| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.11 università | 
| Data: | 29/11/1971 | 
| Numero: | 1089 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Dopo l'art. 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie, è aggiunto il seguente art. 3 [...] | 
§ 57.11.9D - Legge 29 novembre 1971, n. 1089.
Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio.
(G.U. 21 dicembre 1971, n. 321)
     Dopo l'art. 3 della 
"Art. 3 bis.
La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree in economia e commercio".