Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 10/06/1981 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Spese di funzionamento relative all’assetto istituzionale e organizzativo. |
Art. 2. Determinazione annuale di spese continuative e ricorrenti. |
Art. 3. Lavori pubblici. |
Art. 4. Azienda regionale delle foreste. |
Art. 5. Modifiche alle modalità di estinzione dei titoli di spesa. |
Art. 6. Educazione permanente. |
Art. 7. Residui perenti in annualità. |
Art. 8. Agricoltura. |
Art. 9. Assistenza. |
Art. 10. Ecologia. |
Art. 11. |
Art. 12. Formazione professionale. |
Art. 13. Formazione professionale. |
Art. 14. Formazione professionale. |
Art. 15. |
Art. 16. Formazione professionale. |
Art. 17. Diritto allo studio. |
Art. 18. Diritto allo studio. |
Art. 19. Assistenza. |
Art. 20. Assistenza. |
Art. 21. Organico regionale. |
Art. 22. Sanità. |
Art. 23. Agricoltura. |
Art. 24. Agricoltura. |
Art. 25. Clausola d’urgenza. |
§ 5.2.b - L.R. 10 giugno 1981, n. 31. [1]
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(B.U. 13 giugno 1981, n. 23 - S.O. n. 1)
Titolo I
NORME DI RIORDINO DI LEGGI REGIONALI
Art. 1. Spese di funzionamento relative all’assetto istituzionale e organizzativo.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981 gli stanziamenti per le spese correnti di funzionamento, previste da norme legislative vigenti e attinenti agli organi istituzionali della regione, nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici del consiglio e della giunta regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, sono determinati in sede di bilancio in relazione al fabbisogno stimato per l’esercizio.
Art. 2. Determinazione annuale di spese continuative e ricorrenti.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981 la determinazione annuale delle seguenti spese continuative e ricorrenti è effettuata con leggi di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della
A) I.R.E.R.
contributo della regione per le spese di gestione dell’istituto regionale di ricerca di cui all’art. 2, 1º comma, della
B) [Abrogata]
C) SANITÀ
spesa per la concessione di contributi ad integrazione del fondo statale destinato alla liquidazione dei compensi e rimborsi ai veterinari incaricati degli interventi di bonifica sanitaria e profilassi di cui all’art. 1 della
D) SPORT
spesa per contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative, di cui all’art. 9 della
E) CULTURA
a) [Abrogata]
b) spesa per gli interventi in materia di musei di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 12, 13, II comma, e 14 della
c) spesa per la concessione dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale di cui all’art. 2 della
d) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione dell’Ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano, di cui all’art. 1 della
e) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione del Centro Teatrale Bresciano, di cui all’art. 1 della
F) TURISMO
spesa per l’attuazione del programma di interventi diretti alla promozione del movimento turistico nella regione, di cui alla
G) LAVORI PUBBLICI
a) pesa per gli interventi nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane e altre calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 11 della
b) spesa per la manutenzione delle opere idrauliche di cui all’art. 1 della
H) FORESTE
a) spese per la manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestale nonché lavori di proprio intervento a carattere idraulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani di cui all’art. 3, 1º comma, e secondo comma, punto 2 della
b) spese per la formazione e l’aggiornamento del catasto forestale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, per interventi e iniziative di assistenza e propaganda, istruzione e ricerca di cui agli articoli 1 e 6 della
c) spesa per interventi contro i parassiti delle piante forestali di cui all’art. 1, ultimo comma, della
d) spese relative agli indennizzi per l’occupazione temporanea dei terreni soggetti a rimboschimento od a sistemazione idraulico-forestale di cui all’art. 3 della
e) spesa per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale di cui all’art. 19, IV comma, e 20 della
Art. 3. Lavori pubblici.
1. [Abrogato]
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al comma precedente è effettuata con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della
Art. 4. Azienda regionale delle foreste.
1. Le funzioni amministrative e di spesa attinenti la coltura, il potenziamento e l’acquisto di mezzi tecnici per vivai forestali, la fornitura gratuita di piantine e la gestione e manutenzione del demanio forestale regionale, di cui all’art. 3, II comma, punto I, ed art. 9 della
Art. 5. Modifiche alle modalità di estinzione dei titoli di spesa.
