§ 80.5.894 - D.M. 18 dicembre 2014, n. 204.
Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/12/2014
Numero:204


Sommario
Art. 1.  Norme definitorie
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia non più sottoposti alle speciali misure di protezione
Art. 4.  Istruttoria della domanda di assunzione
Art. 5.  Elenco delle domande di assunzione
Art. 6.  Ricognizione dei posti disponibili
Art. 7.  Assegnazione dei posti disponibili
Art. 8.  Attuazione del programma di assunzione
Art. 9.  Misure per la tutela del posto di lavoro
Art. 10.  Familiari dei soggetti assunti
Art. 11.  Tutela della riservatezza dei soggetti assunti
Art. 12.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 80.5.894 - D.M. 18 dicembre 2014, n. 204. [1]

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

(G.U. 6 febbraio 2015, n. 30)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     di concerto con

     IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;

     Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

     Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonchè dei minori compresi nelle speciali misure di protezione»;

     Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014 e del 23 ottobre 2014;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 17 ottobre 2014;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni introduttive

 

Art. 1. Norme definitorie

     1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

     2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale.

     3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis) e comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai soggetti ammessi, in qualità di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

     2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai soggetti di cui al comma 1, anche se non più sottoposti alle misure di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

 

     Art. 3. Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia non più sottoposti alle speciali misure di protezione

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge.

 

Capo II

Disposizioni di carattere procedimentale

 

     Art. 4. Istruttoria della domanda di assunzione

     1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda, redatta nelle forme stabilite dalla Commissione centrale, può recare l'indicazione di una o più sedi e di uno o più ambiti territoriali preferenziali.

     2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1 comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile a conoscere la natura e l'entità dei benefici economici erogati al soggetto a titolo di:

     a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

     b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

     c) misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

     3. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne dà comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.

     4. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui al comma 3 è trasmessa, a cura della segreteria della Commissione centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure.

 

     Art. 5. Elenco delle domande di assunzione

     1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità dei benefici economici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2, percepiti da ciascuno fino a quel momento. Nel caso in cui più soggetti si collochino nella medesima posizione, l'anzianità anagrafica costituisce titolo di preferenza.

     2. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato.

 

     Art. 6. Ricognizione dei posti disponibili

     1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ivi incluse anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Per quanto riguarda i testimoni sottoposti alle speciali misure di protezione, ai fini della ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con Funzione pubblica.

     3. Le Amministrazioni centrali per il tramite della Funzione pubblica e quelle territoriali e locali, presso le quali è stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano al Servizio centrale, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della suddetta procedura, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.

     4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette le risultanze della ricognizione di cui al comma 3 alla Commissione centrale, unitamente all'elenco di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. Assegnazione dei posti disponibili

     1. La Commissione centrale delibera l'assegnazione dei posti disponibili agli aventi diritto inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale e le preferenze espresse in sede di presentazione delle domande.

     2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della delibera della Commissione centrale, ciascun testimone manifesta al Servizio centrale il proprio assenso all'assegnazione. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.

 

     Art. 8. Attuazione del programma di assunzione

     1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità ed adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalità ritenute più idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il giudizio di idoneità non comporta valutazione comparativa ed è volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

     2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.

     3. La Commissione centrale, entro il 30 dicembre di ogni anno, comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento.

 

     Art. 9. Misure per la tutela del posto di lavoro

     1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138.

     2. È comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

 

     Art. 10. Familiari dei soggetti assunti

     1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale programma di protezione, la Commissione centrale può rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di capacità lavorativa, inserite nel programma, con le modalità previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

     2. Alla cessazione dello speciale programma di protezione, la Commissione può, comunque, deliberare misure atte a favorire il reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente.

 

     Art. 11. Tutela della riservatezza dei soggetti assunti

     1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina si applica ai testimoni non più sottoposti allo speciale programma di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalità.

 

     Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015  Interno, foglio n. 177

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.M. 7 agosto 2020, n. 174.