sugli stanziamenti di cui alla citata legge n. 449/1998 e nella quale veniva, tra l'altro, posto il principio che l'onere di copertura di provvedimenti intesi a fronteggiare situazioni di rischio o di emergenza, se imputato sulle risorse per le aree depresse, è da considerare un'anticipazione sulle quote spettanti alla regione interessata nel settore specifico d'intervento;

     Vista la propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 164/1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1999), con la quale questo Comitato ha autorizzato la SOGESID ad utilizzare le disponibilità finanziarie ad essa in precedenza assegnate per aumentare il capitale sociale nella misura massima di 100 miliardi di lire (51,646 milioni di euro) ed a presentare il programma di attività aggiornato;

     Vista la delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000), con la quale questo Comitato ha assegnato l'importo complessivo di 12.000 miliardi di lire (6.197,483 milioni di euro), recato dalla citata legge n. 488/1999 secondo l'articolazione, per tipologia sia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa, ed ha in particolare destinato 6.000 miliardi di lire (3.098,741 milioni di euro) alle agevolazioni alle attività produttive, disponendo un accantonamento del 3,66% a carico della quota ripartibile anche tra le regioni del centro-nord e riservando 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) alle medesime regioni per agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed ha finalizzato l'importo di 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro) alle infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma, prevedendo un accantonamento del 10% per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali a valenza nazionale o di raccordo internazionale e/o per operazioni di riequilibrio e ripartendo l'importo residuo tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%;

     Vista la delibera n. 83/2000, assunta in pari data, con la quale vengono stabilite le modalità attuative del "Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1" per gli anni 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1° agosto 2000;

     Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 che - nel ribadire l'importanza delle tecniche di projet financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003 - quantifica gli importi di spesa pubblica per investimenti che saranno sostituiti da capitale privato in 2.000 miliardi di lire (1.032,914 milioni di euro) per il 2002, 6.000 miliardi di lire (3.098,741 milioni di euro) per il 2003 e 10.000 miliardi di lire (5.164,569 milioni di euro) per il 2004;

     Considerato che questo Comitato, nella citata delibera n. 14/2000, prevedeva che il riparto delle risorse riservate al Mezzogiorno per infrastrutture venisse effettuato sulla base delle percentuali concordate in sede di Conferenza Stato-regioni e che il riparto tra le regioni del centro-nord avvenisse secondo un metodo coerente con quello così adottato per l'altra macroarea e tenendo conto delle indicazioni emergenti dalla nuova zonizzazione dell'obiettivo 2, allora in corso;

     Considerato che, nella riunione del 24 luglio 2000, la commissione infrastrutture ha formulato proposte in ordine ai criteri di riparto e di finalizzazione dell'accantonamento di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000;

     Considerato che, nella riunione preliminare tenuta il 1° agosto 2000 in vista dell'odierna seduta, è emersa altresì l'opportunità di procedere al riparto dell'importo di 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) riservato alle regioni del centro-nord, per agevolazioni ex lege n. 488/1992, al punto 1.1 della più volte menzionata delibera n. 14/2000;

     Ritenuto di condividere l'opportunità di destinare parte degli accantonamenti sulle quote riservate, rispettivamente, alle attività produttive ed alle infrastrutture ad un'operazione di riequilibrio a favore delle aree del centro-nord non ricomprese nella nuova zonizzazione ex obiettivo 2, suddividendo tale operazione in due tranches, di cui la seconda a valere sulle eventuali risorse che la legge finanziaria 2001 riserverà alle aree depresse, ed escludendo vincoli di uso sulle quote così attribuite a titolo di compensazione in modo da consentire alle regioni di prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria, l'utilizzo più opportuno nei comuni destinatari dell'intervento;

     Ritenuto necessario stabilire un termine entro cui le regioni interessate dall'operazione di riequilibrio comunichino le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra, in modo che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa procedere alle relative variazioni di bilancio;

     Ritenuto di condividere l'opportunità di effettuare analoga operazione di riequilibrio a favore dell'Abruzzo, contenendo peraltro l'operazione stessa in unica tranche;

