§ 5.2.48 - L.R. 8 agosto 1998, n. 13.
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:08/08/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Apertura al credito).
Art. 2.  (Deroga normativa).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.48 - L.R. 8 agosto 1998, n. 13. [1]

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

(B.U. 11 agosto 1998, n. 32 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Apertura al credito). [2]

     1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle medesime opere, il direttore generale o il dirigente del servizio competente, se delegato, può decretare aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.

 

     Art. 2. (Deroga normativa).

     1. La disposizione contenuta nell'art. 1 della presente legge costituisce deroga al disposto dell'art. 69 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 nonché modificazione dell'art. 1 della l.r. 10 novembre 1979, n. 57.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.