§ 31.1.95 - D.M. 13 maggio 2005, n. 138.
Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonchè dei minori compresi nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:13/05/2005
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Persone cui è garantita la conservazione del posto di lavoro
Art. 2.  Persone ammesse al piano provvisorio di protezione
Art. 3.  Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione
Art. 4.  Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione
Art. 5.  Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione
Art. 6.  Dipendenti pubblici ammessi al programma speciale di protezione in qualità di testimoni
Art. 7.  Dipendenti privati ammessi allo speciale programma di protezione
Art. 8.  Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa
Art. 9.  Tutela dei minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione
Art. 10.  Assistenza psicologica ai minori sottoposti a speciali misure di protezione
Art. 11.  Posizione scolastica dei minori sottoposti a speciali misure di protezione
Art. 12.  Accesso delle persone ammesse alle speciali misure di protezione a corsi di formazione professionale
Art. 13.  Personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni
Art. 14.  Oneri finanziari


§ 31.1.95 - D.M. 13 maggio 2005, n. 138.

Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonchè dei minori compresi nelle speciali misure di protezione.

(G.U. 19 luglio 2005, n. 166)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, gli articoli 13, comma 8, e 17-bis;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

Vista la legge 7 gennaio 1998, n. 11, recante la disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, del 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;

Ritenuta la necessità di disciplinare, ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, le modalità di conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo forme e modalità che assicurino la riservatezza e l'anonimato degli interessati e di definire specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca scientifica;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2004 e del 24 gennaio 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Persone cui è garantita la conservazione del posto di lavoro

     1. Ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione ed alle altre persone indicate all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che siano dipendenti pubblici e che non possano continuare a svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza, è garantita, la conservazione del posto di lavoro, secondo le modalità previste dagli specifici ordinamenti o dalla contrattazione collettiva, per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse.

     2. Per i dipendenti privati, il posto di lavoro è mantenuto con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

     3. Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari nonchè gli atti ed effetti ad essi conseguenti.

 

     Art. 2. Persone ammesse al piano provvisorio di protezione

     1. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione deliberato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «Commissione centrale», sono, se dipendenti pubblici, collocati in aspettativa senza assegni o in un altro analogo istituto che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro senza la corresponsione di emolumenti, a decorrere dal giorno del trasferimento dal luogo di residenza fino alla deliberazione della Commissione centrale sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione. I soggetti indicati nell'articolo 1 ammessi al piano provvisorio di protezione, se dipendenti privati, mantengono il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

 

     Art. 3. Dipendenti pubblici ammessi alle speciali misure di protezione

     1. Ai soggetti indicati nell'articolo 1 che siano dipendenti pubblici e che, in applicazione delle speciali misure di protezione, vengono trasferiti in comuni diversi da quelli di residenza è assicurata la ricollocazione lavorativa presso sedi o uffici dell'Amministrazione o ente pubblico di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni o enti pubblici, individuati tenendo conto delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati.

     2. A tal fine, il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti, dopo aver acquisito il loro preventivo assenso e verificate le opportunità esistenti, provvede ad attivare le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'Amministrazione, ovvero per la loro assegnazione in comando, o distacco, presso altre amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di settore.

     3. Nei casi in cui non risulti possibile individuare una collocazione lavorativa per gli interessati nel territorio della provincia o regione in cui sono stati trasferiti, il Prefetto, qualora individui, d'intesa con altri Prefetti, anche di altre regioni, ai sensi del comma 2 e compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza, una collocazione lavorativa in altra provincia anche di altra regione, dispone il loro trasferimento nella località ritenuta opportuna.

     4. Il Prefetto competente per il luogo in cui gli interessati sono stati trasferiti provvede all'attuazione delle speciali misure di protezione.

     5. I soggetti di cui al comma 1 mantengono il trattamento economico e l'anzianità contributiva di cui godevano alla data della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione.