     Ritenuto di condividere l'opportunità di dedicare specifica attenzione alle regioni Umbria e Marche, interessate dai noti eventi tellurici, attribuendo l'importo residuo dell'accantonamento del 3,66% disposto a carico della quota per agevolazioni alle attività produttive e mantenendo l'originaria destinazione dell'accantonamento, e ritenuto, altresì, di prevedere che il riparto avvenga, giusta quanto richiesto dalle regioni interessate, sulla base di percentuali stabilite d'intesa tra le medesime entro il 31 dicembre 2000;

     Ritenuto di condividere le proposte della commissione infrastrutture per ciò che concerne il riparto delle risorse per infrastrutture nell'ambito delle macroaree, in quanto coerenti con le indicazioni di cui alla più volte menzionata delibera n. 14/2000;

     Ritenuto di concordare altresì sulle proposte di finalizzazione delle risorse di cui sopra, confermando la destinazione prioritaria ai due assi della "mobilità sostenibile" e del "ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico" e richiamandosi per il resto alla medesima impostazione adottata nella citata delibera n. 142/1999;

     Ritenuto peraltro di prevedere che in sede di concreta utilizzazione delle risorse sia necessario approfondire le possibilità di ricorso alle tecniche del project financing, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio nella spesa pubblica per investimenti indicati nel documento di programmazione 2001-2004, e ritenuta funzionale a tal fine l'attività dell'unità tecnica - finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato dalla legge n. 144/1999;

     Ritenuto di adottare, per il riparto dell'importo di 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) riservato alle regioni del centro-nord per agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, le stesse percentuali utilizzate per il riparto della quota destinata alla medesima macroarea per infrastrutture;

     Preso atto delle valutazioni formulate, nella seduta del 3 agosto 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha, tra l'altro, raccomandato di dedicare specifica attenzione ad Umbria e Marche anche ai fini del riparto della quota destinata alle infrastrutture;

     Preso atto del piano triennale 2000-2002 presentato dalla SOGESID nella stesura trasmessa in data 25 maggio 2000 e rilevata l'opportunità, al fine di meglio assicurare l'attuazione del piano stesso, di prevedere forme di parziale compensazione dell'onere posto dalle citate ordinanze a carico dei finanziamenti già assegnati alla SOGESID, fermo restando che la società medesima, giusta la disponibilità manifestata nella nota del 3 agosto 2000, provvederà, in occasione dell'aggiornamento del piano, a finalizzare l'importo di 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) per l'attuazione degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione della Campania;

     Preso atto di esigenze prioritarie nel settore delle infrastrutture da ultimo segnalate dal Ministero dell'ambiente con nota del 1° agosto 2000, dal Ministero dei lavori pubblici con nota del 2 agosto 2000 e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota in pari data;

     Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che condivide l'opportunità di dar corso alle suddette richieste nell'ambito delle disponibilità residue dell'accantonamento previsto al punto 3 ultimo comma della delibera n. 14/2000, demandando alle competenti commissioni di questo Comitato la valutazione delle caratteristiche dei relativi programmi, e che in particolare concorda sull'opportunità di disporre un ulteriore finanziamento per la prosecuzione dei lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, al fine di assicurare continuità nei lavori stessi in relazione alla rilevanza dell'opera e nelle more del completamento della procedura prevista all'art. 9 della menzionata legge n. 144/1999;

 

Delibera:

 

     1. Finalizzazioni accantonamenti

     1.1 Accantonamento di cui al punto 1.1 della delibera n. 14/2000

     L'accantonamento di 164,7 miliardi di lire (85,06 milioni di euro) disposto a carico della quota riservata alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000, e corrispondente al 3,66% dell'importo di 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), ripartibile anche per le regioni del centro-nord, viene finalizzato come appresso:

     1.1.1 un importo di lire 74 miliardi di lire (38,218 milioni di euro) viene destinato ad operazioni di riequilibrio a favore delle aree del centro-nord che, a seguito della recente zonizzazione dell'obiettivo 2, non risultano più ricomprese in tale obiettivo ed è ripartito come indicato nella colonna 2 dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera;

     1.1.2 l'importo residuo di 90,7 miliardi di lire (46,843 milioni di euro) viene riservato alle regioni Marche ed Umbria e viene ripartito tra le medesime secondo percentuali, stabilite entro il 31 dicembre 2000, con apposita intesa tra le regioni interessate.

