§ 97.5.22 - D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149.
Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.5 mangimi
Data:10/05/2004
Numero:149


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Limiti di tolleranza
Art. 4.  Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo
Art. 5.  Divieto di diluizione
Art. 6.   Restrizioni e controlli
Art. 7.  Mangimi complementari
Art. 8.  Importazioni ed esportazioni
Art. 9.  Sanzioni
Art. 10.  Clausola di cedevolezza
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 97.5.22 - D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149.

Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(G.U. 16 giugno 2004, n. 139)

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

     2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

     a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

     b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

     c) al decreto del Ministro della sanità in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;

     d) ai microrganismi nei mangimi;

     e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;

     f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

     a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonchè i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

     b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonchè i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

     c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

     d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

     e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

     f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

     g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;

     h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

     i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

     l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonchè, gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

     m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonchè la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

     n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.

 

     Art. 3. Limiti di tolleranza

     1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

     2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorità preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.

     3. Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II.

     4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.

     5. Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.

 

     Art. 4. Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo

     1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonchè le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

     2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.

 

     Art. 5. Divieto di diluizione

     1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

 

     Art. 6. Restrizioni e controlli

     1. I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.

 

     Art. 7. Mangimi complementari

     1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

 

     Art. 8. Importazioni ed esportazioni

     1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

     2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

     3. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.

     4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

 

     Art. 9. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.

     4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

 

     Art. 10. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

     2. E 'abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.

     3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO I

(articolo 3, comma 1)

 

Sostanze indesiderabili 

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 

Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1. Arsenico (*) (**) [1]

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

2

 

- farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

 

- pannello di palmisti

4 (***)

 

- fosfati e alghe marine calcaree

10

 

- carbonato di calcio

15

 

- ossido di magnesio

20

 

- mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

25 (***)

 

- farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

40 (***)

 

Particelle di ferro usate come tracciatore

50

 

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

30

 

- solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame

50

 

- ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame

100

 

Mangimi completi, ad eccezione di:

2

 

- mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia

10 (***)

 

Mangimi complementari, ad eccezione di:

4

 

- mangimi minerali

12

 

(*) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell'arsenico, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5% p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(***) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijikl (Hizikia fusiforme).

 

 

2. Piombo (*) [2]

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

10

 

– foraggio verde (**)

30 (***)

 

– fosfati e alghe marine calcaree

15

 

– carbonato di calcio

20

 

– lieviti

5

 

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

100

 

– ossido di zinco

400 (***)

 

– ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame

200 (***)

 

Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di:

30 (***)

 

– clinoptilolite di origine vulcanica

60 (***)

 

Premiscele

200 (***)

 

Mangimi complementari, ad eccezione di:

10

 

– mangimi minerali

15

 

Mangimi completi

5

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(**) Il foraggio verde comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

(***) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

 

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

(1)

(2)

(3)

3. Fluoro (*) [3]

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

150

 

- mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

500

 

- crostacei marini come il krill marino

3.000

 

- fosfati

2.000

 

- carbonato di calcio

350

 

- ossido di magnesio

600

 

- alghe marine calcaree

1.000

 

Vermiculite (E 561)

3.000 (**)

 

Mangimi complementari

 

 

- contenenti ≤ 4 % fosforo

500

 

- contenenti > 4 % fosforo

125 per 1 % fosforo

 

Mangimi completi, ad eccezione di:

150

 

- mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

 

- durante l'allattamento

30

 

- altri

50

 

- mangimi completi per suini

100

 

- mangimi completi per pollame

350

 

- mangimi completi per pulcini

250

 

- mangimi completi per pesci

350

 

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2008, al fine di ridurre i livelli massimi.

 

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

(1)

(2)

(3)

4. Mercurio (*) (**) [4]

Materie prime per mangimi,

0,1

 

ad eccezione di:

 

 

- mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

0,5

 

- carbonato di calcio

0,3

 

Mangimi composti (complementari e completi),

0,1

 

ad eccezione di:

 

 

- mangimi minerali

0,2

 

- mangimi composti per pesci

0,2

 

- mangimi composti per cani, gatti e per animali da pelliccia

0,3

 

(*) I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.

