§ 5.2.83 - L.R. 3 agosto 2017, n. 13.
(Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/08/2017
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori modificazioni all'articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 )
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 )


§ 5.2.83 - L.R. 3 agosto 2017, n. 13. [1]

(Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).

(B.U. 9 agosto 2017, n. 33 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Ulteriori modificazioni all'articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 )

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 ), come inserito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 , è inserito il seguente:

" 4-bis. Fermo quanto previsto al comma 4, al fine di valorizzare le organizzazioni chiamate ad effettuare le designazioni ai sensi del comma 3, la Commissione di cui al comma 1 può integrare i componenti dell'Osservatorio richiedendo ulteriori designazioni, per una sola volta, rispettivamente alle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e). ".

2. Al comma 6 dell'articolo 6-bis della l.r. 16/2012, come inserito dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 15/2016 , le parole: " ai sensi dei commi 4 e 5 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5 ".

3. In fondo al comma 8 dell'articolo 6-bis della l.r. 16/2012, come inserito dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 15/2016, è aggiunto il seguente periodo: " La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui al comma 1, su istanza dell'Osservatorio, può richiedere alla competente struttura dell'Assemblea legislativa sia di implementare il personale dell'ufficio di supporto del Presidente della Commissione medesima, di cui all'articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), al fine di supportare l'Osservatorio nell'espletamento dei propri compiti sia di organizzare seminari e convegni nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2. ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2001, n. 12 )), le parole: " del comma 2 ", sono sostituite dalle seguenti: " dei commi 2 e 8 " e le parole: " della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni ".

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 4 novembre 2024, n. 26.