     1.2 Accantonamento di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000

     L'accantonamento del 10% disposto a carico dei 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro) riservati alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera n. 14/2000 viene finalizzato come segue:

     1.2.1 un importo di lire 67,5 miliardi di lire (34,861 milioni di euro) viene destinato alle stesse finalità ompensative di cui al precedente punto 1.1.1: il relativo riparto è riportato alla colonna 3 del menzionato allegato 1 alla presente delibera. Le cifre così attribuite alle singole regioni vengono unificate con le risorse assegnate ai sensi del richiamato punto 1.1.1 in modo da consentirne un uso indifferenziato, per interventi infrastrutturali e/o per agevolazioni alle attività produttive, nei comuni destinatari dell'intervento. Le regioni, entro il 30 novembre 2000, provvederanno a comunicare alla segreteria di questo Comitato l'entità delle risorse da destinare ad una od entrambe le tipologie considerate, ai fini di procedere alle conseguenti variazioni di bilancio;

     1.2.2 un ulteriore importo di lire 8,3 miliardi di lire (4,287 milioni di euro) a valere sul suddetto accantonamento viene destinato alla regione Abruzzo a titolo di riequilibrio;

     1.2.3 l'importo residuo di 374,2 miliardi di lire (193,258 milioni di euro) viene così ripartito:

     a) 20,2 miliardi di lire (10,432 milioni di euro) sono assegnati ad Umbria e Marche e sono ripartiti tra le medesime sulla base delle percentuali stabilite nell'intesa di cui al punto 1.1.2;

     b) 244 miliardi di lire (126,015 milioni di euro) sono finalizzati alla prosecuzione dei lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in vista dell'aggiudicazione dei lavori di lotto dotato di progettazione esecutiva;

     c) 40 miliardi di lire (20,658 milioni di euro) sono destinati ad interventi prioritari di edilizia universitaria nelle regioni meridionali;

     d) 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) sono riservati al cofinanziamento del progetto "Appennino parco d'Europa";

     e) 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) sono programmaticamente destinati alla parziale copertura dell'onere di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro) posto dall'ordinanza n. 2948, meglio specificata in premessa, a carico delle risorse assegnate alla SOGESID.

     In relazione ai progetti di cui alle lettere b) e c) del presente punto i Ministeri di settore presenteranno, rispettivamente, alla commissione infrastrutture ed alla commissione ricerca le proposte circa le caratteristiche dei programmi di rispettiva competenza.

     Relativamente all'intervento di cui al punto d), il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni capofila (Toscana, Abruzzo e Calabria), presenterà alla commissione sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse, un programma integrato di sviluppo, atto a fronteggiare gli svantaggi strutturali delle aree coinvolte nell'intervento, con indicazione puntuale delle altre fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione complessiva del progetto.

     L'assegnazione definitiva del finanziamento di cui alla lettera e) sarà effettuata dalla commissione infrastrutture sulla base di modalità concordate con la regione Campania e la SOGESID.

 

     2. Importo riservato al centro-nord per agevolazioni ex lege 488/1992 alle attività produttive.

     2.1 Riparto territoriale

     L'importo di 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) assegnato alle regioni del centro-nord per agevolazioni ex lege n. 488/1992, ai sensi del punto 1.1 della delibera n. 14/2000, è ripartito come indicato nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

     2.2 Finalizzazione

     Le quote destinate a ciascuna regione saranno utilizzate, dedotte quelle necessarie al finanziamento dei bandi interregionali destinati ai grandi progetti, per la copertura degli interventi riferiti ai bandi ordinari e a quelli mirati per territorio e/o per settore.