(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del mercurio, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5% p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalente per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente;

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

(1)

(2)

(3)

5. Nitriti [5]

Materie prime per mangimi,

15 (espresso in nitrito di sodio)

 

ad eccezione di:

 

 

- farine di pesce

30 (espresso in nitrito di sodio)

 

- insilati

-

 

Mangimi completi,

15 (espresso in nitrito di sodio)

 

ad eccezione di:

 

 

- mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20%

-;

 

 

6. Cadmio (*) [6]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

1

 

Materie prime per mangimi di origine animale

2

 

Materie prime per mangimi di origine minerale

2

 

– fosfati

10

 

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

10

 

– ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato

30 (**)

 

Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

2

 

Premiscele

15 (**)

 

Mangimi minerali

 

 

– contenenti 7 % fosforo

5

 

– contenenti 7 % fosforo

0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5

 

Alimenti composti per animali di compagnia

2

 

Altri mangimi complementari

0,5

 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:

1

 

– mangimi completi per animali da compagnia

2

 

– mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi

0,5

 

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

 

 

 

 

7. Aflatossina B1

Tutte le materie prime per mangimi 

0,02 

 

 

 

 

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: 

0,02 

 

- mangimi completi per animali da latte 

0,005 

 

- mangimi completi per vitelli e agnelli 

0,01 

 

 

 

 

Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) 

0,02 

 

Altri mangimi completi 

0,01 

 

 

 

 

Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)

0,02 

 

 

 

 

Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)

0,02 

 

 

 

 

Altri mangimi complementari 

0,005 

 

 

 

8. Acido cianidrico 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

50 

 

- semi di lino 

250 

 

- panelli di lino 

350 

 

- prodotti di manioca e panelli di mandorle 

100 

 

 

 

 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

50 

 

- mangimi completi per pulcini 

10 

 

 

 

 

9. Gossipolo libero [7]

Materie prime per mangimi,

20

 

ad eccezione di:

 

 

- semi di cotone

5.000

 

- panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone

1.200

 

Mangimi completi,

20

 

ad eccezione di:

 

 

- mangimi completi per bovini adulti

500

 

- mangimi completi per ovini (salvo agnelli) e caprini (salvo capretti)

300

 

- mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli

100

 

- mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (salvo i suinetti)

60;

 

 

10. Teobromina [8]

Mangimi completi, ad eccezione di:

300

 

- mangimi completi per suini

200

 

- mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia

50

11. Essenza volatile di 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di: 

100 

senape 

- panelli di colza 

4000(espresso in isotiocianato di allile)

 

 

 

 

Mangimi completi, ad eccezione di: 

150 (espresso in isotiocianato di allile)

 

- mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)

1000 (espresso in isotiocianato di allile)

 

- mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame 

500 (espresso in isotiocianato di allile)

 

 

 

12. Viniltiossazolidone 

Mangimi completi per pollame, ad eccezione di: 

1000 

(vinilossazolidintione) 

- mangimi completi per pollame da produzione di uova 

500 

 

 

 

13. Segale cornuta  

Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati 

1000 

(claviceps purpurea) 

 

 

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

(1)

(2)

(3)

14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Tutti i mangimi

3.000

Datura sp. [9]

 

1.000

 

 

 

 

 

15. Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (****), isolatamente o insieme [10]

Tutti i mangimi

10

(****) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.

 

 

 

 

 

 

16. Crotalaria spp. 

Tutti i mangimi 

100 

 

 

 

17. Aldrin

isolatamente o assieme espressi

 Tutti i mangimi, ad eccezione di:

0,01

18 Dieldrin

in dieldrin 

-grassi 

0,2 

 

 

 

19. Canfene clorurato (toxafene) - somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (*) [11]

- Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce

0,02

 

- Olio di pesce (**)

0,2

 

- Mangimi per pesci (**)

0,05

(*) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso "CHB" o "Parlar #"

- CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octoclorobornano

- CHB 50: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonaclorobornano

- CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano

(**) I tenori saranno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i contenuti massimi.

 

 

 

 

20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)

Tutti i mangimi, ad eccezione di: 

0,02 

 

- grassi 

0,05 

 

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

(1)

(2)

(3)

21. DDT [somma degli isomeri del DDT (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT] [12]

Tutti i mangimi, esclusi:

0,05

 

- grassi e oli

0,5;

 

 

 

 

 

22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta dell'endosulfan solfato espressa come endosulfan)

Tutti i mangimi ad eccezione di 

0,1 

 

- granoturco e derivati della sua trasformazione 

0,2 

 

- semi oleosi e derivati della loro trasformazione 

0,5 

 

- mangimi completi per pesci 

0,005 

 

 

 

23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin) 

Tutti i mangimi, ad eccezione di: 

0,01 

 

- grassi 

0,05 

 

 

 

24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptaclorepoaside, espressi in eptacloro) 

Tutti i mangimi, ad eccezione di: 

0,01 

 

- grassi 

0,2 

 

 

 

25. Esaclorobenzolo (HCB) 

Tutti i mangimi, ad eccezione di: 

0,01 

 

- grassi 

0,2 

26. Esaclorocicloesano (HCH) 

 

 

26.1 Isomero alfa 

Tutti i mangimi, ad eccezione di: 

0,02 

 

