§ 59.12.88 - Legge 13 marzo 1980, n. 74.
Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:13/03/1980
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto [...]
Art. 2.      Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, è sostituito dal seguente


§ 59.12.88 - Legge 13 marzo 1980, n. 74.

Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(G.U. 21 marzo 1980, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento già eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, del comunicato di cui all'art. 2, dichiarazione contenente la conferma della domanda.

     Nel caso di pluralità di domande la dichiarazione dovrà altresì contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.

     La domanda già proposta si considera rinunciata in mancanza della trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione dell'ordine di preferenza.

 

          Art. 2.

     Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'art. 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento già eseguito.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, è sostituito dal seguente:

     "Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede".