Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/06/2003 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.5.F03 - Direttiva 17 giugno 2003, n. 57.
Direttiva n. 2003/57/CE della Commissione recante modifica della direttiva n. 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (Testo rilevante ai fini del SEE). [1]
(G.U.U.E. 19 giugno 2003, n. L 151).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) A decorrere dal 1° agosto 2003 la
(3) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali è di primaria importanza che i tenori massimi in diossine fissati dalla
(4) Al fine di evitare confusioni è opportuno specificare che con il termine «minerali» vanno intese le materie prime per mangimi di cui all'allegato della
(5) Per maggiore chiarezza le norme relative alle diossine andrebbero raccolte in un testo unico. Risulta pertanto opportuno modificare la
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L'allegato I della
1. Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2003.
Fatte salve le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva entro e non oltre il 29 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2004.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate del riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Il
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
L'allegato I della
a) nella tabella il punto 27 è sostituito dal seguente testo:
Sostanze indesiderabili |
Prodotti destinati all'alimentazione degli animali |
Contenuto massimo relativo a mangimi con un tasso di umidità del 12 % |
(1) |
(2) |
(3) |
«27. Diossina (somma di dibenzopara-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS |
a) Tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti. |
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
b) Minerali intesi conformemente all'allegato della direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione e all'utilizzo di materie prime per mangimi. |
1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ//kg (5,6) |
|
c) Argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici, clinoptilolite di origine sedimentaria e perlite appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti autorizzati in conformità alla |
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ//kg (5,6) |
|
d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova. |
2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti. |
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
f) Olio di pesce. |
6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
g) Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20 % di grasso (7) |
1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
h) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci. |
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
i) Mangimi per pesci. Animali da compagnia |
2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6) |
|
j) Idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20 % di grasso. |
2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)» |
b) Alla fine dell'allegato I la nota 5 è soppressa e sostituita dalle note seguenti:
«(5) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.
(6) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.
(7) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia è esentato dal limite massimo e un tenore massimo di 4.0 ng OMS-PCDD/FTEQ/ kg di prodotto è applicabile al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo o da circo. I prodotti, proteine animali lavorate, prodotte a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»
[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.
[2] “Visto” così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.
[3] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.
[4] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.
[5] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 21 settembre 2004, n. L 296.