- grassi 

0,2 

26.2 Isomero beta

Mangimi composti, ad eccezione di: 

0,01 

 

- mangimi per bestiame da latte 

0,005 

 

 

 

 

Materie prime per mangimi, ad eccezione di 

0,01 

 

- grassi 

0,1 

26.3 Isomero gamma 

Tutti i mangimi, ad eccezione di: 

0,2 

 

- grassi 

2 

 

 

 

27. Diosaina (somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (O.M.S.) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'O.M.S.

a) Tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale compresi gli oli vegetali e sottoprodotti 

0,73 ng OMS-PCDD (F- TEQ/KG (5, 6)

b) Minerali intesi conformemente all'allegato della direttiva 96125/CE relativa alla circolazione ed all'utilizzo di materie prime per mangimi

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6) 

c) Argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici, clinoptilolite di origine sedimentaria e perlite appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CE. 

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6) 

 

d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova 

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6) 

 

e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti 

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6) 

 

f) Olio di pesce 

6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5,6) 

 

g) Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20% di grasso (7)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5,6) 

 

h) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6)

 

i) Mangimi per pesci, Animali da compagnia 

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6) 

 

j) Idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20% di grasso

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG (5, 6) 

28.[ Albicocco Piuma armeniaca L: ] [13]

 

 

29. [Mandorlo amaro - Prunus  dulcis (mill.) D.A Webb var. amara (DC) Focke [= prunus amiygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] [14]

 

 

30. Frutti del faggio non decorticati - fagus silvatica L.

 

 

31. [Camelina - Camelina sativa (L). Crantz] [15]

 

 

32. [Mowrah, Bassia, Madhuca- Madhuca longifolia (L.) Machr. = Bassia Longifolia L-Illipe alabrorum Engl. Madhuca indica melin [ = Bassia Latifolia (Roxba) - Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller] [16]

 

 

33. Purgère Jatropha curcas L. 

 

Semi, frutti e derivati delle 

34. [Croton - Croton tiglium L.] [17]

 

piante corrispondenti 

35. Senape indiana - Brassica  juncea (L) Czern e Coss. Ssp. Ntegrifolia (West.) Thell.

Tutti i mangimi 

possono essere presenti nei  

36. Senape di sarepte-Brassica uncea (L) Czern e Coss. Ssp uncea.

 

mangimi solo in quantità non determinabile. 

37. Senape cinese - Brassica juncea (L) Czern e Coss. Ssp. Juncea varutea Batalin. 

 

 

38. Senape nera - Brassica nigra (L) och.

 

 

39. Senape abissina (senape etiopica) Brassica carinata A. Braun

 

 

 

(*) foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc... [18]

(1) [Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25% del contenuto in fosfato] [19].

(2) [Contenuto di fluoro per 1% di fosforo] [20].

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1% di fosforo.

(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1% di fosforo.

(5) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(6) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

(7) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati ad animali da pelliccia è esentato dal limite massimo e un tenore massimo di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG di prodotto è applicabile al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo o da circo. I prodotti, proteine animali lavorate, prodotte a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(8) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

(9) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijik (Hizikia fusiforme).

 

TABELLA [21]

 

 

Allegato II

(articolo 3, comma 3)

 

Sostanze indesiderabili 

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Soglia di intervento in mg/Kg (ppm) di prodotto destinato all'alimentazione degli animali al tasso di umidità del 12%

Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio, natura dell'indagine da effettuare)

 

 

 

 

(p.m.)


[1] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 12 maggio 2010.

[2] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 gennaio 2007.

[3] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 23 aprile 2009.

[4] Riga già sostituita dall'art. 1 del D.M. 3 ottobre 2006 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2010.

[5] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2010.

[6] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 gennaio 2007.

[7] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2010.

[8] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 12 maggio 2010.

[9] Riga già sostituita dall'art. 1 del D.M. 23 aprile 2009 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del D.M. 12 maggio 2010.

[10] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 12 maggio 2010.

[11] Linea così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 gennaio 2007.

[12] Riga così sostituita dall'art. 1 del D.M. 23 aprile 2009.

[13] Riga soppressa dall'art. 1del D.M. 23 aprile 2009.

[14] Riga soppressa dall'art. 1del D.M. 23 aprile 2009.

[15] Riga soppressa dall'art. 1del D.M. 23 aprile 2009.

[16] Riga eliminata dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 2010.

[17] Riga soppressa dall'art. 1 del D.M. 12 maggio 2010.

[18] Nota inserita dall'art. 1 del D.M. 3 ottobre 2006.

[19] Nota soppressa dall'art. 1 del D.M. 3 ottobre 2006.

[20] Nota soppressa dall'art. 1 del D.M. 3 ottobre 2006.

[21] Inserita dall'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009.