§ 5.2.57 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 13.
Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/10/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Politiche e compiti regionali)
Art. 3.  (Patti integrati di sicurezza urbana)
Art. 4.  (Tipologia degli interventi)
Art. 5.  (Interventi da parte dei Comuni)
Art. 6.  (Interventi e servizi per l’assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi)
Art. 7.  (Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini)
Art. 8.  (Terzo settore, volontariato e associazionismo)
Art. 9.  (Attività di coordinamento e relazione annuale sulla sicurezza)
Art. 10.  (Conferenza regionale sulla sicurezza)
Art. 11.  (Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità)
Art. 12.  (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)
Art. 13.  (Modificazioni alla l.r. n. 1/2005)
Art. 14.  (Interventi finanziari)
Art. 15.  (Abrogazioni)
Art. 16.  (Norma transitoria)
Art. 17.  (Norma finale)
Art. 18.  (Norma finanziaria)


§ 5.2.57 - L.R. 14 ottobre 2008, n. 13.

Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).

(B.U. 22 ottobre 2008, n. 47)

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. La Regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e statutari, riconosce nella sicurezza un bene comune essenziale allo sviluppo durevole e ad un ordinato svolgimento della convivenza civile.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali:

a) favorisce e sostiene l’integrazione di politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza dello Stato;

b) concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della sicurezza, dei servizi sociali, dell’educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana e dell’edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 2. (Politiche e compiti regionali)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1:

a) promuove accordi ed intese con lo Stato e con i soggetti delle autonomie locali, al fine di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e criminalità e sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva e per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale, o sostenere iniziative di livello territoriale più limitato;

b) sostiene la progettazione degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza;

c) promuove la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata alla paura e all’insicurezza attraverso la creazione di un’azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio;

d) favorisce la partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d’azione nell’ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana;

e) promuove, nelle scuole dell’obbligo, la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata.

 

     Art. 3. (Patti integrati di sicurezza urbana)

1. Il Patto integrato di sicurezza urbana è lo strumento privilegiato attraverso il quale, ferme restando le competenze di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra le politiche sociali, le azioni di natura preventiva, le pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti e per tutti gli interventi tesi a migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

2. Il Patto integrato di sicurezza urbana può riguardare tutta la regione, un Comune singolo o un insieme di Comuni.

3. Il Patto integrato di sicurezza urbana prevede:

a) l’analisi dei problemi di sicurezza presenti sul territorio, attraverso la mappatura delle zone a maggior rischio;

b) il programma delle azioni di natura preventiva da realizzare e gli interventi da attuare;

c) il coordinamento con le politiche regionali e quelle degli altri soggetti istituzionali coinvolti in materia di contrasto e riduzione delle cause di disagio sociale, integrazione culturale, riqualificazione urbana, protezione civile, sicurezza stradale, formazione, sicurezza ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

 

     Art. 4. (Tipologia degli interventi)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

a) il rafforzamento delle azioni di inclusione e prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

b) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa ed al recupero all’uso collettivo degli spazi pubblici ad elevato livello di degrado;

c) la vigilanza sul territorio, anche attraverso la valorizzazione di formule operative basate sull’esperienza del vigile di quartiere quale strategia di controllo del territorio caratterizzata dalla vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni di sicurezza;

d) l’acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell’efficienza delle sale operative della polizia locale e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

e) la realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento continui, atti ad incrementare le conoscenze da parte degli addetti alla sicurezza e in particolar modo alle forze di polizia locale, delle tecniche operative e di quelle di prevenzione di fatti criminosi;

f) la realizzazione di servizi di prima assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi;

g) il rafforzamento dell’integrazione operativa e della condivisone dei flussi informativi tra Forze dell’ordine, per la raccolta dei dati territoriali relativi a fenomeni di criminalità diffusa, di disagio sociale, di disordine urbano e di vandalismo;