1. Alla lettera c), del I comma, articolo 68 della
2. All’articolo 68 della citata
“Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente I comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previsti dalla lettera c) e dalle lettere d), ed e) del I comma nonché dal III comma del presente articolo;
c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per la esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente I comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data”.
Art. 6. Educazione permanente.
1. Gli interventi relativi all’educazione permanente degli adulti ai sensi dell’art. 49 del
Art. 7. Residui perenti in annualità.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria relativa a contributi in annualità concessi dalla regione in conformità a leggi regionali e statali, anteriormente all’esercizio 1978, non si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 1981 le riduzioni dei limiti di impegno già disposte dagli articoli 42 e 45 della
Art. 8. Agricoltura.
1. La giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’attività svolta dall’istituto di incremento ippico e dall’ente motori agricoli, soppressi e trasferiti alla regione ai sensi del
2. Alla determinazione della spesa si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 1981, con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 22, 1º comma, della
Art. 9. Assistenza.
1. Sono abrogate le lettere b) e c) dell’art. 2, I comma della
2. [Abrogato]
Art. 10. Ecologia.
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 4, 1º comma, della
Titolo II
NORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
[Abrogato]
Art. 12. Formazione professionale.
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 28 della
2. La legge di approvazione del bilancio determina altresì la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:
A) Stato di previsione delle entrate
- capitolo 2.3.847 "Assegnazione dello Stato alla regione per l’attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della
B) Stato di previsione delle spese
- capitolo 2.3.2.4.1.848 "Spese per l’attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della
4. Le somme non accertate al termine dei singoli esercizi sul capitolo 2.3.847 costituiscono minore entrata.
5. Le eventuali somme non impegnate sul capitolo 2.3.2.4.1.848 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio successivo a norma dell’art. 50, 2º comma, della
6. Per la predisposizione e attuazione da parte della regione dei programmi di riqualificazione di cui al I comma si applica quanto disposto dall’art. 20 della
Art. 13. Formazione professionale.
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 24, 25 e 27 della
A) Stato di previsione delle entrate
- capitolo 2.3.218, "Contributi del Fondo Sociale Europeo destinati al finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego ai sensi della decisione del consiglio della CEE, n. 71/66 e successive modificazioni";
- capitolo 2.3.1021, "Assegnazioni da parte dello Stato di quota del fondo di rotazione di cui all’art. 25 della
B) Stati di previsione delle spese
- capitolo 2.3.2.4.1.460, "Spese per l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con i contributi del fondo sociale europeo di cui alla decisione del consiglio della CEE n. 71/66 e successive modificazioni";
- capitolo 2.3.2.4.1.1022, "Spese per l’organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con assegnazioni dello Stato, di quota del fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della
3. Le somme che al termine dei singoli esercizi risultano non accertate sui capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 costituiscono minore entrata.
4. Le eventuali somme non impegnate sui capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme, sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio successivo a norma dell’art. 50, 2º comma, della
5. Per la predisposizione e attuazione da parte della regione dei progetti di formazione di cui al I comma si applica quanto disposto dall’art. 20 della
Art. 14. Formazione professionale.
1. Le somme restituite dagli enti di formazione professionale e dalle imprese ai sensi e nella modalità prevista dall’art. 26, II comma della
2. Dette spese sono poste a carico del capitolo 1.3.2.3.1.1267 istituito ai sensi del presente articolo.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al precedente II comma e effettuata con la legge di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi, in relazione alle entrate relative alla restituzione delle somme di cui al precedente I comma.
4. Le somme non accertate sul capitolo 3.4.1247 o non impegnate sul capitolo 1.3.2.3.1.1267 al termine dei singoli esercizi finanziari costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.
5. In relazione a quanto disposto dal precedente IV comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli:
A) Stato di previsione delle entrate
- capitolo 3.4.1247 "Restituzione da parte dei soggetti convenzionati con la regione per la realizzazione di attività di formazione professionale delle somme non utilizzate, ai sensi del II comma dell’art. 26 della
B) Stato di previsione delle spese
- capitolo 1.3.2.3.1.1267 "Rimborso agli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale degli oneri aggiuntivi determinati dall’applicazione delle convenzioni accertati in sede di revisione finale dei rendiconti".
[Abrogato]
Art. 16. Formazione professionale.