 

     3. Riparto territoriale delle risorse per infrastrutture

     3.1 Riparto tra macroaree

     Le risorse destinate alle infrastrutture con la richiamata delibera n. 14/2000, al netto dell'accantonamento del 10% di cui al punto 1.2 della presente delibera, sono così ripartite:

     607,5 miliardi di lire (313,748 milioni di euro) alle regioni del centro-nord;

     3.442,5 miliardi di lire (1.777,903 milioni di euro) alle regioni del Mezzogiorno.

     3.2 Riparto tra le regioni del centro-nord

     L'importo di 607,5 miliardi di lire (313,748 milioni di euro) assegnato alle regioni del centro-nord è ripartito come indicato nella prima parte dell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

     3.3 Riparto tra le regioni del Mezzogiorno

     L'importo di 3.442,5 miliardi di lire (1.777,903 milioni di euro), corrispondente alla quota assegnata alle regioni del Mezzogiorno, è ripartito tra le regioni come riportato nella seconda parte del citato allegato 3.

 

     4. Indirizzi per l'utilizzo delle risorse di cui al punto 3

     4.1 Intervenuta stipula di intesa istituzionale di programma

     4.1.1 Le risorse ripartite al punto 3 sono attribuite alle intese istituzionali di programma, nel contesto delle quali le risorse stesse vengono finalizzate nell'ambito di accordi quadro tra le singole regioni e le amministrazioni centrali, secondo criteri di selezione degli interventi coerenti con quelli definiti per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 ed attuati in sede di comitato di gestione.

     Nell'ipotesi di risorse destinate al finanziamento, totale o parziale, degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali, al fine di rendere più aderenti alle necessità operative degli insediamenti produttivi i meccanismi di selezione, entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria la regione interessata, con delibera di giunta, indica le opere che intende finanziare e l'importo relativo; l'adozione della delibera è condizione necessaria e sufficiente per il trasferimento delle risorse, che avverrà sulla base delle disponibilità di cassa. Le infrastrutture così finanziate sono ricomprese nel sistema di monitoraggio delle intese.

     4.1.2 In particolare le suddette risorse, in conformità ai contenuti della più volte menzionata delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000, sono finalizzate prioritariamente a interventi infrastrutturali ricompresi nei due assi della mobilità, da un lato, e del ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico, dall'altro. Per l'asse relativo alla mobilità gli interventi dovranno essere coerenti, oltre che con i citati indirizzi per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, con il nuovo piano generale dei trasporti e rispondere al concetto di "mobilità sostenibile", quale configurato nella delibera adottata da questo Comitato il 19 novembre 1998, n. 137/1999, in attuazione delle indicazioni emerse dalla conferenza di Kyoto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999 (errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999). Detti interventi inoltre rifletteranno eventuali linee d'indirizzo comuni che i Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente ritengano di adottare al riguardo.

     L'altro asse considerato comprende "il ciclo integrato dell'acqua e riassetto idrogeologico", ivi inclusi l'uso irriguo ed il recupero di sicurezza da rischio idrogeologico: in tale ambito, le risorse saranno destinate con priorità ad interventi funzionali al recepimento di obblighi comunitari previsti da direttive il cui termine di attuazione sia già scaduto o scada entro il 2000 e, sotto il profilo territoriale, preferibilmente ad interventi riconducibili a settori per i quali la regione interessata abbia chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza, fermo restando il principio generale che l'onere di copertura di provvedimenti intesi a fronteggiare situazioni di rischio o di emergenza è da considerare un'anticipazione sulle quote spettanti alla regione per lo specifico settore di intervento.

     4.1.3 La programmazione delle risorse di cui al presente punto è da improntare avendo a riferimento le seguenti linee di indirizzo:

     le regioni ed in particolare quelle del centro-nord, destinatarie di finanziamenti di meno elevata entità, programmano l'utilizzo delle risorse in una logica di proiezione pluriennale, in modo da creare le condizioni per uno stabile sviluppo anche nel medio-lungo periodo;