h) azioni mirate ad affrontare l’emergenza droga, la tratta e la prostituzione;

i) l’educazione alla cultura della legalità, ai valori e alle regole della convivenza civile, in collaborazione con le scuole;

l) il sostegno a politiche di sicurezza di genere, di tutela dell’infanzia e degli anziani;

m) l’integrazione con le politiche per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e la programmazione di corse notturne nelle principali città umbre;

n) il potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti;

o) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;

p) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

q) l’opera di informazione e formazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, a partire dall’Università per stranieri di Perugia, pongono in essere con le diverse comunità immigrate in Umbria, riguardo alla conoscenza della lingua e delle norme della Costituzione, in particolare per quanto attiene i principi di libertà e uguaglianza dei cittadini e dell’ordinamento giuridico.

 

     Art. 5. (Interventi da parte dei Comuni)

1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi sono promossi, progettati e realizzati dai Comuni mediante l’attivazione di servizi che consistono:

a) nell’informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento attraverso l’istituzione di sportelli con compiti di primo ascolto delle vittime e orientamento delle stesse verso le competenti strutture pubbliche in grado di rispondere alle esigenze determinate dai fatti criminosi;

b) nell’assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti disabili, ai minori di età e alle vittime di violenze e gravi fatti criminosi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nell’assistenza all’accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative;

d) con il concorso del Centro per le Pari Opportunità regionale, nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;

e) interventi e servizi per l’assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi di cui all’articolo 6.

2. I servizi di cui alla lettera b), del comma 1 sono attivati anche tramite la diffusione di sistemi di immediata comunicazione dei pericoli alle Forze di polizia ed ai servizi di assistenza, nonché l’istituzione di case di ascolto ed accoglienza.

3. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime di fatti criminosi sono promossi in coerenza con i protocolli d’intesa di cui all’articolo 17, comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

 

     Art. 6. (Interventi e servizi per l’assistenza e aiuto a favore delle vittime di fatti criminosi)

1. Gli interventi e servizi a favore delle vittime di fatti criminosi consistono nell’assistenza di carattere sociale e sanitario per alleviare il disagio alle vittime stesse, qualora, da delitti non colposi, derivi un danno gravissimo alla persona o, a favore dei familiari in caso di morte della vittima del fatto criminoso e per la rimozione o riduzione, nell’immediatezza del fatto, delle più rilevanti situazioni di difficoltà economico-sociali in cui viene a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del fatto criminoso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati quando il fatto criminoso è avvenuto nel territorio regionale, ovvero qualora le vittime siano cittadini residenti in Umbria e non possono trovare applicazione nel caso in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso.

 

     Art. 7. (Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini)

1. La Giunta regionale propone ogni due anni, entro il 31 gennaio, per l’approvazione del Consiglio regionale, un atto di programmazione concernente gli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. L’atto contiene:

a) l’analisi sullo stato di attuazione e di avanzamento della presente legge;

b) l’indicazione delle priorità e dei criteri relativi alla realizzazione e al finanziamento delle attività e delle azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) la quota delle risorse, stanziate ai sensi della presente legge, da destinare alle varie tipologie di interventi, con particolare riferimento agli interventi a favore delle vittime di fatti criminosi;

d) l’indicazione relativa all’utilizzazione delle risorse di cui alla presente legge, integrate con quelle derivanti da norme statali e da altre leggi regionali;

e) gli obiettivi e le modalità per la sottoscrizione dei Patti integrati e per l’individuazione dei soggetti da coinvolgere per la loro realizzazione.

 

     Art. 8. (Terzo settore, volontariato e associazionismo)

1. La Regione riconosce l’importanza del coinvolgimento del terzo settore, delle associazioni giovanili e studentesche, di quelle degli stranieri e degli oratori per l’attuazione delle politiche di sicurezza delle città e del territorio umbro.