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 59 della
A) Stato di previsione delle entrate, titolo 3, categoria 4:
- capitolo 3.4.1248 "Proventi derivanti da servizi resi dai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione, da vendite autorizzate di beni e da contributi";
B) Stato di previsione delle spese, parte I, ambito 3, settore 2, obiettivo 2, attività 2;
- capitolo 1.3.2.2.2.1249 "Quota integrativa delle assegnazioni disposte da parte della regione a favore dei centri da essa dipendenti per iniziative di formazione professionale, in relazione ai proventi da essi acquisiti derivanti da servizi, vendite autorizzate di beni e da contributi". 2. La spesa connessa alla riassegnazione di somme ai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione, di cui al II comma dell’art. 59 della
3. L’assunzione degli impegni sul capitolo 1.3.2.2.2.1249 può essere disposta nei limiti delle somme accertate sul capitolo 3.4.1248.
4. Le somme non accertate o non impegnate sui predetti capitoli al termine dei singoli esercizi costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO 1981
Art. 17. Diritto allo studio.
1. La norma di cui al 3º comma dell’art. 15 della
2. Per l’anno 1981 le attività previste dall’art. 11 lett. c) della
Art. 18. Diritto allo studio.
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16, 2º comma, del
2. Per il predetto anno 1981 la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad assegnare a ciascun comune la somma dei contributi loro concessi per le finalità di cui al precedente comma a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980, incrementata di una percentuale pari all’incremento dei trasferimenti statali a favore della regione di cui all’art. 8 della
3. Per l’attuazione per l’anno 1981 degli interventi regionali complementari e per la concessione ai comuni dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute nel corso dell’anno si applicano rispettivamente le norme di cui all’art. 12 e all’art. 14, III e IV comma, della
Art. 19. Assistenza.
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16, secondo comma, del
2. Limitatamente all’anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall’art. 1 della predetta
Art. 20. Assistenza.
1. Sino all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti nazionali disciolti di cui al
2. I trasferimenti, laddove rivolti a consentire da parte dei comuni la tempestiva erogazione di prestazioni economiche, ricorrenti o saltuarie, a favore dei singoli aventi titolo in base alle normative vigenti presso gli enti disciolti, ovvero a favorire la continuità di gestione delle strutture di ricovero acquisite dalla regione, sono disposti ai sensi dell’art. 118 del
3. Alla giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, spetta altresì adottare, sino alla approvazione della citata legge di riordino, i provvedimenti di aggiornamento delle modalità, di gestione delle strutture, nonché di svolgimento dei servizi assistenziali affidati agli enti locali.
Art. 21. Organico regionale.
1. Limitatamente all’anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall’art. 3, III comma, della
2. Le disposizioni di cui al IV comma dell’art. 24 della
Art. 22. Sanità.
1. Limitatamente all’esercizio finanziario 1981 non si applicano le norme di cui al titolo I della
2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, in relazione alle modalità di trasferimento delle funzioni alle unità socio sanitarie locali, le assegnazioni per spese correnti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario e le spese correnti per interventi diretti nel settore sanitario medesimo; tali somme sono calcolate, per le spese ospedaliere in applicazione della
3. La giunta regionale è altresì autorizzata a corrispondere acconti trimestrali in misura non superiore ad un quarto dell’assegnazione prevista.
4. La giunta regionale è tenuta a predisporre trimestralmente ed a comunicare al consiglio regionale il rendiconto finanziario delle somme impegnate.
5. La legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 determinerà le quote correnti del fondo sanitario spettante alla regione Lombardia destinate al finanziamento degli enti di cui al precedente secondo comma, nonché alle spese degli interventi diretti.
Art. 23. Agricoltura.
1. In relazione a quanto disposto dagli artt. 47, 50, 52, 57, 60, 64 della
- assegnazione statale relativa alla
- assegnazione statale relativa alla
- assegnazione statale relativa alla
- assegnazione statale relativa alla
- assegnazione statale relativa alla
- assegnazione statale relativa alla
- impiego risorse proprie bilancio regionale anno 1981: 2.810 milioni.
Art. 24. Agricoltura.
1. È autorizzata, ai sensi dell’art. 43 della
2. Dette assegnazioni sono state iscritte, con delibera della giunta regionale n. 2/33351 in data 14 luglio 1980, nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 2.2.237 e 2.2.766, e sono state poste, ai sensi della predetta deliberazione, ad incremento del capitolo 2.5.2.1.2.670 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo – fondo ex art. 9".
3. I provvedimenti di cui all’art. 67 della
Art. 25. Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Allegati
(Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla