§ 1.2.1 - L.R. 10 novembre 1972, n. 12.
Funzionamento dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:10/11/1972
Numero:12


Sommario
Art. 01.  (Gruppi consiliari)
Art. 1. 
Art. 2.  (Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 1.2.1 - L.R. 10 novembre 1972, n. 12.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22).

 

Art. 01. (Gruppi consiliari) [1]

     1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.

     2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

 

     Art. 1.

     Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.

     Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale) [2]

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:

     a) provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;

     b) individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.

     2. L'Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso [3].

     2 bis. La spesa annuale di cui al comma 2, non utilizzata in ciascun esercizio è portata in aumento della disponibilità di spesa per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura [4].

 

     Art. 2 bis. [5]

 

          Art. 3. [6]

     1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.

     2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17.

     4. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.

     5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.

     6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 4. [7]

     1. Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura del propri organi direttivi alle spese inerenti in proprio funzionamento.

     2. A tal fine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre la essere, e con i propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3.

     3. In particolare sono a carico di detto fondo:

     - le spese per l'acquisto di libri e riviste;

     - le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;

     - le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.

     4. Entro il 15 marzo di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci. La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto ordinario). Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sono definite le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura [8].

     4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale [9].

     5. La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal 1° gennaio 1981.

     6. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.

 

     Art. 5.

     All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno 1972. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     A decorrere dall'anno 1973, all'onere di L. 82 milioni [10] si provvede con le entrate di cui all'art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con i proventi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo di spesa iscritto nel Titolo I, Sezione I, Categoria I, del bilancio della Regione.


[1] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18.

[2] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 gennaio 2016, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 25.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 28 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

[6] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50, dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[8] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 1994, n. 14, già modificato dall’art. 5 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

[10] Stanziamento così modificato dall'art. 6 L.R. 20 giugno 1977, n. 33.