     6. I testimoni di giustizia ammessi alle speciali misure di protezione hanno diritto, nel periodo di interruzione dell'attività lavorativa per esigenze connesse all'attuazione delle predette misure, ai versamenti degli oneri contributivi da parte dell'amministrazione o ente pubblico di appartenenza.

 

     Art. 4. Dipendenti privati ammessi alle speciali misure di protezione

     1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 che ricoprivano, alla data della proposta, posti di lavoro nel settore privato, e che non possono prestare attività lavorativa per motivi di sicurezza, viene mantenuto il posto di lavoro, con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

     2. Se l'azienda dispone di sedi, anche in provincie o regioni diverse da quella in cui sono attuate le speciali misure di protezione, gli interessati possono essere trasferiti, con il loro assenso, presso di esse, se sia possibile la continuazione delle prestazioni lavorative e fatte salve le esigenze di sicurezza. Ai relativi adempimenti provvede, previ accordi con il datore di lavoro, l'Autorità competente per l'attuazione delle speciali misure. In caso di trasferimento in altra provincia, le speciali misure di protezione vengono attuate dal Prefetto di quest'ultima.

     3. L'Autorità competente all'attuazione delle speciali misure di protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli Enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso è corrisposto su istanza documentata degli interessati.

 

     Art. 5. Dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione

     1. I dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione, ad eccezione dei testimoni di giustizia di cui al successivo articolo 6, sono collocati in aspettativa senza assegni, o in altro analogo istituto, che, secondo gli specifici ordinamenti e la contrattazione collettiva, permette la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del programma senza la corresponsione di emolumenti.

     2. I soggetti di cui al precedente comma possono chiedere al Servizio Centrale di Protezione, successivamente alla comunicazione del provvedimento di ammissione al programma, l'attivazione della procedura per la loro assegnazione in via temporanea, ad altra sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza ovvero, se ciò non sia possibile, il distacco o comando presso altra amministrazione o ente pubblico, d'intesa con questi ultimi secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.

     3. Il Servizio Centrale di Protezione provvede, una volta ricevuta la richiesta, ad individuare, tenendo conto dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, la sede lavorativa presso cui trasferire gli interessati. A tale scopo, interpella le amministrazioni e gli enti pubblici competenti, nonchè le Autorità provinciali di pubblica sicurezza di volta in volta interessate. Il trasferimento è comunque disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Agli interessati è garantito il mantenimento del livello retributivo goduto alla data del collocamento in aspettativa o in analogo istituto aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonchè il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianità di servizio.

     5. Nel caso di impossibilità di ricollocazione per mancanza di posti vacanti nella qualifica, i dipendenti pubblici ammessi allo speciale programma di protezione possono essere collocati in comando o distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici, d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore ed i contratti nazionali di lavoro.

     6. Se gli interessati richiedono in via definitiva il trasferimento dalla sede di servizio, o il transito nei ruoli di altra amministrazione o ente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza provvede alla collocazione dei dipendenti in mobilità, e individua, ove non si sia già provveduto, l'amministrazione o l'ente di assegnazione, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attivare la procedura per l'inserimento nel proprio organico.

 

     Art. 6. Dipendenti pubblici ammessi al programma speciale di protezione in qualità di testimoni

     1. A partire dalla data del provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione, i testimoni dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 16-ter, lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

     2. Se gli interessati richiedono di essere trasferiti in località diversa da quella in cui risiedevano originariamente, il Servizio Centrale di Protezione provvede, previa valutazione dei profili di sicurezza, riservatezza e anonimato, alle necessarie procedure per il trasferimento della sede di servizio presso l'amministrazione di appartenenza, o il comando o il distacco presso altri amministrazioni o enti pubblici d'intesa con questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni di settore. Gli interessati mantengono il livello retributivo di cui godevano all'atto del collocamento in aspettativa aggiornato agli aumenti contrattuali intervenuti, nonchè il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ai fini dell'anzianità di servizio e, ove possibile, le medesime mansioni.

