§ 5.2.81 - L.R. 30 novembre 2016, n. 15.
Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/11/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16)
Art. 2.  (Norma finanziaria)


§ 5.2.81 - L.R. 30 novembre 2016, n. 15.

Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).

(B.U. 7 dicembre 2016, n. 60)

 

Art. 1. (Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), è inserito il seguente:

" Art. 6 bis. (Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità)

1. La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, laddove istituita su materie oggetto della presente legge, può proporre all'Assemblea legislativa dell'Umbria l'istituzione presso l'Assemblea stessa di un Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, di seguito definito Osservatorio, quale strumento per lo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso, per la raccolta dei dati a disposizione e delle informazioni da cui emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, per la promozione della condivisione e della collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento.

2. L'Osservatorio, che opera in raccordo con il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ha il compito, in particolare:

a) di raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste al comma 1;

b) di assicurare il necessario supporto informativo alla Commissione d'inchiesta o speciale, segnalando eventuali problematiche o criticità e promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con i cittadini anche attraverso il sito internet dell'Assemblea legislativa;

c) di svolgere attività di studio, ricerca ed indagine relativamente agli ambiti di competenza della presente legge anche promuovendo l'implementazione del portale telematico di documentazione di cui all'articolo 12.

3. L'Osservatorio, che resta in carica per tutta la durata della Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, è composto da:

a) il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione d'inchiesta o speciale;

b) un rappresentante delegato da ANCI Umbria;

c) sette esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità designati congiuntamente dalle seguenti associazioni antimafia operanti in Umbria: Libera Umbria, Libera informazione, Legambiente, WWF, SOS Impresa, Cittadinanzattiva, Mente Glocale; d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria (ABI) Umbria.

4. La Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, in ogni momento può integrare i componenti dell'Osservatorio individuando ulteriori associazioni affinché designino uno o più esperti, ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Entro cinque giorni dalla deliberazione di istituzione dell'Osservatorio ai sensi del comma 1, l'Assemblea legislativa, per il tramite degli uffici competenti, richiede, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), ed f), che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso quest'ultimo termine l'Osservatorio si intende costituito, purché le designazioni pervenute consentano la nomina, con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa, di almeno la metà più uno dei componenti; l'Osservatorio è integrato sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.

6. Nella prima seduta di insediamento dell'Osservatorio, i componenti nominano il Presidente che è scelto tra i soggetti designati ai sensi del comma 3, lettera c). Qualora l'Osservatorio sia integrato ai sensi dei commi 4 e 5, si può procedere, su richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione del Presidente.

7. L'Osservatorio stabilisce, con regolamento interno, le modalità del suo funzionamento.

8. Il supporto amministrativo all'Osservatorio è assicurato dagli uffici dell'Assemblea legislativa.

9. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito. ".

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 8 dell'articolo 6 bis della L.R. 16/2012, come inserito dall'articolo 1 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni, quantificati massimo in euro 30.000,00 si fa fronte, per l'anno 2017, con le risorse disponibili stanziate nel bilancio di previsione 2016-2018, per la Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza, Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana, come trasferimento all'Assemblea legislativa, in un capitolo di nuova istituzione [1].

2. Per le annualità successive si farà fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2017, n. 13.