§ 5.2.25 - L.R. 19 giugno 2002, n. 12.
Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/06/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Tipologia degli interventi).
Art. 3.  (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati).
Art. 4.  (Criteri e presentazione dei progetti).
Art. 5.  (Attività di coordinamento).
Art. 6.  (Osservatorio per la sicurezza e la vivibilità).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 5.2.25 - L.R. 19 giugno 2002, n. 12. [1]

Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

(B.U. 3 luglio 2002, n. 29).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione Umbria concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell’educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell’edilizia residenziale pubblica.

     2. La Regione sostiene in particolare gli interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali e a sostegno delle vittime della criminalità.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi).

     1. Gli interventi volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali riguardano in particolare:

     a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa;

     b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l’esposizione ad attività criminose;

     c) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l’intervento tempestivo dei servizi di competenza dell’ente locale;

     d) il potenziamento della polizia locale, anche mediante l’acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, il miglioramento dell’efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

     e) il potenziamento di attività di reinserimento sociale dei detenuti;

     f) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;

     g) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

     h) l’assistenza e l’aiuto alle vittime dei reati;

     i) la realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento continui, atti ad incrementare le conoscenze da parte degli addetti alla sicurezza e in particolar modo alle forze di polizia locale, delle tecniche operative e su quelle di prevenzione dei reati;

     j) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati alla conoscenza e all’approfondimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini;

     k) l’opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Umbria, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.

 

     Art. 3. (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati).

     1. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi, progettati e realizzati mediante l’attivazione dei servizi che consistono:

     a) nella informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento;

     b) nell’assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

     c) nell’assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della situazione antecedente al reato subito, all’accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

 

     Art. 4. (Criteri e presentazione dei progetti).

     1. Il Consiglio regionale, ogni due anni, entro il 31 gennaio, su proposta della Giunta regionale, determina i criteri e le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti.

     2. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

     3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, approva un piano di assegnazione dei finanziamenti ammessi, tenuto conto del parere dell’osservatorio per la sicurezza e la vivibilità di cui all’articolo 6.

     4. Il finanziamento regionale non può superare il cinquanta per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.

     5. Costituisce requisito per l’ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall’intervento proposto dagli enti locali singoli o associati comprenda una popolazione di almeno 10.000 abitanti.

 

     Art. 5. (Attività di coordinamento).

     1. Il Presidente della Giunta regionale promuove incontri periodici a livello regionale e provinciale tra i soggetti che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui alla presente legge, al fine di effettuare l’esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

     2. La Giunta regionale entro il 31 dicembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza in Umbria e sull’attuazione della presente legge.

 

     Art. 6. (Osservatorio per la sicurezza e la vivibilità).

     1. La Regione Umbria istituisce l’osservatorio per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica per l’intera legislatura.

     2. L’osservatorio è composto da cinque membri scelti tra personalità con specifiche competenze nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.

     3. L’osservatorio esprime parere consultivo sui progetti presentati ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.

     4. L’osservatorio provvede inoltre alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi e di insicurezza che intervengono in Umbria.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito nel bilancio preventivo regionale 2002 il “Fondo regionale per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza e per il sostegno alle vittime dei reati” da iscrivere nella UPB 13.01.011 di nuova istituzione denominata “Interventi in favore della sicurezza dei cittadini”.

     2. Il fondo, di cui al comma 1, può essere alimentato altresì, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati da iscriversi in termini di competenza e di cassa alla entrata del bilancio regionale nella esistente UPB 2.03.001 denominata “Trasferimenti correnti da altri soggetti”.

     3. Il finanziamento del fondo previsto al comma 1, determinato per l’anno 2002 in 200.000,00 euro, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002, denominata “Fondi speciali per spese d’investimento”, in corrispondenza del punto 7 della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

     4. Agli oneri per il funzionamento dell’osservatorio per la sicurezza e la vivibilità di cui all’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.01.005.

     5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

     6. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per l’anno in corso.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 13, con la decorrenza di cui all'art. 17 della stessa L.R. 13/2008.