     3. L'interessato cessa dalla posizione di aspettativa per tutto il periodo in cui presta attività lavorativa nella nuova sede, a decorrere dalla data in cui si è perfezionato il suo trasferimento ad altra sede di servizio o il suo comando o distacco presso altra amministrazione.

 

     Art. 7. Dipendenti privati ammessi allo speciale programma di protezione

     1. Ai dipendenti privati ammessi al programma speciale di protezione è mantenuto il posto di lavoro con sospensione degli oneri retributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro fino al rientro in servizio dei dipendenti medesimi. Si applicano le vigenti norme in ordine alla sostituzione del lavoratore assente per una causa di sospensione obbligatoria del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

     2. Successivamente alla deliberazione della Commissione centrale di ammissione al programma speciale, il Servizio Centrale di Protezione provvede, se gli interessati lo richiedono, al loro trasferimento, se possibile, in altra sede della medesima azienda, previ accordi con il datore di lavoro e fatte salve le esigenze di sicurezza.

     3. Nella determinazione delle misure di protezione, il Servizio Centrale di Protezione tiene conto delle esigenze di ricollocazione lavorativa di cui al precedente comma.

     4. Il Servizio Centrale di Protezione provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 1, che siano in possesso dei prescritti requisiti, gli importi dei contributi volontari da essi versati agli enti previdenziali e relativi al periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza. Il rimborso è corrisposto su istanza documentata degli interessati.

 

     Art. 8. Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa

     1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle località in cui gli interessati effettuano le prestazioni.

 

     Art. 9. Tutela dei minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione

     1. Ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione sono affidate a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, la Commissione centrale provvede a darne tempestiva informazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni ed a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell'ultima residenza del minore.

     2. Se la competenza ad assumere provvedimenti che riguardano il minore appartiene ad un tribunale diverso, l'ufficio del pubblico ministero trasmette l'informazione ricevuta al corrispondente ufficio presso il tribunale competente.

 

     Art. 10. Assistenza psicologica ai minori sottoposti a speciali misure di protezione

     1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio.

     2. La richiesta di assistenza può provenire dal minore dai suoi genitori o dall'Autorità giudiziaria.

     3. Le località nelle quali devono essere trasferiti i nuclei familiari, i cui componenti sono sottoposti alle speciali misure di protezione ovvero al programma speciale, sono individuate tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

 

     Art. 11. Posizione scolastica dei minori sottoposti a speciali misure di protezione

     1. Gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure e del programma speciale di protezione provvedono, tramite specifiche intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - a garantire ai minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela.

     2. Il Servizio Centrale di Protezione stabilisce le necessarie intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinchè i minori sottoposti a speciale programma di protezione possano frequentare i corsi di studio con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identità.

     3. I titoli di studio delle persone sottoposte a programma speciale di protezione, che siano stati conseguiti con nominativi di copertura per motivi di sicurezza, vengono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e previa consegna al Servizio centrale di protezione del diploma conseguito con le generalità di copertura, tramite accordi tra il medesimo Servizio centrale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per finalità di reinserimento sociale e lavorativo.

 

     Art. 12. Accesso delle persone ammesse alle speciali misure di protezione a corsi di formazione professionale

     1. Nell'ambito dell'istruzione professionale, le Autorità che attuano le speciali misure ed il programma speciale di protezione provvedono, tramite intese con gli enti pubblici competenti, ad incentivare l'accesso delle persone incluse nelle misure stesse a corsi di formazione e specializzazione finalizzati all'inserimento lavorativo.

     2. Per le persone ammesse allo speciale programma di protezione ed in possesso dei documenti di copertura di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, il Servizio Centrale di Protezione stabilisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalità di iscrizione ai corsi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

     3. Con analoghe intese, si provvede alla conversione con le vere generalità degli attestati conseguiti al termine dei corsi, alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente decreto.

 

     Art. 13. Personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni

     1. Le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti normativi di loro competenza ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e nel presente regolamento.

 

     Art. 14. Oneri finanziari

     1. L'applicazione del presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali interessati.