§ 5.2.91 - L.R. 9 febbraio 2015, n. 4.
Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:09/02/2015
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 5.2.91 - L.R. 9 febbraio 2015, n. 4.

Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

(G.U.R. 13 febbraio 2015, n. 7 - S.O. n. 7)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

1. Per l'anno 2015, la Regione, fermo restando le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, è autorizzata ad accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ed all'articolo 35 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti dei debiti rendicontabili e comunque non oltre l'importo di 1.776.000 migliaia di euro. Al rimborso della anticipazione di liquidità si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.

2. Nell'esercizio finanziario 2016, gli oneri per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 sono quantificati in 28.358 migliaia di euro quale quota interessi ed in 49.533 migliaia di euro quale quota in conto capitale.

3. Nell'esercizio finanziario 2017, gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 20.718 migliaia di euro quale quota interessi ed in 50.128 migliaia di euro quale quota in conto capitale.

4. Per il triennio 2015-2017, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposte dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e di cui alla presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto, per l'anno 2015, dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Il gettito complessivo dell'addizionale IRPEF ed IRAP è stimato per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 in 316.114 migliaia di euro.

5. Per l'anno 2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4, gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità di cui ai commi 2 e 3 trovano parziale copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, dell'importo di 5.011 migliaia di euro, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 11/2014, per effetto di una minore quantificazione degli oneri da sostenere, rispetto a quelli previsti, derivanti dal contratto di anticipazione di liquidità, pari a 606.097 migliaia di euro, stipulato in data 27 giugno 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013.

6. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e quello di cui alla presente legge, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato a regolare la puntuale imputazione degli oneri per quota capitale e per quota interessi.

7. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 11/2014 è abrogato.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i risparmi di spesa strutturali conseguiti nel bilancio della Regione attraverso la razionalizzazione della spesa nel settore degli acquisiti di beni e servizi, personale, patrimonio, locazioni passive e delle società partecipate sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri finanziari discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge. La maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta proporzionalmente.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), richiamata al comma 4, è azzerata.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, è disposta una riduzione della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, nella misura tale da garantire in ogni caso la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente legge, qualora non si realizzi il risparmio di spesa previsto al comma 8.

10-bis. Per l'esercizio finanziario 2019 gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11 e dalla presente legge, per l'importo complessivo di 105.207 migliaia di euro, trovano copertura mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701 [1].

10-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [2].

10-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, è azzerata [3].

11. In applicazione della presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.