Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/04/2015 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 |
Art. 2. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 |
Art. 4. Ulteriore proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 |
Art. 5. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 |
Art. 6. Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 |
Art. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee |
Art. 8. Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 |
§ VI.3.172 - L.R. 7 aprile 2015, n. 14.
Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse
(B.U. 13 aprile 2015, n. 51)
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della
“b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni ;“.
Art. 2. Modifica all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La partecipazione a un cantiere di cittadinanza non configura alcun rapporto di lavoro ed è accompagnata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai partecipanti al cantiere di cittadinanza è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all’inclusione sociale dei beneficiari.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il trattamento assicurativo dovuto ai sensi della normativa vigente resta a carico esclusivamente degli enti promotori di ciascun cantiere di cittadinanza.”.
Art. 3. Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.”;
b) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“d) tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.”;
c) all’articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Nel caso del tirocinio per l’inclusione sociale, di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, la durata dello stesso non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.”;
d) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera j è aggiunta la seguente:
“k) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e giustizia.”;
e) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di cittadinanza, di cui all’articolo 15 della
Art. 4. Ulteriore proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della
a) abbiano già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno precedente;
b) dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2015;
c) presentino apposita istanza corredata da crono-programma di attuazione dei lavori di adeguamento, a seguito della cui istruttoria i comuni adottano provvedimento espresso di proroga della autorizzazione provvisoria.
2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 31 dicembre 2015, verificato il mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’articolo 8 della
3. La Giunta regionale provvede a diffidare e, se del caso, a esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti rispetto al monitoraggio delle strutture e dei servizi privi di autorizzazione definitiva e rispetto alla revoca espressa dei provvedimenti di autorizzazione provvisoria per i quali non ricorrano i termini per la proroga di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5. Modifica all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) il comma 5, come sostituito dall’articolo 3, comma 12, della
b) il comma 5-bis, come introdotto dall’articolo 3, comma 12, secondo periodo, della
“5-bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest’ultima.”.
Art. 6. Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. Accordi
1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall’articolo 191 del
2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, in caso di assenza o insufficienza di impiantistica pubblica, gli accordi possono prevedere il ricorso all’utilizzo di impianti privati, operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati stabiliti.
3. Per quanto stabilito al comma 2, previa stipula di accordi di programma con i gestori degli impianti privati, la tariffa di conferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati agli impianti privati non può superare la media delle tariffe praticate negli impianti pubblici esistenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1. Gli OGA interessati, in tali casi, possono definire a margine modalità di ristoro ambientale in favore dei comuni in cui insistono gli impianti privati interessati.
Art. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee
1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 33 della
2. Fermi restando i vincoli per le zone di protezione speciale idrogeologica e per le aree di approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale, così come definite dal Piano regionale per la tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 94 del
3. Il competente Servizio della Giunta regionale è incaricato di individuare i criteri e le funzioni relative alla gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2.
Art. 8. Integrazione all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 33 della