2. La Regione promuove l’attività del volontariato, del terzo settore e dell’associazionismo anche sportivo, diretta all’animazione sociale e culturale, all’aiuto delle vittime di fatti criminosi, all’attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, alla formazione di figure di mediazione culturale e familiare.

3. L’utilizzo dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini della presente legge, è ammesso solo nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e legge 1 agosto 2003, n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

     Art. 9. (Attività di coordinamento e relazione annuale sulla sicurezza)

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l’esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull’attuazione della presente legge.

 

     Art. 10. (Conferenza regionale sulla sicurezza)

1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all’articolo 2, comma 1.

2. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata è composta dal Presidente della Giunta regionale che la presiede, dall’Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle Province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e dai Presidenti degli A.T.I. costituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, da tre rappresentanti designati rispettivamente dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM regionali, da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da quattro rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante designato dal Forum regionale del terzo settore.

3. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. La Conferenza si dota di un apposito regolamento per il suo funzionamento e organizzazione.

4. Almeno una volta all’anno il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale ed effettuare tra i vari soggetti che hanno concorso alla realizzazione dei Patti integrati sulla sicurezza urbana, l’esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione.

5. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura regionale e fino al suo rinnovo.

6. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla competente struttura della Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità)

1. La Regione istituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica cinque anni.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato è composto da tre membri scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell’illegalità.

3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) predispone una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali;

b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonché nell’ambito dei lavori della Conferenza di cui all’articolo 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza;

d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9, comma 2.

3 bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso [1].

 

     Art. 12. (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU), quale strumento di promozione di una moderna legislazione in materia di sicurezza urbana e di diffusione delle politiche integrate di sicurezza.

 

     Art. 13. (Modificazioni alla l.r. n. 1/2005)

1. La lettera d), del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, (Disciplina in materia di polizia locale) è sostituita dalla seguente:

“d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia di sistema integrato di sicurezza urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini;”.

2. Il comma 2, dell’articolo 14 della l.r. n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non usufruiscono delle risorse previste dalla disciplina legislativa vigente in materia destinate a finanziare le politiche di sicurezza urbana e le politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini, nonché dei fondi previsti per l’attuazione della presente legge.”.

3. All’articolo 11 della l.r. n. 1/2005 è inserito il seguente comma:

“3 bis. L’attività formativa di cui al comma 1 è realizzata dall’Associazione ‘Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra’.”.

 

     Art. 14. (Interventi finanziari)

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e gli interventi per la sicurezza urbana in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 ed ai contenuti dell’atto di programmazione di cui all’articolo 7.

2. I finanziamenti possono riguardare interventi riferiti a Comuni singoli o in forma associata.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 7, può:

a) finanziare Patti integrati di sicurezza urbana;

b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;

c) realizzare interventi nell’ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è abrogata.

2. La lettera h), dell’articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) è abrogata.

3. L’articolo 10 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 16. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta la proposta di cui all’articolo 7, comma 1, entro il 30 aprile 2009.

 

          Art. 17. (Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1 gennaio 2009.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge si provvede con il bilancio regionale di previsione 2009 con imputazione alla UPB 13.01.011 denominata “Interventi in favore della sicurezza dei cittadini” (Cap. 4856).

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 può essere alimentato altresì, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati da iscriversi in termini di competenza e di cassa alla entrata del bilancio regionale nella esistente UPB 02.03.001 denominata “Trasferimenti correnti da altri soggetti” (Cap. 2671).

3. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità utilizzando anche le risorse di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 presenti nella UPB 13.1.011 del bilancio pluriennale 2008-2010, annualità 2009 e 2010, denominata “Interventi in favore della sicurezza dei cittadini” (Cap. 4855).

4. Agli oneri per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all’articolo 11, si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.005 denominata “Amministrazione del personale” (Cap. 560).

5. Agli oneri conseguenti all’adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) di cui all’articolo 12 si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (Cap. 845).

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2012, n. 16 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 4 novembre 2024, n. 26.