Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 07/08/2020 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Requisiti di applicazione |
Art. 4. Istruttoria della domanda di assunzione |
Art. 5. Elenco delle domande di assunzione |
Art. 6. Ricognizione dei posti disponibili |
Art. 7. Assegnazione dei posti disponibili |
Art. 8. Attuazione del programma di assunzione |
Art. 9. Misure per la tutela del posto di lavoro |
Art. 10. Tutela della riservatezza dei soggetti assunti |
Art. 11. Abrogazioni |
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 80.5.964 - D.M. 7 agosto 2020, n. 174.
Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.
(G.U. 21 dicembre 2020, n. 316)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26, comma 1, della
Visto il
Visto il
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 4 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) Commissione centrale: la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del
b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato
c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma 2, del
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della
Art. 3. Requisiti di applicazione
1. Possono essere ammessi al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della
Art. 4. Istruttoria della domanda di assunzione
1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione è redatta in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale e presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 che non intendono esercitare personalmente il diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della citata
3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1, comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. Il Servizio centrale comunica altresì alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento:
a) alle misure di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), della
b) agli interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
c) alle misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del
5. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e delibera il riconoscimento della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne dà comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.
Art. 5. Elenco delle domande di assunzione
1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità delle misure di cui all'articolo 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui più soggetti si collochino nella medesima posizione è preferito il più giovane di età.
2. Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si colloca nella medesima posizione che sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a titolo principale.
3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale.
Art. 6. Ricognizione dei posti disponibili
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare ai fini del presente regolamento, assicurando la tutela della riservatezza degli interessati.
2. Per gli uffici periferici delle amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con il prefetto competente.
3. Le amministrazioni presso le quali è stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2 comunicano tempestivamente al Servizio centrale, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.
4. Il Servizio centrale informa la Commissione centrale delle risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e provvede, con cadenza semestrale, ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 5, fornendone notizia alla Commissione centrale.
Art. 7. Assegnazione dei posti disponibili
1. Il Servizio centrale dispone l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale il proprio assenso.
3. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone il collocamento dell'interessato nell'ultima posizione utile dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni, la cui documentazione, ricevuta dal Servizio centrale, è trasmessa alla Commissione centrale. Se la Commissione centrale valuta le ragioni rilevanti a giustificare il rifiuto o il mancato assenso, l'interessato permane nella medesima posizione a lui già assegnata.
4. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità di cui all'articolo 32 del
Art. 8. Attuazione del programma di assunzione
1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.
2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione.
Art. 9. Misure per la tutela del posto di lavoro
1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o altro ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni.
Art. 10. Tutela della riservatezza dei soggetti assunti
1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee ad impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai soggetti non più sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano destinatari della misura del cambio delle generalità di cui al
Art. 11. Abrogazioni
1. Il regolamento
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 Interno, foglio n. 2776