§ 5.1.121 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 37.
Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:31/12/2015
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Disposizioni generali)
Art. 3.  (Autorizzazione sismica)
Art. 3 bis.  (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)
Art. 4.  (Denuncia o autorizzazione dei lavori)
Art. 5.  (Progetto ed allegati)
Art. 6.  (Verifiche)
Art. 7.  (Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)
Art. 8.  (Relazione a struttura ultimata)
Art. 9.  (Collaudo statico)
Art. 10.  (Certificato di idoneità statica)
Art. 11.  (Responsabilità)
Art. 12.  (Accertamenti e vigilanza)
Art. 13.  (Utilizzazione degli edifici)
Art. 14.  (Sistema sanzionatorio)
Art. 15.  (Parere sugli strumenti urbanistici)
Art. 16.  (Attuazione procedure)
Art. 17.  (Disposizioni transitorie)
Art. 18.  (Abrogazioni)
Art. 19.  (Norma di rinvio)
Art. 20.  (Clausola d’invarianza finanziaria)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.121 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 37. [1]

Procedure per l’esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica

(B.U. 31 dicembre 2015, n. 96)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Calabria, di seguito denominata piattaforma.

 

     Art. 2. (Disposizioni generali)

1. La presente legge detta disposizioni sulle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella parte II, capo II e capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nella legge 5 novembre 1971, n. 1089 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001.

2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al

comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee

guida non trovano applicazione.

 

     Art. 3. (Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.p.r.380/2001.

2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n.1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), dal d.p.r. 380/2001, parte Il "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo Il e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 3 bis. (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:

a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;

b) rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

 

     Art. 4. (Denuncia o autorizzazione dei lavori)

1. La denuncia dei lavori e la richiesta di autorizzazione devono avvenire secondo le modalità indicate dal relativo regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. (Abrogato).

3. Il Settore tecnico regionale, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, acquisisce al protocollo, in modo automatico, la denuncia, le istanze e gli atti progettuali degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3. Effettuate le verifiche, secondo le modalità indicate nel regolamento regionale, restituisce, in via telematica, l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito.

3-bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione.

4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello unico per l’edilizia, qualora già istituito, o, comunque, all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r.380/2001.

5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

8. Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o decreti ministeriali di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

 

     Art. 5. (Progetto ed allegati)

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo e deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della l. 64/1974, ovvero dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall’articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati al regolamento regionale.

2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:

a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;

b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;

d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.

3. Se l’intervento è relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità, redatto dal progettista secondo quanto stabilito dal regolamento regionale. Tale certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 6. (Verifiche)

1. Il Settore tecnico regionale effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato e alle norme tecniche, con specifico riferimento alla l. 64/1974, alla parte II, capo IV, sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali applicativi.

2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui all’articolo 1. L’utilizzo della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.

3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;

2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001;

3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;

4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;

5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;

b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:

1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;

2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;

3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;

4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;

5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;

6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;

8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione.

3 bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3 ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;

b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 [2];

c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.

3 quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.

4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

 

     Art. 7. (Adempimenti legge 1086/1971 e d.p.r. 380/2001 - parte II - capo II)

1. Gli adempimenti previsti dalla l. 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380/2001, sono effettuati presso il Settore31 tecnico regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.

 

     Art. 8. (Relazione a struttura ultimata)

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della l. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001, deve depositare presso il Settore tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all’articolo 1, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione.

2. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto il visto di deposito del Settore tecnico regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.

 

     Art. 9. (Collaudo statico)

1. Il collaudo statico deve essere eseguito per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/ 2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r.380/2001.

2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato, nei tempi previsti dall’articolo 67, comma 5, del d.p.r. 380/2001, al Settore tecnico regionale, in via telematica tramite la piattaforma di cui all’articolo 1.

3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal regolamento regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente.

 

     Art. 10. (Certificato di idoneità statica)

1. Il certificato di idoneità statica relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Settore tecnico regionale in via telematica tramite la piattaforma di cui all’articolo 1, solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, nonché del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge novembre 2003, n. 326.

L’istanza di condono presentata al comune, deve essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.

2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalla legislazione di cui al comma 1, dai successivi decreti ministeriali e circolari ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge. Il certificato, in conformità a quanto previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto secondo la normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

 

     Art. 11. (Responsabilità)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, dei relativi decreti ministeriali e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.

2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.

3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare, per come stabilito dal regolamento di attuazione, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV del d.p.r. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'articolo 62 dello stesso d.p.r. e dell’articolo 28 l. 64/1974.

4. Per le opere non soggette alla l. 1086/1971 o alla parte II, capo II del d.p.r. 380/2001, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e dall’ articolo 9, comma 1, della presente legge.

5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/ 2001, il direttore dei lavori deve trasmettere al Settore tecnico regionale, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

 

     Art. 12. (Accertamenti e vigilanza)

1. Sulla attività di vigilanza si applicano le disposizioni di cui alle leggi 64/1974 e 1086/1971, nonché dal d.p.r. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall’articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3. Inoltre, gli stessi agenti devono accertare, ai sensi del citato articolo 103 del d.p.r. 380/2001 se le opere procedono in conformità al progetto di cui al predetto articolo 3. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, essi compilano processo verbale, trasmettendolo al Servizio tecnico regionale.

3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla l. 1086/1971 e dalla l. 64/1974, ovvero nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 13. (Utilizzazione degli edifici)

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, è subordinato, tra l’altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 9 e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11.

 

     Art. 14. (Sistema sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo IV, sezione III, del d.p.r. 380/2001.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla parte II, capo II, sezione III, del d.p.r. 380/2001.

3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della I. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.

4. La Regione vigila, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3.

 

     Art. 15. (Parere sugli strumenti urbanistici)

1. I comuni, nella procedura di formazione e/o di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Settore tecnico regionale competente per territorio il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/1974 e dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il parere di cui al comma 1 è acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla l.r. 19/2002, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.

3. I Piani strutturali comunali (PSC) e i Piani strutturali in forma associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici di cui all’articolo 20, comma 4, l.r. 19/2002 e dagli elaborati, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006, n. 106 (Legge regionale del 16 aprile del 16 aprile 2002, n. 19, art. 17, comma 5 - Linee Guida della Pianificazione Regionale), e, successivamente, nel rispetto del Quadro territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.

4. Nella definizione dei Piani strutturali di cui al comma 3, il Settore tecnico regionale esprime parere nei termini e secondo le modalità fissate dalla l.r. 19/2002 e per come successivamente specificato nel regolamento regionale di attuazione.

 

     Art. 16. (Attuazione procedure)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3, per le quali denuncia e progetto risultano acquisiti al protocollo del Settore tecnico regionale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione continuano ad applicarsi le modalità stabilite dalla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) e dal regolamento regionale 28 giugno 2012, n. 7 (Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009”. Abrogazione regolamento regionale n. 18 dell’1 dicembre 2009), fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale emana, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.

2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'articolo 1 e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova piattaforma di cui all’articolo 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2016 il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 30.12.2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2014), di modifica della l.r. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione sono abrogate:

a) la l.r. 35/2009;

b) il regolamento regionale 7/2012.

 

     Art. 19. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal regolamento regionale di attuazione, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 20. (Clausola d’invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo regolamento regionale di cui all’articolo 16, comma 1, ad esclusione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, che, invece, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 31 maggio 2019, n. 15.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 dicembre 2019, n. 264, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.