     una quota non superiore al 3% può essere riservata agli studi di fattibilità che abbiano un importo minimo di norma allineato alla soglia comunitaria e comunque non inferiore a 200 milioni (0,103 milioni di euro), e concernano iniziative infrastrutturali di particolare interesse per la regione considerata, individuate in base a criteri legati alla programmazione regionale e alla effettiva sostenibilità territoriale: i criteri per la selezione degli studi di fattibilità da ammettere a finanziamento sono stabiliti, tenendo anche conto dell'esperienza maturata nell'avvio degli studi di fattibilità ex delibera di questo Comitato n. 70/1998, dal comitato di gestione dell'intesa, opportunamente integrato da rappresentanti delle amministrazioni centrali non presenti nel Comitato stesso e che sottoscrivano accordi di programma quadro, fermo restando che in tal caso deve essere comunque mantenuta pariteticità di rappresentanza con la regione interessata. Sulla base di un utilizzo sinergico delle risorse di cui alla presente delibera e delle risorse ordinarie destinate allo scopo, tra tali iniziative sono ricompresi i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile: per il disegno delle proposte le amministrazioni potranno avvalersi dell'unità di valutazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     altra percentuale, non superiore al 30%, può essere riservata agli interventi di completamento;

     verranno fissati i termini per la realizzazione degli interventi e degli studi di fattibilità da finanziare a carico delle risorse di cui trattasi, nonché le modalità di sostituzione di opere e studi non avviati o riavviati entro detti termini e/o non completati entro le scadenze concordate.

     4.1.4 Sono fatte salve eventuali finalizzazioni delle risorse di cui al presente punto che siano state già effettuate nell'ambito delle intese istituzionali di programma in relazione alle indicazioni di riparto formulate nella delibera n. 14/2000.

     4.2 Mancata stipula intesa istituzionale di programma

     Le regioni e province autonome, che alla data di pubblicazione della presente deliberazione non abbiano ancora stipulato con il Governo l'intesa istituzionale di programma, provvederanno:

     entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale ad individuare, con delibera di giunta ed anche in relazione alle indicazioni sugli assi prioritari di cui al punto 4.1.2, i settori ai quali riferire gli accordi di programma quadro attuativi dell'intesa istituzionale di programma da stipulare;

     entro novanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione ad individuare, con delibera di giunta, nell'ambito dei settori così determinati, gli interventi che saranno inseriti nei predetti accordi di programma quadro da stipulare con le amministrazioni centrali e gli altri soggetti interessati;

     entro il 31 marzo 2001 a stipulare l'intesa istituzionale: in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le risorse eventualmente ancora disponibili, non incluse negli accordi di programma di cui sopra, saranno destinate da questo Comitato ad altre finalità e le regioni e le province autonome interessate non parteciperanno al riparto delle ulteriori risorse per le aree depresse recate dalle leggi finanziarie relative alle annualità successive.

     4.3 Clausole comuni ai punti 4.1 e 4.2

     4.3.1 Le amministrazioni centrali e regionali programmano l'utilizzo delle risorse di cui sopra in modo da sviluppare al massimo le possibilità offerte dalla metodologia del project financing e concorrere così al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per investimenti fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, avvalendosi dell'unità tecnica - finanza di progetto per individuare settori ed interventi in cui tale metodologia è maggiormente suscettibile di esiti positivi ed eventualmente per espletare gli adempimenti successivi.

     4.3.2 Eventuali problematiche che emergano in fase di attuazione delle indicazioni di cui al presente punto 4 e che attengano ad aspetti di competenza di questo Comitato saranno sottoposte alla commissione infrastrutture, che assumerà le definitive determinazioni al riguardo.

     4.4 Relazioni

     Sulla base dei dati forniti dai comitati di gestione delle singole intese istituzionali di programma, il servizio per le politiche di sviluppo territoriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferirà alla commissione infrastrutture, entro il 31 luglio 2001 e poi con periodicità semestrale, sullo stato di attuazione della presente delibera e sullo stato di attuazione della delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999, in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto, dei riflessi di carattere occupazionale e del grado di utilizzo della metodologia del project financing, formulando altresì eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato e per l'espletamento di verifiche.

     La commissione infrastrutture relazionerà a questo Comitato, in particolare segnalando tempestivamente eventuali situazioni di criticità.

     Resta conseguentemente abrogata, a decorrere dall'anno 2001, la disposizione di cui al punto 4 della richiamata delibera n. 142/1999.

 

 

ALLEGATO 1

Ripartizione “riserva per compensazione riallocazioni Obiettivo 2”

delle risorse aree depresse 2000-2002

Quota riservata alle regioni del Centro – Nord

 

 

Ripartizione quota compensativa

REGIONI

valori percentuali (*)

utilizzo accantonamento attività produttive (mld)

utilizzo accantonamento infrastrutture (mld)

totale risorse riequilibrio

 

1

2

3

4=2+3

Emilia Romagna

8,80

6,512

5,940

12,452

Lazio

20,23

14,970

13,655

28,625

Liguria

18,45

13,653

12,454

26,107

Lombardia

11,65

8,621

7,864

16,485

Piemonte

2,93

2,168

1,978

4,146

Toscana

1,62

1,199

1,093

2,292

Veneto

16,90

12,506

11,407

23,913

VdA

0,62

0,459

0,419

0,878

P.A. Trento

0,64

0,474

0,432

0,906

P.A. Bolzano

1,31

0,969

0,884

1,853

Friuli Venezia Giulia

4,39

3,248

2,963

6,211

Marche

5,54

4,100

3,740

7,840

Umbria

6,92

5,121

4,671

9,792

Totale Centro Nord

100,00

74,000

67,500

141,500

 

(*) Valori percentuali calcolati sulla base della compensazione per costi dovuti a spostamenti di popolazione zone obiettivo 2.

 

 

ALLEGATO 2

Ripartizione “quota ordinaria” delle risorse aree depresse

2000-2002 destinate alle attività produttive.

Quota riservata alle regioni del Centro – Nord

 

 

Ripartizione quota ordinaria

REGIONI

valori percentuali (*)

risorse destinate alle attività produttive (mld)

 

1

2

Emilia Romagna

3,24

16,534

Lazio

18,66

95,222

Liguria

8,96

45,723

Lombardia

10,53

53,734

Piemonte

18,57

94,763

Toscana

14,45

73,738

Veneto

10,18

51,949

VdA

0,63

3,215

P.A. Trento

0,54

2,756

P.A. Bolzano

1,09

5,562

Friuli Venezia Giulia

3,07

15,666

Marche

4,45

22,708

Umbria

5,63

28,730

Totale Centro Nord

100,00

510,300

 

(*) Valori percentuali relativi al riparto regionale della popolazione in aree depresse, con un indice di svantaggio che tiene conto del tasso di disoccupazione nelle specifiche aree incluse.

 

ALLEGATO 3

Ripartizione “quota ordinaria” delle risorse aree depresse 2000-2002

 

     1 - Quota riservata alle regioni del Centro - Nord

 

Ripartizione quota ordinaria

REGIONI

valori percentuali (*)

risorse destinate alle infrastrutture (mld)

 

1

2

Emilia Romagna

3,24

19,683

Lazio

18,66

113,359

Liguria

8,96

54,432

Lombardia

10,53

63,970

Piemonte

18,57

112,813

Toscana

14,45

87,784

Veneto

10,18

61,843

VdA

0,63

3,827

P.A. Trento

0,54

3,281

P.A. Bolzano

1,09

6,622

Friuli Venezia Giulia

3,07

18,650

Marche

4,45

27,034

Umbria

5,63

34,202

Totale Centro Nord

100,00

607,500

 

(*) Valori percentuali relativi al riparto regionale della popolazione in aree depresse, con un indice di svantaggio che tiene conto del tasso di disoccupazione nelle specifiche aree incluse.

 

     2 - Quota riservata alle regioni del Mezzogiorno

 

Ripartizione quota ordinaria

REGIONI

valori percentuali (**)

risorse destinate alle infrastrutture (mld)

 

1

2

Abruzzo

4,31

148,372

Basilicata

4,45

153,191

Calabria

12,33

424,460

Campania

23,92

823,446

Molise

2,59

89,161

Puglia

16,40

564,570

Sardegna

12,00

413,100

Sicilia

24,00

826,200

Totale Sud

100,00

3,442,500

 

(**) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato - Regioni, già utilizzati nella delibera n. 142/99.