Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 03/02/2017 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Autorità competenti |
Art. 3. Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione |
Art. 4. Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi |
Art. 5. Violazioni riguardanti restrizioni e divieti |
Art. 6. Violazioni riguardanti il tenore di additivi |
Art. 7. Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a fini nutrizionali |
Art. 8. Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione |
Art. 9. Violazioni riguardanti le responsabilità |
Art. 10. Violazioni riguardanti le allegazioni |
Art. 11. Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura |
Art. 12. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura |
Art. 13. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi |
Art. 14. Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa |
Art. 15. Violazioni riguardanti il confezionamento |
Art. 16. Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi |
Art. 17. Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura |
Art. 18. Sanzioni accessorie |
Art. 19. Abrogazioni |
Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 21. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale |
Art. 22. Disposizioni finali |
§ 69.4.95 - D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
(G.U. 17 marzo 2017, n. 64)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 2. Autorità competenti
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della
Art. 3. Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 4. Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi
1. La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Art. 5. Violazioni riguardanti restrizioni e divieti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.
Art. 6. Violazioni riguardanti il tenore di additivi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 7. Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a fini nutrizionali
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 8. Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o più margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Art. 9. Violazioni riguardanti le responsabilità
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 10. Violazioni riguardanti le allegazioni
1. Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, il responsabile dell'etichettatura che utilizza allegazioni in maniera non conforme a quanto prescritto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 12.000.
Art. 11. Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 12. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura
1. Il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia privi di una o più indicazioni obbligatorie di etichettatura o con una o più indicazioni non rispondenti, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento.
2. L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.
Art. 13. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.
Art. 14. Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa
1. Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.
Art. 15. Violazioni riguardanti il confezionamento
1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.
Art. 16. Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.
Art. 17. Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura
1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 300 a euro 1.500.
Art. 18. Sanzioni accessorie
1. In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi.
2. In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del
Art. 19. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 6, comma 3 e l'articolo 7 del
Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale
1. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale.
2. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare le attività di controllo previste dal presente decreto.
Art. 22. Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nonchè le eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, alla Commissione.