Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 09/04/2014 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1 . Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 |
§ III.2.59 - L.R. 9 aprile 2014, n. 18.
Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali
(B.U. 14 aprile 2014, n. 50 Supplemento)
Art. 1. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della
2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 6 febbraio 2015, verificato il mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’articolo 8 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della