§ 42.2.248 - D.M. 2 dicembre 2015, n. 229.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436.
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella Regione autonoma Valle d'Aosta;
Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato ed integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1° febbraio 1980;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1947, n. 211, concernente l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede, tra l'altro, che si provveda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della stessa legge, previa intesa con la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte;
Visto l'articolo 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1997, n. 296, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, concernente "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2;
Visto l'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, il quale dispone che il Consiglio direttivo sia formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione;
Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, il quale dispone che il Consiglio direttivo elegga al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco;
Viste le note n. 9058/SB0100/PRE del 14 luglio 2014 e n. 6971/GAB dell'11 settembre 2014 con le quali rispettivamente il Presidente della Regione Piemonte ed il Presidente della Regione Valle d'Aosta hanno espresso l'intesa prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, in relazione al riordino dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso;
Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso in conformità alle predette disposizioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. UL/6150 del 25 marzo 2015 a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota DAGL 0007401 P del 14 settembre 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.
Adotta
il seguente Regolamento:
Art. 1. Modificazioni all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 20 novembre 1997, n. 436 del Ministro dell'ambiente , sono soppresse le seguenti parole "tra i componenti del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, è sostituito dal seguente: "3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità e tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
a) due su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta;
c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)".
3. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, è sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco".
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 803